Sentenza — n. 35673/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POPOLO ERMINIA nato a SAN SEVERO il 23/08/1987 avverso l'ordinanza del 16/12/2020 del TRIB. LIBERTA di FOGGIAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Felicetta MARINELLI, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. i Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., il Tribunale di Foggia ha respinto la richiesta di riesame formulata nell'interesse di POPOLO Erminia, n.q. di terzo che rivendica la titolarità di alcuni beni oggetto del sequestro a fini di prova, convalidato il 26/11/2020 e avente a oggetto, tra l'altro, la somma di euro 15.010,00 suddivisi in banconote di vario taglio (rinvenuti, unitamente a gr. 206,4 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina e a due telefoni cellulari presso l'abitazione dei coniugi POPOLO Ermina e ULISSE Giuseppe, nei cui confronti si procede per il reato di cui all'art. 73, c. 1 e 4, d.P.R. 309/90).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 324 cod. proc. pen, art. 42 Cost; Sentenza — n. 35673/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Detta motivazione, inoltre, è integrabile esclusivamente dal P.M. innanzi al tribunale del riesame, in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, quale è il diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (cfr. sez. 3, n. 37187 del 6/5/2014, Guarnieri e altri, Rv. 260241).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POPOLO ERMINIA nato a SAN SEVERO il 23/08/1987 avverso l'ordinanza del 16/12/2020 del TRIB. LIBERTA di FOGGIAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Felicetta MARINELLI, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. i Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., il Tribunale di Foggia ha respinto la richiesta di riesame formulata nell'interesse di POPOLO Erminia, n.q. di terzo che rivendica la titolarità di alcuni beni oggetto del sequestro a fini di prova, convalidato il 26/11/2020 e avente a oggetto, tra l'altro, la somma di euro 15.010,00 suddivisi in banconote di vario taglio (rinvenuti, unitamente a gr. 206,4 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina e a due telefoni cellulari presso l'abitazione dei coniugi POPOLO Ermina e ULISSE Giuseppe, nei cui confronti si procede per il reato di cui all'art. 73, c. 1 e 4, d.P.R. 309/90).
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso la POPOLO, deducendo violazione di legge e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, inutilizzabilità, nullità o decadenza, con riferimento alla valutazione relativa alla sussistenza dei presupposti per la convalida del sequestro probatorio e al difetto di motivazione del decreto di sequestro del pubblico ministero. In relazione al primo profilo, la difesa rileva che nel provvedimento impugnato non si discerne se le somme sequestrate debbano ritenersi "corpo del reato" ovvero "cose pertinenti al reato", non essendo state esplicitate le concrete finalità probatorie perseguite mediante l'apposizione del vincolo di indisponibilità temporanea.
Sotto l'ulteriore profilo, la difesa ha rilevato che tali presupposti non erano stati indicati neppure nel decreto adottatao dal pubblico ministero, atteso che il sequestro era stato disposto in relazione alla fattispecie delittuosa di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente e non di cessione continuata di essa, anche nel provvedimento di sequestro non essendo chiarito il connotato della somma di denaro. Nel caso in esame, aggiunge la difesa, il denaro potrebbe esser privo di collegamento con la fattispecie criminosa e, considerata la natura del bene appreso, la motivazione sul punto avrebbe dovuto essere rafforzata, potendo il denaro essere considerato corpo di reato solo ove si tratti di quello acquisito attraverso l'attività criminosa.
Infine, assume la difesa che il Tribunale sembra aver confuso le diverse finalità perseguite dai distinti istituti del sequestro probatorio e preventivo, potendo in astratto tale ultima misura giustificare il vincolo per il solo sospetto di provenienza illecita del bene svincolato da ogni nesso di pertinenzialità con il reato per cui si procede. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto.2. Il Tribunale di Foggia ha contestato la idoneità degli elementi addotti dalla ricorrente a dimostrare l'esclusiva titolarità della somma (a suo dire frutto di un finanziamento ottenuto da un istituto di credito, presso il quale l'istante aveva dimostrato di avere un conto sul quale operava, e dell'attività lavorativa propria e del coniuge, che sarebbe stata comprovata dalla produzione di buste paga) e dei due telefoni cellulari e, per supportare detta conclusione, ha dato conto delle modalità di conservazione del denaro, suddiviso in guisa da far legittimamente pensare alla sua natura di provento da attività illecita (siccome ripartito in diverse somme riposte in punti differenti dell'abitazione e composto solo da banconote di piccolo e medio taglio); ma anche della circostanza che la POPOLO viveva con il coniuge ULISSE, soggetto al quale è stato contestato il possesso della droga in sequestro.
Quanto ai telefoni cellulari, poi, ha affermato che l'interessata non ne aveva dimostrato la proprietà, che sussisteva una relazione di immediatezza tra le res sequestrate e il reato oggetto di indagine e che, in ogni caso, le cose stesse dovevano ritenersi pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti per i quali si procede.
3. Il motivo è fondato. 3.1. Questa Corte ha più volte affermato che la verifica in ordine alle condizioni di legittimità della misura cautelare reale è necessariamente sommaria e non comporta un accertamento sulla fondatezza della pretesa punitiva e le eventuali difformità tra fattispecie legale e caso concreto possono assumere rilievo solo se rilevabili ictu °cui/ (cfr., ex multís:: Sez. U, n. 6 del 27/03/1992, Midolini, Rv. 191327; Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840). La delibazione non può, quindi, estendersi alla ricostruzione in concreto delle possibili e prevedibili modalità con le quali la condotta contestata si sarebbe dovuta manifestare, non essendo possibile che il controllo di cassazione si traduca in un controllo che investe, sia pure in maniera incidentale, il merito dell'impugnazione. 3.2.
Tali principi vanno letti alla stregua di quanto ulteriormente precisato dal giudice di legittimità con specifico riferimento al decreto di sequestro a fini di prova. Esso - come del resto il decreto di convalida - anche qualora abbia a oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti [cfr. Sezioni unite, n. 36072 del 19 aprile 2018, Proc. Rep. Trib. Nuoro in proc. Botticelli ed altri, Rv. 273548; Sezioni unite, n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C.
Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226713]. Anche di recente, peraltro, si è precisato che esso deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione che non si deve limitare ad indicare le disposizioni di legge violate, ma deve comprendere anche l'individuazione della relazione tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato, descrivendo gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto (cfr. sez. 3, n. 3604 del 16/1/2019, Pmt c/ Spinelli Armando, Rv. 275688, in cui la Corte, richiamando il diritto vivente, ha chiarito che la descrizione - anche sommaria - del fatto è assolutamente necessaria perché altrimenti non sono realmente individuabili la relazione qualificata tra la res sequestrata e il reato oggetto di indagine e l'esigenza probatoria perseguibile nell'immediato solo attraverso il sequestro del bene).
Detta motivazione, inoltre, è integrabile esclusivamente dal P.M. innanzi al tribunale del riesame, in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, quale è il diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (cfr. sez. 3, n. 37187 del 6/5/2014, Guarnieri e altri, Rv. 260241).
Ciò vale anche per il sequestro di denaro, che, anche quando venga ritenuto corpo di reato, può essere oggetto di sequestro probatorio a condizione che sia data idonea motivazione non solo della sussistenza del nesso di derivazione o di pertinenza fra la somma e il reato, ma anche delle specifiche esigenze probatorie in relazione alle quali è necessario sottoporre a vincolo il denaro rinvenuto [cfr. di recente, sez. 5, n. 30563 del 22 aprile 2021, Trouai, n. m; ma anche sez. 3, n. 3604 del 2019, cit., laddove si è affermato che il decreto di sequestro probatorio, anche ove abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione sulla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti.
In particolare, l'obbligo di motivazione deve riguardare:
1) il reato di cui l'accusa assume l'esistenza del fumus;
2) le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato o cosa pertinente al reato;
3) la concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale].
4. Ciò premesso, nella specie, va rilevato che nel provvedimento impugnato non viene neppure precisato quale sia l'ipotesi delittuosa per la quale si procede nei confronti di ULISSE Giuseppe (a tal fine reputandosi insufficiente la mera indicazione dell'art. 73, c. 1 e 4, d.P.R. 309/90, stante la eterogeneità delle condotte sussunnibili sotto tale rubrica di reato). La stessa potrebbe, al più, desumersi dalla descrizione dell'atto di PG, all'esito del quale è stato apposto il vincolo anche sulle somme rivendicate dalla POPOLO e, tuttavia, senza una chiara indicazione risulta interdetto a questo giudice di svolgere lo scrutinio demandato.
Inoltre, il Tribunale ha del tutto omesso di dare conto della finalità perseguita dagli inquirenti, apparendo semplicemente apodittico affermare che il denaro e i due telefoni hanno una relazione di immediatezza con il reato (neppure indicato nella sua specificità) e sono necessari per l'accertamento dei fatti. Né è dato comprendere se il decreto di sequestro del pubblico ministero contenesse, a sua volta, i requisiti minimi in ordine ai presupposti per disporre la misura, in relazione al reato contestato in concreto, sia pur in maniera provvisoria.
5. Ne discende l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo esame secondo i principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Foggia. Deciso il 22 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Par