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Sentenza — n. 35672/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35672/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35672/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INGRASSIA STEFANO nato a ROMA il 02/04/1954 avverso l'ordinanza del 07/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di ROMA svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Felicetta MARINELLI, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato Stefano FUSCO del foro di ROMA in difesa di INGRASSIA STEFANO, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame - giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento di precedente ordinanza da parte della Terza Sezione penale di questa Corte con sentenza n. 23513 del 3/7/2020 - ha confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente, reso dal GIP nei confronti di INGRASSIA Stefano, in qualità di legale rappresentante della "METROSERVICE società cooperativa" (ente nei cui confronti è stato contestualmente disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta fino alla concorrenza della somma di euro 1.757.192,26), avente a oggetto la stessa somma, ritenuto il fumus dei reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. n. 74/2000, con riferimento all'anno d'imposta 2014.

Regesto Legislator

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art. 325 cod.proc.pen; Sentenza — n. 35672/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (cfr., ex multis: Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916).

Parole chiave

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responsabilità dei soci rappresentanza legale obbligo di versamento supplementare del socio legittimazione dell'azionista responsabilità del gerente dovere di collaborazione del contribuente

Disposizioni normative citate

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art. 325 cod.proc.pen
Va intanto premesso che, avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall'art. 325 cod.proc.pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INGRASSIA STEFANO nato a ROMA il 02/04/1954 avverso l'ordinanza del 07/10/2020 del TRIB. LIBERTA' di ROMA svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Felicetta MARINELLI, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato Stefano FUSCO del foro di ROMA in difesa di INGRASSIA STEFANO, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame - giudicando in sede di rinvio, a seguito di annullamento di precedente ordinanza da parte della Terza Sezione penale di questa Corte con sentenza n. 23513 del 3/7/2020 - ha confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente, reso dal GIP nei confronti di INGRASSIA Stefano, in qualità di legale rappresentante della "METROSERVICE società cooperativa" (ente nei cui confronti è stato contestualmente disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta fino alla concorrenza della somma di euro 1.757.192,26), avente a oggetto la stessa somma, ritenuto il fumus dei reati di cui agli artt. 10-bis e 10-ter d.lgs. n. 74/2000, con riferimento all'anno d'imposta 2014.

2. In particolare, il giudice rimettente, innanzi al quale il ricorrente aveva dedotto violazione di legge, lamentando che il Tribunale non aveva indicato gli elementi dai quali potessero evincersi consapevoli azioni o omissioni, prodronniche o coeve alla realizzazione del reato, aveva rilevato che i giudici territoriali avevano ritenuto il fumus del "contributo" dell'indagato nella realizzazione delle condotte criminose e, quindi, configurato il quadro indiziario in termini di responsabilità concorsuale, essenzialmente sulla base del mancato accantonamento delle somme, poi non versate, in un periodo pregresso alla scadenze suddette.

Tuttavia, il giudice di legittimità, ricordando che incombe sul Pubblico Ministero dimostrare che il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all'omissione del versamento (ciò che nella specie non sembrava emergere) ovvero fornito un contributo causale materiale o morale all'omissione della persona obbligata, ha ritenuto il vizio dedotto per non avere i giudici indicato, se non attraverso una motivazione meramente apparente, per quale motivo, al di là del mancato adempimento dei versamenti periodici, la condotta omissiva dell'indagato avesse determinato causalmente i reati ascritti.

3. L'INGRASSIA ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge, sotto il profilo della carenza motivazionale in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, avendo i giudici territoriali travisato le puntuali indicazioni del giudice rimettente, avendo questi rilevato la necessità di operare un vaglio più attento in ordine alla riconducibilità delle contestazioni all'INGRASSIA, anche a titolo concorsuale. Il deducente, peraltro, rileva che costui era divenuto rappresentante legale della società il 23/1/2015, successivamente alla scadenza del termine per il versamento degli acconti (29/12/2014) e alla effettuazione delle ritenute operate sui compensi erogati in quell'anno, sicché non si comprenderebbe come l'INGRASSIA avrebbe fornito il proprio contributo causale a condotte iniziate da altri, né come avrebbe potuto e dovuto provvedere a accantonare somme a valere per un periodo antecedente a quello di propria pertinenza; e neppure come egli avrebbe potuto rispettare l'obbligo del versamento dell'imposta e delle ritenute alla scadenza ultima (rispettivamente il 21/9 e il 28/12/2015), senza avere la disponibilità di accantonamenti precedenti, tali termini, solo per mero caso, ricadendo sotto la sua gestione.

Sotto altro profilo, la difesa assume che è stata del tutto omessa la motivazione in ordine alla deduzione difensiva, con la quale si era fatto presente che il 26/6/2015 era stato disposto il sequestro preventivo del patrimonio aziendale e nominato un amministratore giudiziario e che l'INGRASSIA aveva concordato un piano di rateizzazione dei debiti tributari pregressi. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Tribunale, a fronte di una contestazione difensiva circa la sussistenza del fumus in relazione all'elemento soggettivo del reato, ha osservato che l'iniziativa cautelare era derivata da controlli condotti dall'Agenzia delle Entrate, dai quali erano emersi omessi versamenti relativi alla METROSERVICE società cooperativa, ente del quale, alla scadenza dei termini per effettuare i relativi versamenti [rispettivamente, il 21/9/2015 per il capo 1), il 28/12/2015 per il capo 2)], l'INGRASSIA era amministratore di diritto, esercitando funzioni di presidente del CdA dal 23/1/2015, già A.U. dal 31/12/2014.

Ha, poi, rilevato che, in tema di ritenute dovute o certificate, è sufficiente a integrare il dolo del reato la coscienza e volontà di non versare all'erario quelle effettuate nel periodo di riferimeno e, quanto all'omesso versamento dell'IVA, di non versare l'importo dovuto, cosicché la riconducibilità delle condotte al ricorrente era derivata dal ruolo ricoperto al momento della consumazione dei reati, essendosi l'INGRASSIA trovato a ricoprire la posizione in seno alla società già nove mesi prima della scadenza dei termini per versare le ritenute e dodici mesi prima della scadenza per versare l'imposta indiretta, egli essendo anche firmatario delle dichiarazioni presentate per l'anno 2014.

Sempre in punto sussistenza di un fumus dell'elemento soggettivo del reato, il Tribunale ha poi ritenuto la ininfluenza della prospettata situazione di difficoltà dell'ente alla scadenza del termine lungo per i versamenti, essa non rilevando in ordine alla sussistenza della responsabilità, nella specie non avendo mai l'INGRASSIA assunto di essere incorso in errore sul fatto, né prospettato che l'omesso versamento fosse conseguenza di un caso fortuito o di forza maggiore.Il Tribunale ha poi esaminato altri due argomenti difensivi, relativi al piano di rateizzazione dei debiti tributari pregressi e al sequestro preventivo del patrimonio sociale e dei beni aziendali, rilevando, quanto al primo profilo, che la rateizzazione, lungi dall'escludere la responsabilità del ricorrente, al contrario ne costituiva conferma, avendo l'agente scelto di non provvedere ai versamenti nei termini, privilegiando quelli riferiti a altre annualità; quanto alla diversa misura reale, ha poi escluso che essa avesse reso impossibile al legale rappresentante dell'ente di adempiere agli obblighi tributari, argomento alla stregua del quale ha pure svalorizzato l'assoluzione dell'INGRASSIA dal reato di bancarotta documentale, rilevando altresì che la sentenza era stata resa in altro procedimento penale del quale non erano noti gli sviluppi, che - in quel contesto - l'INGRASSIA aveva rivestito il ruolo di amministratore pro tempore e liquidatore di altra società ("Città di Roma service coop.") e che il procedimento aveva a oggetto fattispecie delittuose del tutto differenti rispetto a quelle oggetto del presente incidente cautelare.

3. Il motivo è manifestamente infondato. Va intanto premesso che, avverso il provvedimento impugnato, il ricorso per cassazione è esperibile nei ristretti limiti indicati dall'art. 325 cod.proc.pen., a tenore del quale "Contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge". In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325 co. 1 c.p.p. citato, rientrano sia gli errores in iudicando o in procedendo sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), ma non l'illogicità manifesta, che può denunciarsi in sede di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso di cui all'art. 606 co. 1, lett. e), c.p.p. (cfr., ex multis: Sez. 6 n. 7472 del 21/1/2009, P.M. in proc. Vespoli e altri, Rv. 242916).

4. Ciò posto, nella sentenza di annullamento, il giudice rimettente ha osservato come, nella specie, fosse emerso che non erano state versate le ritenute operate e VIVA dichiarata per l'anno d'imposta 2014 per l'ammontare indicato nelle contestazioni provvisorie, alle scadenze stabilite; che, sempre secondo il tenore della stessa ordinanza annullata, l'indagato era stato nominato presidente del consiglio di amministrazione della società in data 23/1/2015 e che, in data 6/7/2015 (ben prima dunque della scadenza del 28/12/2015 per il versamento dell'acconto d'imposta IVA relativo al periodo d'imposta 2014, e della scadenza del 21/9/2015 fissata per il versamento delle ritenute d'acconto) era intervenuta la nomina di un amministratore giudiziario a seguito di sequestro adottato in altro procedimento.

La violazione di legge ritenuta, sub specie assenza di motivazione, è stata direttamente ricollegata alla circostanza che il Tribunale, nell'ordinanza annullata, aveva configurato il fumus dei reati in capo all'INGRASSIA in termini di condotta di concorso, essenzialmente sulla scorta del fatto che non si era provveduto all'accantonamento delle somme non versate, in un periodo pregresso rispetto alle due distinte scadenze. Ha, dunque, richiamato alcuni principi di diritto in materia, precisandone la validità con riferimento al caso di concorso nel mancato versamento e rammentato che il reato di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto ha natura istantanea e uni sussistente (cosicché gli omessi versamenti periodici non costituiscono frazioni anticipate della fattispecie incriminata), il relativo dolo essendo integrato dalla volontà dell'omesso versamento e dovendo sussistere alla scadenza del termine c.d. lungo e non in momenti a esso antecedenti.

5. Le censure articolate da parte ricorrente non prospettano errores in iudicando o in procedendo, ma costituiscono, semmai, una critica al ragionamento esplicativo dei giudici territoriali con riferimento al requisito del fumus del reato contestato, sub specie elemento soggettivo dei reati oggetto della contestazione provvisoria. Sul punto, occorre, intanto, sottolineare la circostanza che il Tribunale ha ritenuto il fumus dei reati con riferimento a una condotta diretta dell'INGRASSIA e non di mero contributo concorsuale, precisandone la posizione ricoperta già da mesi prima del maturare dei termini di scadenza dei versamenti omessi e la circostanza che era stato proprio l'INGRASSIA a firmare le dichiarazioni per l'anno 2014.

Non può, dunque, concludersi nel senso che la motivazione in punto elemento soggettivo dei reati oggetto della contestazione provvisoria sia meramente apparente, potendo al più essere viziata nei termini rilevanti a norma dell'art. 606 lett. e), cod. proc. pen., tuttavia preclusi in questa sede. Quanto, poi, all'allegato silenzio sulle ulteriori argomentazioni difensive, ancora una volta l'assunto di parte ricorrente è smentito dal contenuto del provvedimento censurato, nella parte conclusiva del quale vengono affrontati espressamente proprio i temi delle allegate difficoltà dell'ente e della rateizzazione dei debiti tributari, ritenute del tutto ininfluenti rispetto al fumus dei reati contestati e, anzi, confermative della volontà di non rispettare le scadenze previste per i versamenti relativi ai reati oggetto di contestazione provvisoria in questa sede; ma anche il tema della sopravvenuta nomina dell'amministratore giudiziario, la cui presenza non è stata ritenuta impeditiva dell'adempimento dei debiti di natura fiscale da parte dell'INGRASSIA, rimasto pur sempre rappresentante legale della persona giuridica.

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d