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Sentenza — n. 35670/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35670/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35670/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRINDA FRANCESCO nato a DELIANUOVA il 17/01/1951 avverso l'ordinanza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Domenico A.R. SECCIA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza proposta da FERRINDA Francesco, intesa a ottenere la riparazione dell'ingiusta detenzione subita nell'ambito di un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il delitto di detenzione di armi, munizioni e gr. 931 circa di marijuana, in concorso con i figli Giovanni e Rosario, beni rinvenuti all'interno di un garage in uso a costoro, ritenendo la colpa grave ostativa che ha ravvisato nella connivenza dell'istante con il figlio Giovanni, il quale aveva reso confessione in ordine ai fatti di reato.

Regesto Legislator

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art. 280 c.p; Sentenza — n. 35670/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Va, poi, fatta una ulteriore precisazione, sollecitata dal tenore delle argomentazioni difensive: il caso all'esame rientra nella previsione di cui all'art. 314, c. 1, cod. proc. pen., non versandosi nella ipotesi in cui sia stata accertata definitivamente la insussistenza del grave quadro indiziario e, dunque la c.d. illegittimità originaria del titolo. Nulla è emerso, né invero è stato allegato, che attesti la sussistenza di una simile situazione, l'istante essendo stato riconosciuto innocente solo all'esito del processo che ha travolto una conforme affermazione di colpevolezza nel doppio grado di merito.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori indennità per detenzione responsabilità penale arretrati di mantenimento per figli figli maggiorenni infrazione alla legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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art. 280 c.p
In tale prospettiva, quindi, non è ostativa alla riparazione la circostanza che «la ridefinizione dell'imputazione in altra - per la quale non era consentita, in ragione della pena edittale massima, l'emissione della misura custodiale in carcere, ai sensi dell'art. 280 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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sez. 4, n. 36/1999
sez. 4, n. 40126/2002
21323; sez. 4, n. 40126/2002, Rv.
sez. 4, n. 26368/2007
223285 sez. 4, n. 26368/2007, LIcciero e altro, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERRINDA FRANCESCO nato a DELIANUOVA il 17/01/1951 avverso l'ordinanza del 18/06/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAsvolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Domenico A.R. SECCIA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza proposta da FERRINDA Francesco, intesa a ottenere la riparazione dell'ingiusta detenzione subita nell'ambito di un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il delitto di detenzione di armi, munizioni e gr. 931 circa di marijuana, in concorso con i figli Giovanni e Rosario, beni rinvenuti all'interno di un garage in uso a costoro, ritenendo la colpa grave ostativa che ha ravvisato nella connivenza dell'istante con il figlio Giovanni, il quale aveva reso confessione in ordine ai fatti di reato.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il FERRINDA, a mezzo di difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento del diritto azionato. La difesa, in particolare, afferma che il percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale non apparirebbe coerente con i principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità: FERRINDA Giovanni aveva sin dall'interrogatorio di garanzia affermato di essere l'unico responsabile della illecita detenzione, laddove FERRINDA Francesco, dal canto suo, aveva in quella stessa sede professato la sua innocenza, spiegando di avere dapprima rivendicato l'esclusiva disponibilità del luogo per proteggere i propri figli.

Sotto altro profilo, la difesa rileva che il grave quadro indiziario era stato ritenuto sulla scorta del medesimo materiale probatorio che ha fondato l'epilogo del processo, svoltosi con le forme del rito abbreviato (con annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione per non aver commesso il fatto), evocando Sezioni unite penali D'Ambrosio del 2010, i cui principi ha ritenuto validi anche nel caso di accertamento della insussistenza della gravità indiziaria in sede di merito. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, inutilizzabilità, nullità o decadenza e vizio della motivazione con riferimento al grado della colpa, lamentando la mancata considerazione delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio e il rapporto di parentela, tali da configurare al più una colpa lieve non ostativa.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Domenico A.R. SECCIA, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato.

2. Il giudice della riparazione ha escluso il diritto all'indennizzo sulla scorta di elementi neppure contestati nella loro storicità e confermati nelle pronunce di merito e in quella di legittimità che ha concluso il procedimento a carico del predetto e del figlio Rosario con una assoluzione per non aver commesso il fatto. In particolare, la Corte d'appello ha rilevato che FERRINDA Francesco e FERRINDA Rosario erano stati certamente conniventi di FERRINDA Giovanni, detentore del materiale illecito di cui alle imputazioni, avendo il ricorrente, in un primo momento, addirittura tentato di depistare le indagini a favore dei figli, rivendicando la disponibilità del locale in cui fu operato il rinvenimento delle armi e della droga, salvo poi a spiegare il suo comportamento alla luce di un istinto paterno di protezione.

Ha, poi, richiamato la decisione del giudice di legittimità, traendovi il dato secondo cui la mera conoscenza della presenza delle cose oggetto dei reati non comportava la coscienza e volontà di contribuire alla loro detenzione, operando dunque, su un piano del tutto diverso, lo scrutinio inteso a verificare se il comportamento dell'interessato avesse svolto un ruolo causalmente ricollegato alla iniziativa cautelare. Nel caso di specie, vi era stata una macroscopica situazione di connivenza da parte di FERRINDA Francesco e FERRINDA Rosario, rispetto all'illecito posto in essere dal congiunto, posto che la conoscenza della presenza del materiale illecitamente detenuto da quest'ultimo (neppure smentita in sede di assoluzione) si era tradotta nella acquiescenza al proposito criminoso del detentore, al quale era stato garantito di proseguire indisturbato nell'attività criminosa, rafforzandone, sia pure indirettamente, la volontà.

Anche il mancato dissenso dei due rispetto alla condotta criminosa del terzo, pur privo di attitudine a fondare un concorso penalmente rilevante, era idoneo a fondare la connivenza rilevante ai diversi fini in esame, integrando la colpa grave ostativa per l'evidente esposizione a rischio di adozione di misure cautelari nei confronti di quanti fossero risultati nella disponibilità del luogo in cui i beni illeciti erano custoditi, in ciò ravvisando il nesso eziologico indispensabile tra la scelta di connivenza nell'altrui attività criminosa e la detenzione patita ingiustamente.

3. Il primo motivo è infondato. In linea generale, deve ricordarsi che, in questa sede, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell'esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell'errore dell'autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d'indagine e ribadirsi, altresì, che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un'affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce condotta certamente valutabile ai diversi fini che ci occupano (sul punto, cfr. sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/6/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/5/2007, Rv. 237898).

Va, poi, fatta una ulteriore precisazione, sollecitata dal tenore delle argomentazioni difensive: il caso all'esame rientra nella previsione di cui all'art. 314, c. 1, cod. proc. pen., non versandosi nella ipotesi in cui sia stata accertata definitivamente la insussistenza del grave quadro indiziario e, dunque la c.d. illegittimità originaria del titolo. Nulla è emerso, né invero è stato allegato, che attesti la sussistenza di una simile situazione, l'istante essendo stato riconosciuto innocente solo all'esito del processo che ha travolto una conforme affermazione di colpevolezza nel doppio grado di merito.

Nella fase delle indagini, peraltro, secondo quanto emerge nell'ordinanza impugnata e non contestato in ricorso, lo stesso FERRINDA Francesco aveva contribuito a creare un quadro convergente in ordine alla sua responsabilità, avendo dapprima rivendicato l'esclusiva disponibilità del locale, salvo in un successivo momento a sconfessare la prima versione, giustificando il proprio comportamento processuale alla stregua dell'istinto protettivo genitoriale. Di fronte a tale situazione, per così dire fluida, dunque, non può certamente affermarsi che l'assoluzione degli imputati FERRINDA Francesco e FERRINDA Rosario, dei quali è stata definitivamente accertata la connivenza con il proprio congiunto, sia il precipitato di una diversa qualificazione della condotta, prospettabile anche nel momento in cui il titolo cautelare è stato adottato, ma piuttosto l'esito del controllo sulla valutazione di un materiale probatorio non chiarissimo che pure ha fondato la doppia condanna nel merito.

Sul punto, deve convenirsi con la difesa allorché da conto di una evoluzione della giurisprudenza di legittimità in ordine ai confini di individuazione delle ipotesi di illegittimità formale del titolo, anche al di là dell'accertamento di esso in sede incidentale cautelare per riconosciuta insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura ai sensi degli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. Ma la pertinenza di tale rilievo necessita di essere calibrata nei termini che seguono, non essendo altrimenti calzante il richiamo alle Sezioni unite D'Ambrosio del 2010: il supremo collegio, in quella sede, ha affermato che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen., precisando che tale operatività non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione.

Orbene, secondo un risalente indirizzo, per il riconoscimento della ingiustizia c.d. formale, era necessaria una decisione irrevocabile in fase (o comunque, come nel giudizio direttissimo, con valenza anche) cautelare (cfr. sez. 4, n. 36/1999, Rv. 21323; sez. 4, n. 40126/2002, Rv. 223285 sez. 4, n. 26368/2007, LIcciero e altro, Rv. 236989). Successivamente, però, si è andato consolidando l'opposto principio, affermandosi che il diritto sussiste anche nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione della diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del giudizio cautelare (sez. 4 n. 8869 del 22/1/2007, Frajese, Rv. 240332; n. 23896 del 9/4/2008, Greco e altro, Rv. 240333; n. 44596 del 16/4/2009, De Cesare e altro, Rv. 245437; n. 43458 del 15/10/2013, Ta/lento, Rv. 257194; n. 39535 del 29/5/2014, Scalise, Rv. 261408; sez. 4, n. 29340 del 22/5/2018, Gal/ace, Rv. 273089).

In particolare, si è precisato che la nozione di "decisione irrevocabile" di cui all'art. 314 c. 2, cod. proc. pen., comprende anche quella emessa all'esito del giudizio di merito, sempre che, naturalmente, da essa si evinca la mancanza, sin dall'origine, delle condizioni di applicabilità della misura. In tale prospettiva, quindi, non è ostativa alla riparazione la circostanza che «la ridefinizione dell'imputazione in altra - per la quale non era consentita, in ragione della pena edittale massima, l'emissione della misura custodiale in carcere, ai sensi dell'art. 280 c.p.p. - sia avvenuta in sede di merito e non già in un giudizio cautelare, per effetto di valutazione di circostanze emerse solo nell'istruzione dibattimentale o rilevate ex officio dal giudice».

Una diversa interpretazione è stata infatti ritenuta contrastante con i principi affermati dalle Sezioni Unite in punto di rilevanza, ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione, anche degli accertamenti risultanti ex post (cfr., sul punto, anche sez. 4, n. 22806 del 6/2/2018, Morante, Rv. 272993) 4. Nella specie, tuttavia, emerge dall'ordinanza impugnata che le indagini avevano subito una evoluzione alla stregua della differente posizione assunta dal titolare del garage, dapprima preoccupato, per sua successiva ammissione, di manlevare i figli da qualsiasi sospetto, e poi deciso ad ammettere di aver agito spinto dal desiderio di proteggerli.

Il che ha posto gli inquirenti, prima, i giudici dopo, di fronte a un quadro probatorio di tipo dichiarativo tutt'altro che "limpido". Trattasi di situazione di fatto che ha costituito oggetto di valutazione in sede di merito e che la Corte di cassazione ha ritenuto fondare soltanto una connivenza non penalmente rilevante, in difetto di elementi che attestassero la coscienza e volontà del padre e del fratello di FERRINDA Giovanni di concorrere con costui nell'illecita detenzione. Sul punto, va precisato che l'autonomia del giudizio sulla riparazione, rispetto a quello di cognizione, fa sì che il giudice della prima, per apprezzare la sussistenza di fattori ostativi, possa utilizzare anche le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da soggetti che, poi, in dibattimento si sono sottratti all'esame o hanno ritrattato, sulla base di una valutazione specifica della genuinità di queste ultime condotte (cfr. sez. 4, n. 39748 del 19/7/2018, De Fazio, Rv. 273832).

A ciò si aggiunga l'ulteriore, condivisibile considerazione che, nel giudizio avente a oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell' aldilà ogni ragionevole dubbio (cfr. sez. 4, n. 2145 del 13/1/2021, Calzaretta, Rv. 280246, in cui, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione subita per il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, che aveva ravvisato la colpa grave dell'istante nella condotta consistita nell'intrattenere consapevolmente rapporti economici con società collegate a una cosca mafiosa, ritenuta dalla Corte - sebbene penalmente irrilevante in quanto tenuta per subordinazione e paura rispetto al sodalizio piuttosto che con l'intenzione di avvantaggiarlo - contraria alle regole di '7;diligenza dell'operatore economico, tenuto ad agire in modo lecito e a non favorire soggetti che operano in modo illecito, esponendo, altrimenti, a rischi legali l'intera impresa).

Il che è quanto avvenuto nella specie, avendo la Corte della riparazione valorizzato la circostanza che nessuno dei due conniventi avesse mai opposto un proprio dissenso rispetto alla azione delittuosa del proprio congiunto.

5. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La difesa si è limitata a criticare la motivazione in ordine alla qualificazione della condotta in termini di colpa grave ostativa, senza tener in alcuna considerazione il percorso argomentativo seguito dai giudici territoriali: costoro, infatti, hanno chiaramente stigmatizzato, in termini di gravità, l'atteggiamento processuale dei due conniventi, i quali peraltro avevano tenacemente ribadito di non essersi mai avveduti della presenza del corpo di reato, in un luogo a loro normalmente accessibile, versione difensiva che era stata screditata in tutti i gradi di giudizio.

6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al