Sentenza — n. 35669/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADell'Aquila Nicola e Dell'Aquila Vincenza hanno proposto ricorso straordinario avverso la sentenza n. 8514 emessa il 22.1.2021, pubblicata il 5.3.20121, dalla Terza sezione penale della Corte di cassazione. I ricorrenti rammentano che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, con sentenza irrevocabile il 28 maggio 2003 li condannò per essere stati autori di un abuso edilizio; con la pronuncia venne anche emesso ordine di demolizione dell'oggetto dell'abuso, ovvero una palazzina unifamiliare sita in Caserta alla via Tescione 75.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen, art. 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35669/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Italia del 4 marzo 2014 (Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018, Rv. 274128 - 01). Orbene, quel che rileva ai fini della ammissibilità del ricorso straordinario non è l'oggetto della statuizione bensì lo status di condannato. Su tale presupposto è possibile ritenere che è legittimato alla proposizione del ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., anche l'imputato condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile, il quale prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione relativamente al capo concernente le statuizioni civili, a condizione che la pronuncia abbia un contenuto specificamente idoneo a radicare, in capo al ricorrente, la qualifica soggettiva di "condannato" (Sez. 3, n. 45031 del 24/04/2015, Rv. 265439 - 01).
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DELL'AQUILA NICOLA nato a CASERTA il 26/10/1953 DELL'AQUILA VINCENZA nato a CASERTA il 18/07/1984 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svoltr dal Consigliere SALVATORE DOVERE; lette le conclusioni del PG GIULIO ROMANO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
1. Dell'Aquila Nicola e Dell'Aquila Vincenza hanno proposto ricorso straordinario avverso la sentenza n. 8514 emessa il 22.1.2021, pubblicata il 5.3.20121, dalla Terza sezione penale della Corte di cassazione. I ricorrenti rammentano che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, con sentenza irrevocabile il 28 maggio 2003 li condannò per essere stati autori di un abuso edilizio; con la pronuncia venne anche emesso ordine di demolizione dell'oggetto dell'abuso, ovvero una palazzina unifamiliare sita in Caserta alla via Tescione 75.
I condannati presentarono istanza di revoca dell'ordine di demolizione sulla base della intervenuta regolarizzazione urbanistica, essendo stato emesso provvedimento di condono edilizio ai sensi della legge 326 del 2003 da parte del Comune di Caserta; di alcune sentenze del Tar Campania; di una perizia tecnica attestante l'impossibilità della demolizione del solo sottotetto del manufatto. Il 15 luglio 2020 il giudice dell'esecuzione disponeva la revoca dell'ordine di demolizione. Il Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere proponeva ricorso per cassazione ritenendo che non fosse possibile provvedere alla revoca dell'ordine di demolizione perché ormai acquisito il manufatto abusivo alla proprietà pubblica.
Il permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Caserta era illegittimo proprio perché il bene era stato acquisito al patrimonio comunale in conseguenza della mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire emessa il 4 agosto 1999. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2514/21, ha ritenuto fondato il ricorso sostenendo che l'inottemperanza alla prima ordinanza di demolizione ha di fatto reso inefficace la successiva domanda di condono e di conseguenza il titolo abilitativo conseguito dai Dell'Aquila; in tale contesto, ad avviso della Corte di cassazione non ha rilievo nel processo la sentenza emessa dal Tar Campania numero 1515 del 2018 perché sembrerebbe riferirsi a diversa ordinanza di demolizione.
Ad avviso degli odierni ricorrenti la sentenza del giudice di legittimità è frutto di errore di fatto o di errore percettivo cadente sulla documentazione depositata in atti e precisamente sul titolo di proprietà in capo ai signori Dell'Aquila Vincenza e Luigi e alla sentenza del Tar Campania numero 1515/18. A loro dire, al momento in cui è stata resa la sentenza numero 2514 del 2021 era acquisita agli atti la prova dell'impossibilità giuridica dell'acquisizione gratuita del cespite al patrimonio comunale poiché l'ordine di demolizione del 4 agosto 1999 era stato notificato al solo responsabile dell'abuso Dell'Aquila Nicola e non anche ai proprietari Dell'Aquila Vincenza e Dell'Aquila Luigi.
Pertanto è configurabile un errore di fatto deducibile con ricorso straordinario. Che la notifica dell'ordine di demolizione non venne eseguita ai proprietari è dimostrato dall'aver l'amministrazione comunale provveduto all'emissione di una nuova ordinanza di demolizione - la n. 5 del 2017 - e a notificarla ai proprietari. Si tratta dell' ordinanza di demolizione annullata dal Tar della Campania con la sentenza del 2018.
2. Con un secondo motivo i ricorrenti rilevano un ulteriore errore nel quale sarebbe incorsa la Corte di Cassazione non avendo esaminato in modo completo la sentenza del Tar Campania. La Corte di Cassazione ha ritenuto che questa fosse ininfluente perché riferita all'ordinanza di demolizione del 2017 e non a quella del 1999. Una più approfondita lettura della sentenza lascia emergere che, indipendentemente dall'intervenuta formazione del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale del bene, il procedimento di condono era perfettamente legittimo per effetto della disposizione legislativa secondo la quale la presentazione di un'istanza di accertamento di conformità ex articolo 36 del DPR 380 del 2001 in epoca successiva all'adozione dell'ordinanza di demolizione ha automaticamente effetto caducante di quest'ultima, rendendola inefficace. Cioè era stato espresso nella sentenza del Tar; di qui la denuncia dell'errore di fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In primo luogo è opportuno esplicitare le ragioni per le quali questa Corte reputa ammissibile il rimedio del ricorso straordinario nell'ipotesi in cui venga rappresentato un errore percettivo che cade sulla statuizione relativa ad una sanzione amministrativa. Va infatti rammentato che secondo la giurisprudenza di legittimità, in materia di reati concernenti violazioni edilizie, l'imposizione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso e non ha finalità punitive, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso, e non comportando la violazione del principio del "ne bis in idem" convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Grande Stevens c.
Italia del 4 marzo 2014 (Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018, Rv. 274128 - 01). Orbene, quel che rileva ai fini della ammissibilità del ricorso straordinario non è l'oggetto della statuizione bensì lo status di condannato. Su tale presupposto è possibile ritenere che è legittimato alla proposizione del ricorso straordinario, a norma dell'art. 625-bis, cod. proc. pen., anche l'imputato condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile, il quale prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione relativamente al capo concernente le statuizioni civili, a condizione che la pronuncia abbia un contenuto specificamente idoneo a radicare, in capo al ricorrente, la qualifica soggettiva di "condannato" (Sez. 3, n. 45031 del 24/04/2015, Rv. 265439 - 01).
Con specifico riferimento ai provvedimenti in materia di esecuzione, d'altronde, questa Corte ha affermato il principio per il quale il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto (Sez. 5 - , Sentenza n. 25239 del 13/07/2020, Rv. 279466 - 01). 3.2.
Ciò posto il ricorso è inammissibile perché, al di là della terminologia adotta dai ricorrenti, quel che viene denunciato esula dalla nozione di errore di fatto/errore percettivo. L'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicchè rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Rv. 273193 - 01).
Nel caso di specie il punto nodale attiene all'affermazione dell'avvenuta acquisizione del cespite al patrimonio comunale, che la Corte di cassazione ha ritenuto essersi verificata perché non avrebbe avuto percezione della documentazione relativa alla notifica dell'ingiunzione a demolire. Ma si tratta di prospettazione manifestamente infondata poiché la Corte di cessazione ha espressamente affermato che non è necessaria la notifica dell'ingiunzione a demolire per l'acquisizione al patrimonio comunale, quella essendo necessaria solo per l'immissione in possesso e la trascrizione nei registri immobiliari.
Pertanto il tema è stato direttamente esaminato e risolto. Quanto al secondo errore nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione, non è corretta la prospettazione dei ricorrenti, che vorrebbero indicarne l'oggetto nella motivazione resa dal TAR. In primo luogo, la sentenza del giudice amministrativo, nell'ambito del procedimento di cui trattasi, non assume valore di cosa giudicata in grado fare stato. Le sentenze irrevocabili pronunciate in un giudizio civile o amministrativo non sono vincolanti per il giudice penale che, pertanto, deve valutarle a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. ai fini della prova del fatto in esse accertato.
Secondo il principio generale fissato dall'art. 2 cod. proc. pen., al giudice penale spetta il potere di risolvere autonomamente ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito; l'unica disposizione che attribuisce espressamente "efficacia di giudicato" nel processo penale a sentenze extra-penali è l'art. 3, comma 4, cod. proc. pen. con riferimento alla "sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza" (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17855 del 19/03/2019, Rv. 275702 - 01).
In secondo luogo, la qualificazione dell'errore prospettato dai ricorrenti è quella di una violazione di legge, e quindi di un errore di diritto, escluso dal campo di applicazione del ricorso straordinario.
4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di mille euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/7/2021. Il