Ordinanza — n. 35668/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPremesso che la difesa afferma (alla p. 4 del ricorso) di avere promosso anche incidente di esecuzione, la presente impugnazione deve essere convertita in richiesta, diretta alla Corte territoriale, di rescissione del giudicato. L'art. 629-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 giugno 2017, n. 103) recita: «Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 175 cod. proc. pen, art. 666 c.p, art. 669 c.p, art. 611 cod. proc. pen, art. 629-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35668/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 4 del ricorso) di avere promosso anche incidente di esecuzione, la presente impugnazione deve essere convertita in richiesta, diretta alla Corte territoriale, di rescissione del giudicato. L'art. 629-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 giugno 2017, n. 103) recita: «Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JULIAN PALOUZIE MONICA nato il 25/05/1969 avverso la sentenza del 24/11/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Firenze con sentenza del 24 novembre 2015, depositata il 17 febbraio 5016, ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputata, con la quale il Tribunale di Firenze il 18 febbraio 2010 ha riconosciuto Julian Palouzie Monica responsabile di più reati di detenzione a fine di cessione e di cessione di droga (pasticche di extasy: capi A e B), fatti commessi nel 2000, in conseguenza condannandola alla pena di giustizia. Si legge all'ultima pagina della sentenza della Corte territoriale che l'estratto contumaciale è stato notificato il 25 maggio 2018 e che, in difetto di impugnazione, la sentenza è divenuta irrevocabile il 10 luglio 2018.
2. Con istanza pervenuta il 7 gennaio 2021 a mezzo posta elettronica certificata (acronimo: p.e.c.) dall'indirizzo attribuito all'Avv. Mattia Alfano, del Foro di Firenze, diretta alla p.e.c. della Cancelleria della Sezione 1 penale della S.C. e dalla Sez. 1 trasmessa alla Cancelleria centrale della S.C. e pervenuta 1'11 gennaio 2021, il difensore di fiducia della signora Julian Palouzie Monica chiede la restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. per impugnare la sentenza della Corte di appello di Firenze. Rammenta che l'imputata risiede in Spagna, che è stata dichiarata irreperibile dal Tribunale il 5 giugno 2018, che la sentenza contumaciale di primo grado è stata appellata da difensore di ufficio, con il quale la donna non avrebbe mai avuto contatti, mentre la decisione di secondo grado, sempre contumaciale, non è stata impugnata ed evidenzia che la ricorrente non avrebbe mai avuto conoscenza del processo nei suoi confronti.
La circostanza dell'essere stata Julian Palouzie Monica arrestata nel 2001 per detenzione a fine di cessione di 1130 pasticche di extasy, come riportato nella sentenza del Tribunale, non avrebbe alcun rilievo onde provare la conoscenza del processo, poiché quell'arresto ha dato avvio - si sottolinea - ad un altro e distinto processo penale, peraltro per lo stesso fatto, definito dal G.u.p. del Tribunale di Firenze con sentenza di condanna del 30 ottobre 2001, confermata dalla Corte territoriale e divenuta irrevocabile il 21 dicembre 2002. Ebbene, ad avviso della ricorrente, «la circostanza che la sig.ra Julian Palo uzie fosse stata già condannata per il medesimo fatto storico (in palese violazione del principio del ne bis in idem per cui è stato proposto anche incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. in relazione all'art. 669 c.p.p.) contribuisce [...] a dimostrare che la stessa non ha mai avuto conoscenza di tale procedimento: per quale motivo, infatti, la Julian Palouzie, già processata e condannata per la detenzione ai fini di spaccio di quel quantitativo di pasticche di extasy, avrebbe dovuto attivarsi per verificare la sussistenza di altri procedimenti a suo carico nella consapevolezza di avere già estinto, per quel fatto, il suo debito con la Giustizia ? La mancata conoscenza del procedimento [...] non può in alcun modo essere ascritta alla negligenza o all'incuria dell'interessata, alla quale non avrebbe potuto ragionevolmente richiedersi, in virtù di quanto appena osservato, un'intensità di impegno o diligenza superiore a quello dimostrato» (così alla p. 4 dell'impugnazione).
Sottolinea che la donna avrebbe avuto conoscenza del procedimento solo a causa del recente provvedimento di estradizione notificatole presso la sua residenza in Spagna a seguito di un mandato di arresto europeo del 19 novembre 2020 dell'A.G. italiana e che solo il 4 gennaio 2021 il difensore ha ottenuto copia delle sentenze di condanna di primo e secondo grado ed ha potuto notiziare l'assistita della condanna e dei motivi della stessa. Evidenzia che, essendo stato emesso il dispositivo di primo grado il 18 febbraio 2010, alla richiesta in questione si applica la disciplina dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. previgente rispetto alla novella di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, che la donna è stata condannata in contumacia, che si è trovata incolpevolmente in situazione di non conoscenza del processo a suo carico e che, come precisato dalla Corte di legittimità con la sentenza di Sez. 1, n. 26105 del 16/07/2020, Gabbara, la sola partecipazione del difensore di ufficio al processo non basta a dimostrare che l'imputato sia a conoscenza dello stesso.
Richiamati ulteriori plurimi precedenti stimati pertinenti, si sottolinea l'interesse della ricorrente ad impugnare la sentenza della Corte di appello per rimuovere una sentenza che si assume illegittima ed ingiusta, anche tenuto conto che dalla semplice lettura della decisione di primo grado si ricava che nessuna delle pasticche di extasy è stata periziata, sicché potrebbe emergere la mancanza di efficacia drogante ovvero la riqualificabilità del fatto in violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente possibile applicazione di una pena più mite, eventuale concessione di misura alternativa e, conseguentemente, impossibilità di procedere con l'estradizione. 3.11 ricorso, inizialmente fissato innanzi a Sez. 7 per l'udienza non partecipata del 14 aprile 2021, è stato con ordinanza restituito a Sez. 4 e, quindi, fissato per il 2 luglio 2021 nelle forme dell'art. 611 cod. proc. pen. 4.11 P.G. della S.C. nella requisitoria scritta del 24 maggio 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che la difesa afferma (alla p. 4 del ricorso) di avere promosso anche incidente di esecuzione, la presente impugnazione deve essere convertita in richiesta, diretta alla Corte territoriale, di rescissione del giudicato. L'art. 629-bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 giugno 2017, n. 103) recita: «Il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2.
Si applicano gli articoli 635 e 640».
2. Dovendosi fare applicazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., occorre provvedere come da dispositivo.
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello ex art. 629-bis cod. proc. pen. e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio. Così deciso il 02/07/2021. Il Conskilie estensore Il Preside