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Sentenza — n. 35667/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35667/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35667/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sassari, sezione per il riesame, decidendo in sede di appello sull'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro avverso l'ordinanza del Gip del 22 Febbraio 2021, con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a Mesina Giuseppe ed era stata applicata a Mesina Antonello la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in luogo di quella della custodia in carcere, ha accolto l'appello, disponendo la più grave misura cautelare nei confronti di Mesina Antonello e quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione nei confronti di Mesina Giuseppe, con le particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275 bis cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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articolo 275 bis cod. proc. pen, art. 275-bis cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 546 cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 2 legge 242/2016; Sentenza — n. 35667/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, non è stata valutata correttamente dai giudici la protesta di innocenza dell'indagato, con ciò violando l'art. 546 lettera e) cod. proc. pen., in combinato disposto con gli articoli 192, comma 1 e 273 comma 1 cod. proc. pen. Con un secondo motivo si contesta al Tribunale l'interpretazione fatta della disciplina normativa così come delineatasi a seguito della decisione delle Sezioni unite. Ad avviso dell'esponente dal tale pronuncia emerge che la coltivazione della cannabis è illegale solo quando il prodotto derivato dalla stessa risulti idoneo a produrre effetti psicoattivi.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti precedenti penali rilevanti motivo della detenzione consumo di canapa test sul consumo di droga

Disposizioni normative citate

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articolo 275 bis cod. proc. pen
art. 275-bis cod. proc. pen
art. 606 cod. proc. pen
di marijuana illegale non è articolato in termini che esprimano una qualche correlazione ad uno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.
art. 546 cod. proc. pen
Orbene, a prescindere dalla riferibilità dell'art. 546 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
anche ai provvedimenti cautelari, è sufficiente considerare che le Sezioni Unite hanno precisato che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt.
art. 2 legge 242/2016
Con il primo deduce la violazione della legge processuale e dell'art. 24 del d.l.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MESINA GIUSEPPE nato a NUORO il 29/01/1986 MESINA ANTONELLO nato a NUORO il 05/08/1991 avverso l'ordinanza del 15/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; lette/sentite le conclusioni del PG KATE TASSONE Il Proc. Gen. conclude per l'inamnnissibilita' per tutti e due i ricorsi. udito il difensore E' presente come sostituto processuale con delega depositata in aula degli avvocati DESSI' HERIKA del foro di CAGLIARI in difesa di: MESINA ANTONELLO e dell'avv SANNA PIETRO ANTONIO FORO NUORO in difesa di MESINA GIUSEPPE L'AVV FLAGELLA POTITO Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sassari, sezione per il riesame, decidendo in sede di appello sull'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro avverso l'ordinanza del Gip del 22 Febbraio 2021, con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a Mesina Giuseppe ed era stata applicata a Mesina Antonello la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in luogo di quella della custodia in carcere, ha accolto l'appello, disponendo la più grave misura cautelare nei confronti di Mesina Antonello e quella degli arresti domiciliari presso l'abitazione nei confronti di Mesina Giuseppe, con le particolari modalità di controllo di cui all'articolo 275 bis cod. proc. pen.

2. Per quel che qui rileva, Mesina Antonello è indagato per aver detenuto a fini di spaccio 268 chilogrammi di marijuana essiccata con un contenuto di THC compreso tra il 6,205 ed il 16,571%; reato aggravato dall'ingente quantità dello stupefacente detenuto e dalla recidiva reiterata infraquinquennale. Il Tribunale ha dato atto che in sede di convalida dell'arresto il Mesina aveva reso spontanee dichiarazioni dal contenuto sostanzialmente confessorio ed ha ritenuto che l'unica misura adeguata a fronteggiare il pericolo di reiterazione del reato sia la custodia in carcere e ciò in quanto l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente detenuto (pari a 113,42 chilogrammi, con un principio attivo pari a 12,7 chilogrammi) indica uno stabile inserimento nel mercato illecito delle sostanze stupefacenti e la necessità di avvalersi di collaboratori per la coltivazione allo smercio della sostanza.

Inoltre, all'indagato era stato rinvenuto un caricatore con 15 cartucce calibro 9X21 e un telefono cellulare munito di una scheda intestata a prestanome. Ancora, il Mesina è gravato di precedenti penali ed altri procedimenti sono pendenti per gravi reati. Il Tribunale ha altresì posto in evidenza che il Mesina si era reso latitante fra gli anni 2016 e 2017 e che per dei reati che avrebbe commesso durante il periodo di latitanza pende un procedimento penale. Egli era stato anche sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale, con provvedimento notificatogli il 23 luglio 2020.

Da ciò il Tribunale ha ricavato la inidoneità di altra misura meno afflittiva ad evitare la recidiva, escludendo la significatività al riguardo di una serie di circostanze evidenziata dalla difesa.

3. Mesina Giuseppe è allo stato indagato per aver detenuto a fini di spaccio 765 grammi di marjuana essiccata con un contenuto di THC compreso tra il 2,660% e 111,306°/0; fatto aggravato dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Il Tribunale ha rammentato che erano stati rinvenuti presso un'abitazione e un locale commerciale del Mesina diversi quantitativi di marijuana, oltre a macchinari atti alla separazione delle inflorescenze della canapa dalla pianta e altre attrezzature utilizzabili per la compressione della resina, al fine di realizzare panetti del peso di circa 100 grammi ciascuno.

La maggior parte della marijuana era composta da boccioli e infiorescenze essiccati, contenuti in diverse sacche e buste di peso variabile da pochi grammi a qualche chilo. Gli inquirenti avevano prelevato 7 campioni di materiale omogeneo; in quattro di questi era stato rinvenuto un principio attivo compreso tra 1,065% e 11,306%; nei restanti tre reperti era stato accertato un principio attivo compreso tra lo 0,558% e lo 0,594%. Il Tribunale, a fronte della motivazione del Gip che aveva escluso la gravità indiziaria perché solo una piccola parte degli oltre 200 chilogrammi di sostanza stupefacente rinvenuta al Mesina (appunto 765 grammi lordi) era risultata avere una percentuale di THC superiore a quella consentita, ha evidenziato che, sulla scorta del recente arresto delle Sezioni Unite, la coltivazione tenuta dal Mesina non rientrava tra quelle legali, a mente delle previsioni della legge n. 242/2016.

Quanto alle esigenze cautelari, il Collegio considerava i precedenti penali specifici del Mesina e l'impiego di notevoli risorse di denaro per l'approntamento della coltivazione e la commercializzazione dei suoi frutti come ragione di pericolo di recidiva non fronteggiabile con misura meno grave degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

4. Nei confronti dell'ordinanza così sintetizzata ha proposto ricorso Mesina Antonello a mezzo del difensore, avv. Herika Dessi, articolando due motivi. Con il primo deduce la violazione della legge processuale e dell'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione che denunciava inammissibilità dell' appello proposto dal pubblico ministero perché presentato a mezzo di posta elettronica certificata. Il rigetto fonda su una errata interpretazione del citato art. 24 il quale, ad avviso del difensore, ammette la notificazione a mezzo Pec dell'impugnazione, anche di quella cautelare, soltanto per il difensore.

Con un secondo motivo, l'esponente deduce il vizio della motivazione, in quanto i giudici territoriali non spiegano quale criterio di inferenza probatoria abbia consentito loro di dedurre dalla detenzione della sostanza stupefacente in sequestro la presenza di ulteriori collaboratori del Mesina. Sotto altro profilo si rileva che dovendo andare in diverso avviso a quanto ritenuto dal Gip, il Tribunale avrebbe dovuto predisporre una motivazione rafforzata. Nel valutare l'inadeguatezza degli arresti domiciliari il Tribunale non ha spiegato perché questa misura, assistita dal braccialetto elettronico, non sarebbe idonea ad impedire la recidiva.

Le argomentazioni utilizzate dal Tribunale per sostenere l'esistenza di un pericolo di fuga sarebbero poi autoreferenziali. ) 5. Ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Sassari anche Mesina Giuseppe, con atto sottoscritto dai difensori avv. Carlo Alberto Zaina e avv. Pietro Antonio Sanna. Con un primo motivo si ripropone la censura processuale che già è stata descritta esponendo i contenuti del ricorso del coimputato. Con un secondo motivo sì sostiene che il Tribunale non ha compreso il senso delle deduzioni fatte dalla difesa a riguardo dell'accertamento tecnico svolto in sede di indagini e pertanto ha in modo infondato rimproverato all'indagato di non avere offerto una spiegazione del perché detenesse i 765 grammi di marijuana.

Inoltre, non è stata valutata correttamente dai giudici la protesta di innocenza dell'indagato, con ciò violando l'art. 546 lettera e) cod. proc. pen., in combinato disposto con gli articoli 192, comma 1 e 273 comma 1 cod. proc. pen. Con un secondo motivo si contesta al Tribunale l'interpretazione fatta della disciplina normativa così come delineatasi a seguito della decisione delle Sezioni unite. Ad avviso dell'esponente dal tale pronuncia emerge che la coltivazione della cannabis è illegale solo quando il prodotto derivato dalla stessa risulti idoneo a produrre effetti psicoattivi.

Dal che gli esponenti deducono che esiste una tipologia di canapa che non è stupefacente perché potenzialmente priva di efficacia drogante. Essi non concordano con la tesi che la coltivazione configura reato a prescindere da un valore soglia. E ciò perché la stessa necessità di accertare l'idoneità a produrre un effetto psicoattivo implica un preliminare accertamento di effettiva presenza del principio attivo. Il fatto di aver acriticamente e aprioristicamente adottato una tesi che non coincide con quella esposta dalla difesa evidenzia un vizio procedurale di valutazione di elementi che avrebbero dovuto essere vagliati.

Si aggiunge che nella fase cautelare occorrerebbe dare maggiore determinatezza al canone della quantità idonea a produrre effetto drogante, altrimenti dovendo esso valere solo per il giudizio di cognizione. Se non si prendesse in considerazione la necessità di stabilire una determinata misura di principio attivo non si comprenderebbe l'utilità processuale del parametro costituito dalla dose media singola. Si lamenta poi la erronea interpretazione della deduzione difensiva espressa nella memoria depositata per il giudizio del Tribunale. Si assume, poi, che il Tribunale, divergendo dai principi dal medesimo rammentati, abbia ritenuto l'efficacia drogante sulla base della percentuale del principio attivo contenuto nella sostanza.

Il Tribunale sarebbe incorso in contraddizione definendo principio attivo piuttosto elevato quello inferiore a 0,6% rinvenuto in tre reperti; e che l'efficacia drogante è stata affermata in assenza di accertamento scientifico. Con un terzo motivo si lamenta il vizio della motivazione e la violazione dell'art.274 cod. proc. pen. in merito alle esigenze cautelari, a partire dall'affermazione di una coltivazione organizzata che non è dimostrata; nonché sulla scorta di un accertamento del principio attivo condotto su una minima parte del materiale sequestrato.

Con il quarto motivo si lamenta che il Tribunale non abbia motivato in merito alla scelta della misura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. I ricorsi sono infondati.

6. Il primo motivo, comune ai ricorsi, è infondato. L'eventuale teorica fondatezza della tesi dei ricorrenti ("E inammissibile l'impugnazione inviata dal pubblico ministero a mezzo PEC, in quanto l'art. 24 del dl. 28 ottobre 2020, n.137, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, consente tale modalità di deposito alle sole parti private, cui testualmente si riferisce la norma in esame, richiedendo anche che l'atto sia sottoscritto con firma digitale, strumento di cui attualmente non dispongono gli uffici di Procura":

Sez. 6, n. 24714 del 11/05/2021, Rv. 281529,) non avrebbe alcuna attitudine a determinare l'annullamento della decisione impugnata perché l'appello del P.m. è stato inviato anche per posta ordinaria, con plico spedito il 4.3.2021 e quindi certamente nei termini di legge, atteso che il provvedimento impugnato è del 22.2.2021. 7.1. Con riferimento ai residui motivi articolati nell'interesse di Mesina Antonello, il secondo motivo è manifestamente infondato. E' del tutto palese che il Tribunale ha utilizzato la massima di esperienza per la quale la commercializzazione di elevati quantitativi di sostanza stupefacente, specie se rapidamente deperibile come la marijuana, non può essere impresa di una sola persona perché necessità di essere contenuta in tempi brevi e una ampia platea di acquirenti.

Ciò posto, per operare una ammissibile critica della decisione sotto tale riguardo, il ricorrente avrebbe dovuto censurare l'insussistenza della massima di esperienza utilizzata dal giudice, secondo il principio per il quale risulta affetta dal vizio di illogicità e di carenza della motivazione la decisione del giudice di merito che, in luogo di fondare la sua decisione su massime di esperienza - che sono caratterizzate da generalizzazioni tratte con procedimento induttivo dalla esperienza comune, conformemente agli orientamenti diffusi nella cultura e nel contesto spazio-temporale in cui matura la decisione - utilizzi semplici congetture, cioè ipotesi fondate su mere possibilità, non verificate in base all'"id quod plerumque accidit" ed insuscettibili, quindi, di verifica empirica (Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Rv. 260813). 7.2.

Infondato è l'ulteriore assunto, secondo il quale il Tribunale avrebbe dovuto predisporre una motivazione rafforzata. L'insegnamento del giudice di legittimità è nel senso che, in sede di appello del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta di misura cautelare, la riforma sfavorevole all'indagato del provvedimento del giudice per le indagini preliminari non impone una motivazione rafforzata in quanto è sufficiente che il giudice d'appello cautelare compia una valutazione totale, autonoma e completa degli elementi addotti dalle parti nel contraddittorio pieno, confrontandosi con gli argomenti che fondano la decisione impugnata, in quanto, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessaria la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice (Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, Rv. 279593;

Sez. 6, n. 44713 del 28/03/2019, Rv. 278335-02). 7.3. E' infine infondato anche l'ultimo motivo. Questa Corte ha espresso il condiviso principio secondo il quale il giudizio del tribunale del riesame sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sull'inopportunità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen. L'onere motivazionale sulla assoluta proporzionalità della misura carceraria risulta assolto quando si esclude in radice l'idoneità del regime cautelare fiduciario, ordinariamente caratterizzato dal controllo elettronico (Sez. 2, n. 43402 del 25/09/2019, Rv. 277762).

Nel caso di specie il Tribunale ha esplicitamente sostenuto l'inidoneità degli arresti domiciliari a fronteggiare il pericolo di recidiva, dando espressa indicazione del pericolo che il Mesina continui, ove mantenuto nella detenzione domiciliare, "a comunicare di persona o con il mezzo del telefono, con i che soggetti che lo coadiuvano nella suddetta avviata impresa criminale...". E' stato già rilevato che il dispositivo elettronico rivela gli spostamenti ma non gli eventuali contatti con altri soggetti. Il pericolo di fuga del quale ha fatto menzione il ricorrente non è stato considerato dal Tribunale. 7.3.

Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 8.1. Il secondo motivo del ricorso di Mesina Giuseppe è infondato. Il rilievo che contesta al Tribunale di aver rimproverato all'indagato di non aver spiegato perché detenesse 765 gr. di marijuana illegale non è articolato in termini che esprimano una qualche correlazione ad uno dei vizi di cui all'art. 606 cod. proc. pen. e si concreta, infine, nella mera contestazione della sufficienza degli elementi addotti dall'accusa e, pertanto, del giudizio sul punto espresso dal Tribunale.

Il solo aspetto più precisamente indicato attiene alla omessa considerazione delle dichiarazioni dell'indagato medesimo, laddove ha contestato l'attendibilità delle analisi condotte dai Carabinieri del RIS; omissione che si reputa concretare una violazione dell'art. 546 lett.

e) cod. proc. pen. Orbene, a prescindere dalla riferibilità dell'art. 546 cod. proc. pen. anche ai provvedimenti cautelari, è sufficiente considerare che le Sezioni Unite hanno precisato che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 28002704). L'ulteriore rilievo che concreta il motivo fa perno su un'interpretazione erronea della pronuncia delle Sezioni Unite n. 30475 del 30/05/2019, Rv. 275956-01. Nell'occasione il S.C. ha statuito che la legge 2 dicembre 2016, n.242 qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, per le finalità tassativamente indicate dall'art. 2 della predetta legge.

E' quindi esclusa la liceità di ogni attività diversa dalla coltivazione, che peraltro, per poter essere lecitamente esercitata deve avere ad oggetto alcune, limitate, varietà di canapa e solo per le finalità tassativamente previste dalla legge. Come ha spiegato il S.C., la legge n. 242/2016, collocandosi dichiaratamente nell'alveo del settore merceologico, regola e promuove la coltivazione industriale di determinate varietà di canapa, quale coltura in grado di soddisfare le esigenze del settore agro industriale, che involgono la riduzione del consumo dei suoli ed il contrasto alla desertificazione.

Rispetto alla disciplina di settore approntata dal d.p.r. n. 309/1990, per la quale la coltivazione della cannabis e la commercializzazione dei prodotti da essa ottenuti, quali foglie, inflorescenze, olio e resina, secondo la testuale elencazione contenuta nella tabella II, in assenza di alcun valore soglia preventivamente individuato dal legislatore penale rispetto alla percentuale di THC, rientrano nell'ambito dell'art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup., l'ambito del recente intervento normativo riguarda un settore dell'attività agroalimentare ontologicamente estraneo dall'area dei divieti stabiliti dal T.U. stup. in tema di coltivazioni.

Su tali premesse le Sezioni Unite hanno condiviso l'orientamento giurisprudenziale che, muovendo dal rilievo che la legge 2 dicembre 2016, n. 242 ha previsto la liceità della sola coltivazione della cannabis sativa L. per le finalità espresse e tassativamente indicate dalla novella, ha affermato che la commercializzazione dei derivati della predetta coltivazione, non compresi nel richiamato elenco, continua a essere sottoposta alla disciplina del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 6, n. 56737 del 27/11/2018, Ricci). Pertanto, l'esclusione della responsabilità riguarda il solo coltivatore, che realizza le colture di cui all'art.1, legge n. 242 del 2016, per il caso in cui la coltura lecitamente impiantata, in corso di maturazione, presenti percentuali di THC superiori ai valori soglia indicati del medesimo testo normativo del 2106.

Correlativamente, tali percentuali di THC non possono esser valorizzate al fine di affermare la liceità dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L. - e la loro commercializzazione - ove contenenti percentuali inferiori allo 0,6 ovvero allo 0,2 per cento. Come rimarcato dal S.C., ogni condotta di cessione o di commercializzazione di categorie di prodotti, ricavati dalla coltivazione agroindustriale della cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, diversi da quelli tassativamente indicati dall'art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016, da un lato è estranea dall'ambito di operatività della predetta legge, dall'altro integra una attività illecita, secondo la generale disciplina contenuta nel T.U. stup.

La commercializzazione di foglie, inflorescenze, olio e resina, derivanti dalla coltivazione di cannabis sativa L., integra la fattispecie di reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, T.U. stup., La norma incriminatrice, infatti, riguarda la commercializzazione dei derivati della coltivazione - foglie, inflorescenze, olio e resina - ove si concentra il tetraidrocannabinolo; diversamente, la novella del 2016, nel promuovere la coltivazione agroindustriale della canapa a basso contenuto di THC, proveniente da semente autorizzata, pone dei limiti soglia rispetto alla concentrazione presente nella coltura medesima, rilevanti anche ai fini della erogazione dei benefici economici per il coltivatore ed elenca tassativamente i prodotti che è possibile ottenere dalla coltivazione, tra i quali non sono ricompresi foglie, inflorescenze, olio e resina.

Tanto statuito, le Sezioni Unite hanno sottolineato che resta in ogni caso valevole il principio dedotto dal riconoscimento che nell'ordinamento nazionale si tributa al principio di offensività. Pertanto, hanno rammentato, a fronte di una condotta tipologicamente corrispondente a quella vietata, occorre pur sempre verificare l'idoneità della medesima sostanza a produrre, in concreto, un effetto drogante, che è cosa ben diversa dall'accertamento della percentuale di principio attivo contenuto nella sostanza ceduta (Sez. 4, n. 4324 del 27/10/2015, dep. 2016, Mele, Rv. 265976; si veda anche:

Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014, Aiman, Rv. 261160, ove si è osservato che il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile anche in relazione a dosi inferiori a quella media singola di cui al D.M. 11 aprile 2006, con esclusione soltanto di quelle condotte afferenti a quantitativi di sostanze stupefacenti talmente minimi da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore; e Sez. 6, n. 8393 del 22/01/2013, Cecconi, Rv. 25485701, ove si è affermato che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è necessario dimostrare, con assoluta certezza, che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio, o comunque oggetto di cessione, sia di entità tale da poter produrre in concreto un effetto drogante).

Ne discende la palese erroneità dell'assunto difensivo secondo il quale le S.U. avrebbero espresso (epperò in maniera contraddittoria, secondo l'esponente) "la necessità che il prodotto derivato dalla coltivazione della canapa (o della cannabis), per rientrare nella previsione dell'art. 73 co. 4 d.p.r. 309/90. e non potere essere in alcun modo commercializzato (al di fuori delle previsioni dell'art. 2 L. 242/2016) debba risultare idoneo a produrre effetti psicoattivi". Il radicale fraintendimento della trama argomentativa e delle conclusioni alle quale è pervenuto il S.C. si manifesta anche nell'enfasi posta dall'esponente sul ruolo che dovrebbe attribuirsi all'accertamento della misura del principio attivo, non cogliendosi che la sottolineatura operata dalle S.U. della necessità di accertare l'effettiva idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante non si pone in opposizione all'accertamento del principio attivo ma attiene ad un distinto percorso ricostruttivo, tendente a verificare non già la tipologia e la consistenza quantitativa della sostanza bensì la sua concreta pericolosità.

Ma, soprattutto, il tema del principio attivo e della concreta efficacia drogante si colloca a valle della già risolta questione della (non) riconducibilità della condotta sotto esame all'ambito della coltivazione considerata dalla legge 242/2016. A tal riguardo è sufficiente rilevare che, del tutto consapevole dell'insegnamento delle SU, il Tribunale ha affermato che la coltivazione svolta dal Mesina non aveva alcuna delle finalità di cui all'art. 2 legge 242/2016, essendo volta ad ottenere infiorescenze e panetti ottenuti mediante compressione della resina, da commercializzare on line, come emerso dal sequestro operato in danno del Mesina, dalla circostanza che sul sito utilizzato dall'indagato risultavano in vendita unicamente infiorescenze e dalle tre fatture prodotte dalla difesa, dalle quali si evince che era stata fatta cessione di cannabis sativa L. in favore di una società titolare di una 'Cannabis store' di Bari e di un'impresa operante nel settore del commercio di autovetture e veicoli leggeri.

Come ha in modo pertinente osservato il Tribunale, non si tratta di soggetti che possano avere ragione di acquistare canapa per produrre energia. Quanto al modo in cui il Tribunale ha ritenuto di poter sostenere il giudizio di una concreta efficacia drogante della sostanza sequestrata al Mesina, il rilievo difensivo secondo il quale non potrebbe farsi riferimento alla percentuale di principio attivo presente in essa senza cadere in contraddizione con la premessa teorica di una irrilevanza del principio attivo, valendo appunto l'efficacia drogante, manifesta quella indebita sovrapposizione concettuale che si è già evidenziata.

L'accertamento del principio attivo fornisce due informazioni: una prima attiene alla natura della res esaminata, permettendo di classificarla come sostanza stupefacente o psicotropa alla stregua delle classificazioni tabellari; una seconda attiene alla quantità del principio e quindi alla possibile ampiezza della platea degli assuntori. Può accadere che di una sostanza si accerti il principio attivo ma non l'entità dello stesso o che tale entità sia estremamente ridotta; sicché emerge il tema della efficacia drogante. A tal proposito la giurisprudenza di legittimità insegna che, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 è necessario dimostrare, con assoluta certezza, che il principio attivo contenuto nella dose destinata allo spaccio, o comunque oggetto di cessione, sia di entità tale da poter produrre in concreto un effetto drogante (ex multis, Sez. 6, n. 8393 del 22/01/2013, Rv. 25485701).

Ma con riferimento alla fase cautelare, questa Corte ha affermato che è legittima l'adozione di un provvedimento di sequestro di cannabis light a fronte di una percentuale di THC in misura inferiore al valore dello 0,5%, essendo devoluto alle successive fasi di merito l'accertamento in concreto della effettiva efficacia drogante della sostanza, intesa quale attitudine a provocare o meno effetti psicogeni (Sez. 6, n. 1245 del 17/11/2020, dep. 2021, Rv. 28055401). E' quindi in contrasto con i principi scanditi da questa Corte l'assunto difensivo second il quale nella fase cautelare sarebbe indispensabile il puntuale accertamento della misura del principio attivo; peraltro, non è in discussione che nel caso che occupa sia stata fatta una misurazione del principio attivo, legittimamente attraverso la campionatura. 8.2.

Il terzo motivo, con il quale si censura il giudizio in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, è manifestamente infondato. In modo non manifestamente illogico e con aderenza agli elementi acquisiti, il Tribunale ha ritenuto accertata la coltivazione illegale di cannabis sativa L.; ha evidenziato l'esistenza di due precedenti specifici ancora recenti; ha rimarcato l'investimento di risorse fatto dal Mesina nell'attività illecita e la importanza di questa per il medesimo, quale fonte primaria di guadagno. Da tanto ha dedotto, senza alcuna compromissione della linearità logica, il pericolo di recidiva.

Il ricorrente ha opposto argomenti di scarsa conferenza. 8.3. Quanto alla scelta della misura, il Tribunale ha esplicitato che se fosse consentito al Mesina muoversi sul territorio, così tenendo i contatti con coloro che necessariamente lo aiutavano nella gestione dell'attività imprenditoriale illecita, non sarebbe fronteggiato adeguatamente il pericolo di recidiva. Pertanto è manifestamente infondato anche il quarto motivo, che lamenta la assenza di motivazione sul punto. 8.4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q. M . Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamen