Sentenza — n. 35666/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRANCO ALESSANDRO (RINUNCIANTE) nato a GROTTAGLIE il 23/11/1991 avverso l'ordinanza del 04/01/2021 del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG dr. PASQUALE FIMIANI, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame limitatamente all'adeguatezza degli arresti domiciliari nonchè la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 309 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35666/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del rie- same, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Franco Alessandro avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lecce del 30 novembre 2020 di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRANCO ALESSANDRO (RINUNCIANTE) nato a GROTTAGLIE il 23/11/1991 avverso l'ordinanza del 04/01/2021 del TRIB. LIBERTA di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; lette le conclusioni del PG dr. PASQUALE FIMIANI, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame limitatamente all'adeguatezza degli arresti domiciliari nonchè la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del rie- same, ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. da Franco Alessandro avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lecce del 30 novembre 2020 di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Franco Alessandro, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione av- verso l'ordinanza del Tribunale del riesame per violazione di legge e per vizio di mo- tivazione in relazione all'affermazione della sussistenza di un grave quadro indiziario e delle esigenze cautelari.
3. In data 4 maggio 2021, la difesa del ricorrente ha depositato presso la Cancel- leria la rinunzia al ricorso sottoscritta dall'interessato. La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, consistente in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancel- leria del giudice ad quem. Si tratta di un atto strettamente personale, che può essere proposto o dalla parte personalmente o dal difensore munito di procura speciale in tal senso.
La rinuncia in questione, essendo stata effettuata nelle forme di legge, comporta la dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, cod. proc. pen.. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, sussistendo profili di colpa, al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro cinquecento. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2021. Il Consigliere estensore Il Prsidente Aldo EspoQo Eman0 p 1,1 i"' 2 9