Sentenza — n. 35665/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IABrunelli Orfeo ricorre, per il tramite del difensore, avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Perugia ha rigettato la sua domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta in regime di arresti donniciliari dal 12/06/2008 sino al 21/08/2008, quando la misura cautelare veniva revocata a seguito di provvedimento emesso dal Tribunale di Perugia ai sensi dell'art. 310 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 310 cod. pen, art. 353 cod. pen, art. 271 cod. proc. pen, art. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35665/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con memoria dell'Avvocatura generale pervenuta il 30/04/2020, ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRUNELLI ORFEO nato a NOCERA UMBRA il 30/03/1960 avverso l'ordinanza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Brunelli Orfeo ricorre, per il tramite del difensore, avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Perugia ha rigettato la sua domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta in regime di arresti donniciliari dal 12/06/2008 sino al 21/08/2008, quando la misura cautelare veniva revocata a seguito di provvedimento emesso dal Tribunale di Perugia ai sensi dell'art. 310 cod. pen.
2. Il Brunelli era indagato in relazione a due capi di imputazione concernenti il reato di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 cod. pen., essendo stato, in base alle intercettazioni telefoniche, ritenuto coinvolto nel circuito degli appalti "truccati". Il Tribunale, dichiarata l'inutilizzabilità del compendio intercettatorio, assolveva l'istante per insussistenza del fatto. Il pubblico ministero, appellante nei confronti del Brunelli e di altri imputati, rinunciava al gravame in relazione alla posizione del primo, di talché la sentenza di primo grado diventava definitiva. La Corte territoriale, in sede di appello concernente gli altri imputati, annullava l'ordinanza dichiarativa della inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, ripristinando l'originario regime di utilizzabilità.
3. Il Giudice della riparazione ha ravvisato la colpa grave, ostativa al richiesto indennizzo, in alcune conversazioni telefoniche dalle quali emergerebbero contatti del Brunelli con persone inserite nel predetto circuito di appalti truccati.
4. Il ricorso consta di due motivi con cui si deduce: 4.1. Violazione degli artt. 271, 191 e 314 cod. proc. pen. Le intercettazioni di cui la Corte di appello aveva disposto la trascrizione con perizia non riguardavano il Brunelli, essendo nei suoi confronti già intervenuta rinuncia all'impugnazione da parte della Procura generale. Al momento in cui si è formato il giudicato permanevano gli effetti dell'ordinanza di inutilizzabilità di talché nessun uso può essere fatto delle anzidette conversazioni nei confronti dell'istante. 4.2. Vizio di motivazione nel senso della sua mancanza ovvero della sua apparenza: l'ordinanza impugnata valorizza il contenuto delle intercettazioni in un contesto argonnentativo di stampo assertivo, fondandosi sul contenuto di intercettazioni telefoniche di cui non indica i tratti identificativi.
5. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
6. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con memoria dell'Avvocatura generale pervenuta il 30/04/2020, ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.2. In materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria.
Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo l'anzidetto parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. è sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.
Deve, inoltre, considerarsi che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082).
La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203638).
3. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo affermato il principio secondo cui l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. U, n. 1153 del 30/10/2008, dep. 2009, Racco, Rv. 241667). Insegnamento ribadito da questa stessa Sezione, nel senso che l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, accertata nel giudizio penale di cognizione, ha effetti anche nel giudizio promosso per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 58001 del 24/11/2017, Ferdico, Rv. 271580: in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato l'ordinanza di rigetto del giudice della riparazione che, sulla base del contenuto di una conversazione telefonica oggetto di captazione, dichiarata inutilizzabile nel giudizio di cognizione, aveva ritenuto la sussistenza delle condizioni ostative del dolo o della colpa grave).
Ancora una volta va ribadito il condiviso insegnamento delle Sezioni Unite Racco, posto che la dichiarata inutilizzabilità delle intercettazioni concretizza una ipotesi di evidente "illegalità" del mezzo di prova in questione, costituendo la disciplina delle intercettazioni concreta attuazione del precetto costituzionale, in quanto attuativa delle garanzie da esso richieste a presidio della libertà e della segretezza delle comunicazioni, la cui inosservanza deve determinare la totale "espunzione" del materiale processuale delle intercettazioni illegittime, effetto che si riverbera inevitabilmente anche nel giudizio di riparazione.
Se è vero, infatti, che il "divieto di utilizzazione" dei risultati comporta che essi siano del tutto "espunti" dalla realtà procedimentale, deve escludersi che essi possano essere legittimamente ritenuti eziologicamente connessi al provvedimento cautelare, determinativi dello stesso, emesso, in sostanza, sulla base di risultati acquisitivi che devono, invece, considerarsi insussistenti sul piano fattuale perché inutilizzabili. In definitiva, l'espunzione del dato dalla realtà procedimentale non può che comportare l'assoluta irrilevanza dello stesso, anche sul piano fattuale, sotto il profilo causale e genetico, rispetto ad un successivo atto procedimentale, poiché non appare possibile ritenere che una prova illegale possa legittimamente assumere rilevanza causale rispetto ad un successivo atto determinativo dello stato di detenzione.
Dall'indiscutibile autonomia (data la differenza dei presupposti e dei fini) dei giudizi di riparazione e di cognizione non discende automaticamente anche il principio in base al quale il giudizio di riparazione sarebbe affrancato da ogni regola probatoria propria del processo penale di cognizione. Conseguentemente, la sanzione di inutilizzabilità di cui all'art. 271 cod. proc. pen. non può derubricarsi, se non in termini costituzionalmente discutibili, a mero connotato endoprocessuale, tutt'interno, cioè, al processo penale. Del resto, ove il procedimento cautelare sia stato emesso solo alla stregua di tali risultati captativi, dichiarati inutilizzabili e quindi del tutto espunti dalla realtà procedimentale, i gravi indizi di colpevolezza sarebbero, in tal caso, rinvenibili solo in elementi di valutazione e di giudizio che non avrebbero dovuto trovare affatto ingresso nella realtà procedimentale, sostanziandosi in una prova illegale, che giammai avrebbero potuto casualmente giustificare il provvedimento restrittivo (così, in motivazione, la già citata sentenza delle Sezioni Unite, n. 1153/2009, Racco).
4. L'ordinanza impugnata non si colloca nell'alveo degli insegnamenti ora richiamati, avendo fondato il rigetto dell'istanza di riparazione sul compendio intercettatorio dichiarato inutilizzabile dal giudice di primo grado. Che tali intercettazioni siano state successivamente dichiarate utilizzabili dal giudice di appello è circostanza del tutto irrilevante giacché il giudizio di merito nei confronti dell'odierno ricorrente si è concluso in primo grado, con sentenza divenuta definitiva, attesa l'intervenuta rinuncia al gravame da parte della Procura generale. Per quanto detto, il contenuto dei colloqui intercettati non poteva essere valorizzato dal Giudice della riparazione, al fine di verificare la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione richiesta.
5. In ogni caso e premesso quanto sopra, il riferimento del provvedimento impugnato alle comunicazioni intercettate appare del tutto generico poiché la Corte distrettuale non offre indicazioni specifiche né rispetto agli interlocutori delle stesse né in ordine al contesto fattuale di riferimento. Al riguardo giova ricordare che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione - atteso che, a norma dell'art. 314 cod. proc. pen., il dolo o la colpa grave, idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione, devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a darvi causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà -, è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte e il provvedimento restrittivo della libertà personale.
6. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia cui viene altresì demandata la regolamentazione delle spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per questo