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Sentenza — n. 35662/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against aggravated theft sentencing regarding recidivism and sentencing balance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35662/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Daniel Deragna and Jacqueline Fullè inadmissible, upholding the Appellate Court's sentencing decisions. The appellants argued that the recidivism was applied automatically without proper reasoning and that the balance between mitigating and aggravating circumstances was unjustified. The Court rejected these claims, affirming that the lower court correctly assessed the temporal proximity of the prior theft attempt and that the specific context of the crime warranted the exclusion of favorable circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 99 c. 4 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation holds that the application of recidivism requires explicit reasoning regarding the agent's criminal record and the temporal proximity of the prior offense, while the balance of circumstances is a discretionary judgment not subject to review unless the reasoning is manifestly illogical or the appellant specifically requests a detailed justification.

Parole chiave

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recidivism application sentencing balance aggravated theft lack of motivation appeal inadmissibility aggravamento della pena recidiva nell'infrazione reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 cod. pen.
La Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia, con la quale DERAGNA Daniele e FULLÈ Jacqueline erano stati condannati per un tentativo di furto aggravato, concesse le generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 99 c. 4 cod. pen.
251809, in cui si è affermato che, ai fini del giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e la recidiva reiterata di cui all'art. 99, c.
Art. 133 cod. pen.
Anche con riferimento al bilanciamento tra gli elementi circostanziali sussiste un congruo percorso giustificativo: la Corte ha valorizzato elementi di sicuro rilievo, rientranti nei parametri legali di cui all'art. 133 cod. pen.
C. Cost. n. 186/2000
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).
art. 133 cod. pen
Anche con riferimento al bilanciamento tra gli elementi circostanziali sussiste un congruo percorso giustificativo: la Corte ha valorizzato elementi di sicuro rilievo, rientranti nei parametri legali di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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sez. 6 n. 56972 del 20/6/2018
Trattasi di motivazione congrua e non manifestamente illogica, coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr., ex multis, sez. 6 n. 56972 del 20/6/2018, PG c/Franco Giuseppa, Rv.
sez. 3 n. 19170 del 17/12/2014
274782; sez. 3 n. 19170 del 17/12/2014, dep.
Sez. U. n. 20808 del 25/10/2018
263464; Sez. U. n. 20808 del 25/10/2018, dep.
sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017
sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep.
sez. 2, n. 3610 del 15/172014
sez. 2, n. 3610 del 15/172014, Manzari e altri, Rv.
sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019
pen., essendo sottratta al sindacato di legittimità la motivazione se aderente ad elementi tratti dalle risultanze processuali e logicamente corretti; sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DERAGNA DANIEL nato a MILANO il 15/09/1988 FULLE' JACQUELINE nato a SOAVE il 11/11/1993 avverso la sentenza del 09/12/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto FELICETTA MARINELLI, la quale ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia, con la quale DERAGNA Daniele e FULLÈ Jacqueline erano stati condannati per un tentativo di furto aggravato, concesse le generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen., ha rideterminato favorevolmente la pena, ritenuta l'equivalenza tra le attenuanti e le aggravanti, compresa la recidiva, e esclusa l'aggravante di cui all'art. 625 c. 1, n. 4, cod. pen. (in Giussago il 15/10/2015).

2. Gli imputati hanno proposto ricorsi, con unico atto e stesso difensore, il quale ha formulato un motivo che riguarda il solo DERAGNA, con il quale ha dedotto vizio della motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva, ritenuta per mero automatismo; un secondo motivo, riguardante entrambi, con il quale ha censurato la mancanza di motivazione in ordine al bilanciamento degli elementi circostanziali, essendo stata ritenuta la mera equivalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili.

2. La Corte d'appello ha ritenuto correttamente applicata la recidiva al DERAGNA, alla stregua dei suoi precedenti penali, tra i quali figura una condanna per un altro tentativo di furto in concorso, commesso appena qualche mese prima (il 16/3/2015) rispetto a quello che forma oggetto del presente procedimento. Quanto, poi, al giudizio di bilanciamento, l'invocata prevalenza degli elementi circostanziali favorevoli è stata esclusa in considerazione delle modalità dell'azione criminosa: essa si è inserita nel contesto di segnalazioni di furti ai danni di avventori di un locale che avevano determinato la polizia a predisporre un servizio di appostamento che infine aveva consentito di interrompere l'azione criminosa contestata agli imputati.

Nello specifico, la Corte d'appello ha valorizzato la circostanza che costoro, prima di tentare l'impossessamento del veicolo, avevano controllato più volte il parcheggio per verificare l'assenza di astanti e lo stesso Tribunale aveva valorizzato la circostanza che i due avevano atteso che il conducente dell'autocarro si allontanasse in pausa pranzo, ciò che è stato considerato espressivo di un maggior disvalore della condotta.

3. I motivi sono manifestamente infondati. 3.1. Quanto alla recidiva, erra la difesa nell'affermare che la stessa sia stata applicata in virtù di un inammissibile automatismo: al contrario, la Corte territoriale ha espressamente valorizzato il curriculum criminale del DERAGNA e, soprattutto, la prossimità temporale del precedente specifico, dando conto della maggiore pericolosità espressa dall'agente con la nuova condotta, direttamente correlata alla circostanza che essa costituiva la significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

Trattasi di motivazione congrua e non manifestamente illogica, coerente con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (cfr., ex multis, sez. 6 n. 56972 del 20/6/2018, PG c/Franco Giuseppa, Rv. 274782; sez. 3 n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. U. n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino Francesco, in motivazione). 3.2. Anche con riferimento al bilanciamento tra gli elementi circostanziali sussiste un congruo percorso giustificativo: la Corte ha valorizzato elementi di sicuro rilievo, rientranti nei parametri legali di cui all'art. 133 cod. pen.

Tenuto conto della natura discrezionale di tale giudizio, va poi ricordato che - per il carattere globale di esso - il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (cfr. sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Rv. 272460), ciò che nella specie l'appellante non ha fatto, essendosi limitato ad affermare, in maniera del tutto generica, che dalla discussione era emerso "lo scarso allarme sociale" derivato dal reato (cfr. pag. 5 del gravame di merito); e che va escluso il vizio di motivazione laddove il giudice di appello, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (cfr. sez. 2, n. 3610 del 15/172014, Manzari e altri, Rv. 260415; n. 4969 del 12/1/2012, Doku, RV. 251809, in cui si è affermato che, ai fini del giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti e la recidiva reiterata di cui all'art. 99, c. 4, cod. pen., è sufficiente che il giudice consideri gli elementi enunciati nell'art. 133 cod. pen., essendo sottratta al sindacato di legittimità la motivazione se aderente ad elementi tratti dalle risultanze processuali e logicamente corretti; sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi Gabriele, Rv. 279181).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 22 settembre 2021 Il Consiglier