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Sentenza — n. 35661/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding mental health compatibility with specific intent in theft charges.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35661/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued that his partial mental incapacity negated the specific intent required for the aggravated charge and that lack of continuous surveillance excluded the 'exposure to public trust' aggravating circumstance. The court rejected these claims, ruling that generic intent remains compatible with partial mental illness and that the specific intent for profit was established by the nature of the stolen goods.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625 c.p.; Art. 131-bis c.p.: The general intent of a crime is compatible with a partial mental disorder, and the specific intent required for aggravated theft is not negated by such a condition.

Parole chiave

Generato dall'IA
partial mental disorder specific intent theft exposure public trust criminal liability Italian Penal Code partecipazione al reato tentato furto complicità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625 c.p.
Art. 131-bis c.p.
art. 89 cod. pen
Quanto al primo, giovi solo ribadire che la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sez. 1, n. 43216 del 16/17/2018, Cremonero Girolamo
sez. 1, n. 16141 del 24/1/2017, Bergamini
sez. 1, n. 16141 del 24/1/2017, Bergamini, Rv.
sez. 2, n. 9311 del 27/11/2018, Timpanaro Giuseppe
sez. 6, n. 14795 del 8/4/2020
275525; sez. 6, n. 14795 del 8/4/2020, Rv.
sez. 3, n. 13996 del 25/10/2017
278876; sez. 3, n. 13996 del 25/10/2017, dep.
sez. 6, n. 4192 del 13/5/2014, Corti
sez. 5, n. 6351 del 8/1/2021, Esposito Raffaele
sez. 5, n. 6351 del 8/1/2021, Esposito Raffaele, Rv.
sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, Garofalo
sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, Bevilacqua Isabella
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MUSSARI PASQUALE nato a COSENZA il 01/01/1968 avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; udito il Procuratore generale, in persona del sostituto FELICETTA MARINELLI, la quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. Fulvio MANCINI del foro di Roma, quale sostituto processuale con delega depositata in aula dell'avv. Carlo MONACO del foro di Cosenza per MUSSARI Pasquale, il quale si è riportato ai motivi del ricorso.

Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, con la quale MUSSARI Pasquale era stato condannato per furto pluriaggravato di alcuni capi di abbigliamento e tentativo di furto pluriaggravato di un altro capo di abbigliamento, posto in essere occultando il bene in una borsa, senza riuscire nell'intento per l'intervento di un addetto alla vigilanza (in Cosenza il 9/10/2013), ha escluso la recidiva e l'aggravante di cui all'art. 625 c. 1, n. 7, cod. pen., e ridotto la pena.

2. L'imputato ha proposto ricorso con difensore, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta compatibilità tra il dolo specifico del reato e l'accertato stato di seminfermità mentale. Con il secondo, ha dedotto analoghi vizi per non avere i giudici del merito escluso la sussistenza dell'aggravante della eposizione alla pubblica fede, a fronte di effettive condizioni di concreta e reale sorveglianza, interrotta dal personale solo per la specifica, libera scelta di occuparsi di altri clienti, la mera collocazione della merce non consentendo di individuare una minorata possibilità di difesa; ne discenderebbe la riconducibilità della condotta nell'alveo delle ipotesi per le quali la punibilità può essere esclusa a norma dell'art. 131-bis, cod. pen., non ostandovi il riconosciuto vincolo della continuazione tra i fatti.

3. La difesa ha depositato memoria scritta con la quale, sviluppate le proprie argomentazioni, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Dal capo d'imputazione emerge che il MUSSARI, nella giornata del 9 ottobre 2013, si è reso responsabile di ben tre episodi ai danni di altrettanti esercizi commerciali posti lungo la stessa via cittadina, due dei quali portati a compimento, uno rimasto a livello di tentativo per intervento di un addetto alla sorveglianza. La Corte d'appello ha ritenuto il motivo inerente all'elemento soggettivo (secondo la difesa assente per riconosciuto vizio parziale di mente) ai limiti dell'inammissibilità: dalla perizia era infatti emerso che il MUSSARI era affetto da psicosi cronica da poliabuso di sostanze stupefacenti, alcol e farmaci e che detta condizione ne aveva scemato, senza escluderla, la capacità d'intendere e volere.

La stessa è stata ritenuta ininfluente sull'elemento soggettivo del reato, avuto riguardo alla natura dei beni oggetto delle diverse azioni criminose, trattandosi di capi di abbigliamento, dal medesimo direttamente utilizzabili. Peraltro, l'appellante si era limitato a prospettare la incompatibilità delle due condizioni, senza spiegare perché la seminfermità mentale avrebbe dovuto escludere il dolo del delitto. Quanto, poi, alla aggravante della esposizione alla pubblica fede, a fronte del ragionamento svolto dal giudice di primo grado, con il quale era stata valorizzata la circostanza che gli esercizi commerciali, all'interno dei quali erano state poste in essere le condotte criminose, non erano dotati di sistemi di videosorveglianza o di altri sistemi di protezione dei prodotti in vendita e rilevatoche vi erano solo addette alle vendite, impegnate a servire i clienti e che l'addetto alla sorveglianza non poteva garantire, stanti le dimensioni dei locali commerciali, un controllo costante e diretto della merce, la Corte d'appello, nel replicare alla doglianza difensiva, ha precisato che, in realtà, neppure l'apposizione di una placca antitaccheggio avrbbe rappresentato accorgimento idoneo a escludere l'affidamento tutelato dalla norma, non consentendo comunque un controllo a distanza della merce.

3. I motivi sono entrambi manifestamente infondati. 3.1. Quanto al primo, giovi solo ribadire che la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. è compatibile con una maggiore intensità del dolo che può giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. sez. 1, n. 43216 del 16/172018, Cremona Girolamo, Rv. 274409) e che, in tema di accertamento dell'elemento soggettivo del reato, l'indagine sulla colpevolezza di un soggetto che sia stato riconosciuto seminfermo di mente va effettuata con gli stessi criteri adottabili nei riguardi di persona pienamente capace, potendo la ridotta capacità di intendere e di volere avere influenza solo nei casi contraddistinti da un particolare dolo specifico (cfr. sez. 1, n. 16141 del 24/1/2017, Bergamini, Rv. 272700; sez. 2, n. 9311 del 27/11/2018, dep. 2019, Timpanaro Giuseppe, Rv. 275525; sez. 6, n. 14795 del 8/4/2020, Rv. 278876; sez. 3, n. 13996 del 25/10/2017, dep. 2018, Rv. 273170).

Ed infatti, in linea generale, deve ribadirsi che l'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e la colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito, esprimono concetti diversi ed operano anche su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente (cfr. sez. 6, n. 4192 del 13/5/2014, dep. 2015, Corti, Rv. 262151). Nella specie, la Corte ha fornito una risposta alle obiezioni difensive che tiene conto di tali principi, avendo valorizzato la circostanza che la condotta aveva avuto a oggetto beni direttamente utilizzabili dall'imputato, rispetto ai quali ha apprezzato il fine del profitto, da intendersi come semplice utilità ricavabile dal loro utilizzo, nella perizia non essendo stati neppure evidenziati elementi a sostegno della tesi difensiva. 3.2.

La risposta dei giudici territoriali è immune da censure anche per quanto riguarda la sussistenza dell'elemento circostanziale della esposizione alla pubblica fede: del tutto indifferente alla precisazione fornita dal Tribunale in ordine alla insussistenza di sistemi di sorveglianza negli esercizi commerciali interessati dalle condotte criminose, la difesa ha reiterato le proprie argomentazioni, senza tener conto dell'insegnamento costante di questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di furto, l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede è esclusa solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento (cfr. sez. 5, n. 6351 del 8/1/2021, Esposito Raffaele, Rv. 280493; n. 6416 del 14/1172014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663; sez. 5, n. 17 del 21/1172019, dep. 2020, Bevilacqua isabella, Rv. 278383, con riferimento a prodotti dotati di placca anti taccheggio).

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 22 settembre 2021 Il Consigliere estensore