Sentenza — n. 35659/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Treviso nei confronti di Sartori Michela, ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 187, co. 1 C.d.s. e condannata alla pena ritenuta equa. Alle ore 9:00 del 20 dicembre 2016 personale della Questura di Treviso controllò su strada il veicolo condotto dalla Sartori sul quale viaggiava anche il compagno Francesco Da Ros. I due vennero trovati in possesso di una siringa, che l'imputata aveva in borsa e che era sporca di sangue.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Sentenza — n. 35659/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606, comma primo, lett. e)- cod. proc. pen., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e che non è, invece, producente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Rv. 214567 - 01).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SARTORI MICHELA nato a TREVISO il 08/04/1978 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Venezia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Treviso nei confronti di Sartori Michela, ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 187, co. 1 C.d.s. e condannata alla pena ritenuta equa. Alle ore 9:00 del 20 dicembre 2016 personale della Questura di Treviso controllò su strada il veicolo condotto dalla Sartori sul quale viaggiava anche il compagno Francesco Da Ros. I due vennero trovati in possesso di una siringa, che l'imputata aveva in borsa e che era sporca di sangue.
A detta del verbalizzante l'imputata appariva trasandata e con gli occhi lucidi, difficoltà nell'eloquio e con i movimenti rallentati, sicché essa venne condotta presso l'ospedale di Treviso dove venne eseguito l'esame diretto ad accertare la presenza di metaboliti di sostanze stupefacenti nell'organismo; accertamento che ebbe esito positivo. Di qui la contestazione del reato sopra indicato; i giudici di merito hanno ritenuto che quanto descritto dal verbalizzante a proposito dello stato della donna al momento dell'accertamento su strada, in uno all'esito degli esami tossicologici, costituisse prova adeguata del fatto che la Sartori aveva guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
2. La Sartori ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza a mezzo del difensore di fiducia avv. Dario Chiarenza. 2.1. Con un primo motivo ha censurato il vizio della motivazione perché la Corte di appello ha svalutato un giudizio medico sulla base della percezione di un verbalizzante, ritenuta prevalente. Inoltre, non ha reso motivazione al riguardo di quanto emerge dal verbale di dimissioni dal nosocomio presso il quale la Sartori era stata condotta a seguito del controllo su strada eseguito dagli operanti. Vi si legge che la Sartori, alle 09:35 del 20 dicembre 2016, si presentava "tranquilla collaborante.
Pupille isocoriche normorea genti. MOE conservati deambula senza problemi. Eloquio nella norma accetta es richiesti". Si aggiunge che è sintomatico della debolezza dell'apparato motivazionale il modo frettoloso e superficiale con il quale la Corte di Appello ha liquidato la versione difensiva resa a dibattimento dall'imputata e confermata dalla testimonianza del teste Da Ros. L'imputata ed il teste hanno affermato che l'assunzione di sostanza stupefacente risaliva al pomeriggio del giorno precedente e che non ve ne erano state altre sino al momento in cui venne eseguito il controllo su strada della donna alla guida di un'autovettura.
La motivazione che la Corte di Appello ha reso per privare di rilievo la testimonianza del Da Ros appare fondata su mere ipotesi e congetture. Anche la circostanza del rinvenimento nella borsa della donna di una siringa sporca di sangue non è dimostrativa del dato temporale dell'assunzione. La Corte di Appello non ha neanche considerato e valutato che il controllo stradale fu casuale e non dettato dal comportamento di guida abnorme o anomalo della Sartori; che l'odierna ricorrente non si oppose agli accertamenti mantenendo una condotta tranquilla e collaborativa, anche prestando consenso all'esecuzione degli esami tossicologici; che la stessa aveva appena accompagnato la figlia a scuola e stava accompagnando il compagno al lavoro quando era stata fermata dalla polizia. 2.2.
Con un secondo motivo lamenta il difetto di motivazione con riferimento alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, non essendo stato considerate dalla Corte di appello talune circostanze; quelle già menzionate e altresì il corretto comportamento processuale e la gravità intrinseca del fatto assai modesta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato. 3.1. In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747 - 01).
Inoltre, il controllo della logicità della motivazione va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo; sicché nella verifica della fondatezza, o non, del motivo di ricorso ex art. 606, comma primo, lett. e)- cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606, comma primo, lett. e)- cod. proc. pen., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e che non è, invece, producente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito (Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Rv. 214567 - 01).
Nel caso che occupa la ricorrente sollecita una valutazione del compendio probatorio diversa da quella operata dai giudici di merito; ne è dimostrazione anche il fatto che non sono indicati specifici passaggi argomentativi afflitti da manifesta illogicità ma si critica la 'frettolosità' e la 'superficialità' della motivazione. A fronte del dato emergente dal verbale di accertamenti urgenti sulle persone del 20.12.2016 e di quello risultante dalla scheda clinica sullo stato psicofisico e dal verbale di dimissioni sottoscritti dalla dr.ssa Paola Vido del Presidio ospedaliero di Treviso, la Corte di appello non ne ha omesso la loro considerazione ed ha considerato che il secondo non fosse sufficientemente analitico e specifico da contraddire quanto si ricava dal complesso degli elementi disponibili, non costituiti unicamente dalla descrizione operata dal verbalizzante ma anche dal possesso di una siringa usata sporca di sangue.
La valutazione così operata, che ha tenuto conto anche del lasso di tempo (trentacinque minuti) corrente tra i due rilevamenti, non è manifestamente illogica e la critica delle singole proposizioni della Corte di appello operata dalla ricorrente non considera che il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richìamo, sia pure implicito (Sez. 4, n. 4491 del 17/10/2012, dep. 2013, Pg in proc.
Spezzacatena e altri, Rv. 255096). 3.2, Il secondo motivo è parimenti infondato. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244; similmente Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, per la quale, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione).
La Corte di appello ha ritenuto assorbente la circostanza che la Sartori sia gravata da diversi precedenti penali, tra cui uno specifico. Con il che è stato correttamente assolto l'onere motivazionale sul punto.
4. Segue al rigetto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma,