Sentenza — n. 35658/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di Fiorentino Orazio, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., in relazione alla sottrazione di energia elettrica, e condannato alla pena ritenuta equa.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35658/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato il motivo che lo concreta. E' sufficiente rammentare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per il quale, in tema di circostanze del reato, la ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti all'esito del giudizio di comparazione, influendo solo sulla determinazione della pena e non anche sulla connotazione giuridica della condotta delittuosa, non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata (Sez. 2, n. 22952 del 21/12/2020, dep. 10/06/2021, Rv. 281454 - 01; similmente Sez. 5, n. 44555 del 28/05/2015, Rv. 265083 - 01).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FIORENTINO ORAZIO nato a PALERMO il 05/02/1963 avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che si riporta alle conclusioni scritte (inammissibilità del ricorso);
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti di Fiorentino Orazio, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., in relazione alla sottrazione di energia elettrica, e condannato alla pena ritenuta equa.
2. Il Fiorentino ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza a mezzo del difensore di fiducia avv. Maurilio Panci articolando un unico motivo con il quale ha censurato la violazione di legge ed il vizio della motivazione perché la Corte di appello ha omesso di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, come avrebbe dovuto avendo ritenuto già il Tribunale le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato il motivo che lo concreta. E' sufficiente rammentare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per il quale, in tema di circostanze del reato, la ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti all'esito del giudizio di comparazione, influendo solo sulla determinazione della pena e non anche sulla connotazione giuridica della condotta delittuosa, non rende il reato perseguibile a querela di parte, ove questa sia prevista per l'ipotesi non circostanziata (Sez. 2, n. 22952 del 21/12/2020, dep. 10/06/2021, Rv. 281454 - 01; similmente Sez. 5, n. 44555 del 28/05/2015, Rv. 265083 - 01).
4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/7/2021. Il Consigliere ptensore Il Presidente Salvatore i e re Pa