Sentenza — n. 35657/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di Galmazi Massimo, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., in relazione alla sottrazione di un motociclo Honda SH targato CC 91002, e condannato alla pena ritenuta equa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 182 cod. proc. pen, art. 179 cod. proc. pen, art. 180 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35657/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. L'esame degli atti, al quale questa Corte è facoltizzata dalla natura processuale del motivo, fa emergere che effettivamente il decreto di citazione a giudizio per l'appello venne notificato al Galmazi ai sensi dell'art. 157, co. 8-bis cod. proc. pen. nonostante questi avesse dichiarato domicilio presso la sua abitazione. Va però rilevato che nel giudizio di appello l'imputato era assistito da difensore di fiducia e che, diversamente da quanto asserito nel ricorso, non risulta documentato che questi abbia sollevato eccezione di nullità della notificazione in parola.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALMAZI MASSIMO nato a ROMA il 09/06/1972 avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore Per il ricorrente GALMAZI MASSIMO è presente l'avvocato CERINO MASCIA del foro di ROMA la quale, dopo aver esposto esaurientemente i motivi di ricorso, insiste nel loro accoglimento. rj -
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di Galmazi Massimo, ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., in relazione alla sottrazione di un motociclo Honda SH targato CC 91002, e condannato alla pena ritenuta equa.
2. Il Galmazi ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza a mezzo del difensore di fiducia avv. Mascia Cerino articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione di legge processuale perché la notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio dinanzi alla Corte di appello è stato notificato al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, co. 8-bis cod. proc. pen. invece che al domicilio dichiarato dal Galmazi sin dalla fase delle indagini preliminari, presso il quale aveva ricevuto tutte le precedenti comunicazioni e notifiche. Sostiene l'esponente che l'eccezione di nullità era stata proposta dinanzi alla Corte di appello e che questa l'aveva respinta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile. L'esame degli atti, al quale questa Corte è facoltizzata dalla natura processuale del motivo, fa emergere che effettivamente il decreto di citazione a giudizio per l'appello venne notificato al Galmazi ai sensi dell'art. 157, co. 8-bis cod. proc. pen. nonostante questi avesse dichiarato domicilio presso la sua abitazione. Va però rilevato che nel giudizio di appello l'imputato era assistito da difensore di fiducia e che, diversamente da quanto asserito nel ricorso, non risulta documentato che questi abbia sollevato eccezione di nullità della notificazione in parola.
Al riguardo va rammentato che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271771 - 01) ma che è deducibile entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., sempre che non risulti in concreto inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario, nel qual caso integra invece una nullità assoluta per omessa notificazione ex art. 179 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, Rv. 274183 - 01).
Va anche precisato che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, Rv. 27800201). Nel caso di specie si è in presenza di una nullità verificatasi nella fase degli atti preliminari al dibattimento di secondo grado e che doveva essere eccepita nel corso del giudizio di appello.
L'eccezione formulata per la prima volta dinanzi a questa Corte è quindi tardiva.
4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/7/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Salvator