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Sentenza — n. 35656/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35656/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35656/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di Rossi Emanuele, ritenuto responsabile di una pluralità di furti aggravati (reati di cui agli artt. 624, 625 n. 7 e u.c. cod. pen.) e condannato alla pena ritenuta equa. Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito, a seguito delle denunce sporte dal direttore dell'Autogrill 'La Macchia est' la polizia giudiziaria procedeva all'acquisizione e visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza posto all'interno del market nel periodo tra il 23.10.2017 e il 2.11.2017 e constatavano che erano stati commessi dei furti da parte di talune persone.

Regesto Legislator

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articolo 111 Cost, articolo 3 Cost; Sentenza — n. 35656/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ciò è errato perché la scelta del rito abbreviato non esclude la facoltà della difesa dell'imputato di contestare il modo di acquisizione delle prove e il loro valore dimostrativo. Dopo che il Tribunale aveva sostanzialmente redatto una motivazione per relationem la Corte d'appello ha replicato il modello motivazionale senza però prendere in considerazione le specifiche censure mosse con l'atto di appello. In particolare, le foto riprodotte nella sentenza non fanno comprendere a quali furti si riferiscano. 2.3. Con un terzo motivo si è lamentata l'omissione della motivazione in relazione alla mancata concessione dei benefici di legge richiesti.

Parole chiave

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prove acquisite illegalmente altri capi d'accusa truffa aggravata reato flagrante furto aggravato furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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articolo 111 Cost
Si evoca la violazione dell'articolo 111 Cost.
articolo 3 Cost
e anche la violazione dell'articolo 3 Cost.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROSSI EMANUELE nato a ROMA il 11/12/1991 avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO ROMANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore In difesa del ricorrente ROSSI EMANUELE è presente l'avvocato MAZZOCCHI ALESSIO del foro di VELLETRI, come da nomina depositata in udienza nella quale è indicata altresì la revoca dell'avvocato Palma Daniela già nominata e presente in aula, che ne prende atto. L'avvocato MAZZOCCHI dopo aver sottolineato il primo motivo di ricorso insiste nell'accoglimento delle sue richieste.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Roma nei confronti di Rossi Emanuele, ritenuto responsabile di una pluralità di furti aggravati (reati di cui agli artt. 624, 625 n. 7 e u.c. cod. pen.) e condannato alla pena ritenuta equa. Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito, a seguito delle denunce sporte dal direttore dell'Autogrill 'La Macchia est' la polizia giudiziaria procedeva all'acquisizione e visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza posto all'interno del market nel periodo tra il 23.10.2017 e il 2.11.2017 e constatavano che erano stati commessi dei furti da parte di talune persone.

Il 3.11.2017 il Rossi veniva controllata alla guida di una Kia Picanto, sulla quale veniva rinvenuta la merce trafugata dal market il giorno precedente, occultata in parte nel giubbotto del Rossi e in parte in un borsone posto ai piedi del passeggero anteriore. La visione dei fotogrammi faceva emergere che il Rossi, talora da solo, altre volte in unione a Gagliardi Sara e a Baccari Silvi Federico, oltre che con altri rimasti ignoti, aveva in diverse occasioni prelevato merce dal market, nascondendola sulla persona o in borsoni e allontanandosi senza pagare il prezzo.

2. Il Rossi ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza a mezzo del difensore di fiducia avv. Daniela Palma. 2.1. Con un primo motivo ha lamentato la violazione della legge processuale per aver la Corte di appello rigettato l'eccezione con la quale si censurava che il Tribunale avesse respinto l'istanza di rinvio della trattazione del processo (per impedimento del difensore) per il solo Rossi, mentre aveva disposto il rinvio e lo stralcio della posizione della coimputata Gagliardi, il cui difensore aveva presentato analoga istanza, accolta.

Ad avviso dell'esponente non si comprende quali criteri abbia utilizzato il Tribunale nello scegliere quale dei tre imputati avrebbe dovuto affrontare il processo all'udienza del 16 settembre 2018 e non accogliere la richiesta di differimento dell'udienza avanzata dal difensore del Rossi rispetto alla stessa richiesta avanzata dai difensori dei coimputati. La Corte di Appello ha errato perché ha fatto proprie le valutazioni del Tribunale e perché non ha considerato che tutti gli imputati erano stati giudicati con il rito alternativo e non è vero che per la Gagliardi si doveva procedere al giudizio dibattimentale diversamente che dal Rossi, perché anche la Gagliardi aveva chiesto il rito alternativo.

Si evoca la violazione dell'articolo 111 Cost. e anche la violazione dell'articolo 3 Cost. 2.2. Con un secondo motivo si deduce il vizio della motivazione in quanto la sentenza della Corte di appello si è appiattita sulla ricostruzione accolta dal giudice di prime cure senza considerare le specifiche doglianze formulate nell'atto di appello in ordine alla ricostruzione fotografica quale unica prova, la cui attendibilità avrebbe dovuto essere vagliata attentamente sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Inoltre il Tribunale aveva inserito nella propria motivazione alcuni passaggi ripresi dal provvedimento applicativo della custodia cautelare; la Corte d'appello, a sua volta, facendo proprie le considerazioni del Tribunale ha evocato la scelta per il rito abbreviato come ostacolo alla contestazione di quanto acquisito dalla polizia giudiziaria.

Ciò è errato perché la scelta del rito abbreviato non esclude la facoltà della difesa dell'imputato di contestare il modo di acquisizione delle prove e il loro valore dimostrativo. Dopo che il Tribunale aveva sostanzialmente redatto una motivazione per relationem la Corte d'appello ha replicato il modello motivazionale senza però prendere in considerazione le specifiche censure mosse con l'atto di appello. In particolare, le foto riprodotte nella sentenza non fanno comprendere a quali furti si riferiscano. 2.3. Con un terzo motivo si è lamentata l'omissione della motivazione in relazione alla mancata concessione dei benefici di legge richiesti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo, esso si concretizza nella censura della diversità del giudizio espresso dal Tribunale quanto all'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore e alla prosecuzione immediata del processo. Non si espone, tuttavia, alcun rilievo in ordine al giudizio di insussistenza del legittimo impedimento espresso dal giudice di prime cure. Orbene, la differente decisione non è di per sé indice di un vizio della stessa e il ricorrente avrebbe dovuto indicare quali intrinseci elementi della stessa o del supporto motivazionale sia manifestazione del vizio.

Il motivo è, sotto tale profilo, manifestamente infondato. Ma, investita della medesima questione, la Corte di appello ha spiegato che in realtà la separazione delle posizioni processuali dei coimputati era stata determinata dal fatto che il solo Rossi aveva optato per il rito abbreviato, che era stato ammesso; che per la Gagliardi occorreva pertanto procedere con il rito ordinario; che per il terzo imputato il rinvio era stato disposto per consentire il passaggio in giudicato di sentenza che avrebbe determinato la possibilità di applicare la disciplina del reato continuato.

Sicché resta escluso che le diverse determinazioni possano essere indice di manifesta illogicità, se non di violazione di legge. Quanto alla motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione che aveva attinto la decisione del primo giudice di respingere l'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore del Rossi va rammentato che, in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla; ne consegue che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice "a quo" e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori" (nella specie si è trattato della asserita omessa considerazione di un'istanza di rinvio del giudizio d'appello per legittimo impedimento difensivo, non corredata di documentazione, trasmessa via PEC e pervenuta all'attenzione del giudice dopo la celebrazione dell'udienza) (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Rv. 275636 - 01).

Orbene, la Corte di appello ha in primo luogo puntualizzato che tale istanza era stata respinta sia per il Rossi che per la Gagliardi, avendo prospettato i rispettivi difensori le medesime causali; quindi ha condiviso il giudizio di insussistenza del legittimo impedimento posto che i difensori si trovavano in Sicilia alla data fissata per l'udienza per ragioni non indicate come connesse a motivi professionali; che l'indisponibilità di voli aerei per la data dell'udienza non determinava l'assoluta impossibilità di partecipare al processo, dal momento che i difensori avevano avuto un tempo congruo per organizzarsi diversamente.

Questa Corte reputa insussistente l'impedimento assoluto del difensore, per le ragioni espresse dal giudice distrettuale. 3.2. Il secondo motivo è aspecifico. In primo luogo va rammentato che è generico il motivo di ricorso con il quale si lamenta il vizio della motivazione per non esser stati valutati rilievi esposti nell'atto di appello, quando del contenuto di questi non è fatta specifica menzione nel ricorso. In tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, Rv. 275853 - 02).

Anche con riferimento al carattere di motivazione per relationem (per così dire 'di secondo grado') riferito alla pronuncia qui impugnata, va considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Rv. 277161 - 01). In secondo luogo, il motivo in esame si riduce ad una critica ad alcune affermazioni fatte dalla Corte di appello, senza però prendere in considerazione e confrontarsi con la struttura dell'iter motivazionale, incentrato sulla circostanza che il Rossi risultava raffigurato nelle foto che lo ritraevano mentre prelevava la merce dagli scaffali e mentre usciva dal market senza pagare la merce che era stata posta in un borsone; nonché sul fatto che le foto ritraevano l'autovettura utilizzata dal Rossi ed erano relative a diverse occasioni, come emerso dalle date e dagli orari estrapolati dal sistema di videoripresa.

Non si vede a cosa alluda il ricorrente parlando della necessità di un vaglio della attendibilità oggettiva e soggettiva di tale documentazione. 3.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato; non sussiste infatti alcuna omissione motivazionale in merito ai benefici di legge, atteso che con l'appello gli stessi non erano stati richiesti. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.

U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275376 - 01).

4. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de