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Sentenza — n. 35655/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35655/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35655/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FILIERI ROBERTO nato a ARNESANO i! 07/06/1956 avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico «Ministero, Sostituto Procuratore Generale dr.ssa KATE TASSONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 605 cod. proc. pen, art. 624 cod. proc. pen, art. 624 c.p; Sentenza — n. 35655/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte del 13 giugno 2021 (ex art. 23, comma 8, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto il rigetto del ricorso.

Parole chiave

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vittima di infortunio incidente motociclistico vittima violazione del segnale luminoso responsabilità per incidente stradale corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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art. 605 cod. proc. pen
Con il primo motivo( denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta assolutoria della difesa ed omissione di pronunzia circa un punto decisivo, carenza probatoria e travisamento ed inoltre violazione dell'art. 605 cod. proc. pen.
art. 624 cod. proc. pen
Ricorrono le condizioni ex art. 624 cod. proc. pen.
art. 624 c.p
Ricorrono le condizioni ex art. 624 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FILIERI ROBERTO nato a ARNESANO i! 07/06/1956 avverso la sentenza del 29/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; lette le conclusioni del Pubblico «Ministero, Sostituto Procuratore Generale dr.ssa KATE TASSONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Roma il 29 gennaio 2020 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Roma il 5 maggio 2011, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto Roberto Filieri responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all'aggravante, lo ha condannato alla sanzione stimata di giustizia (un anno e quattro mesi di reclusione, senza sospensione condizionale della pena).

2. I fatti, in sintesi estrema, come concordemente ricostruiti dai giudici di merito. Il 7 giugno 2008 Roberto Filieri, alla guida, benchè privo di patente, di un ciclomotore in ambito urbano, su strada in ottime condizioni sia di manto che di visibilità, sorpassando sulla sinistra alcune vetture che si erano fermate per consentire ad un pedone, la signora Domenica Calzini, di ottanta anni, di attraversare la strada sulle strisce pedonali ivi esistenti e visibili, da destra a sinistra rispetto al senso di marcia dei veicoli, ha investito la donna( causandole lesioni gravissime al capo che ne hanno provocato la morte.

E' stato espressamente escluso qualsiasi profilo di corresponsabilità della vittima. 3.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi con i quali lamenta violazione di legge (tutti i ( motivi) e difetto di motivazione (il primo ed il terzo motivo). 3.1. Con il primo motivo( denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta assolutoria della difesa ed omissione di pronunzia circa un punto decisivo, carenza probatoria e travisamento ed inoltre violazione dell'art. 605 cod. proc. pen.

Si rammenta di avere con l'atto di appello (pp. 4-5) sollevato il dubbio circa l'effettiva dinamica dell'accadimento, in quanto, se i testi di cui si dà atto nella sentenza di primo grado hanno parlato di investimento della donna, il cadavere non presentava lesioni alle gambe né all'addome ed il motorino, esaminato dalla Polizia Municipale, non aveva evidenti segni di impatto: in conseguenza, ad avviso del ricorrente, la signora non sarebbe stata investita ma si sarebbe semplicemente spaventata a causa della improvvisa comparsa del motociclo in fase di sorpasso e, sobbalzando bruscàmente, sarebbe caduta rovinosamente al suolo da solat così provocandosi la frattura al capo risultata letale.Sul punto la sentenza di appello non si sarebbe pronunziata e, anzi, la decisione sarebbe affetta da travisamento della prova e, comunque, sarebbe manifestamente illogica e contraddittoria, per non avere colto che le deposizioni, valorizzate in sentenza, rese dai testimoni oculari Antonio Vico, Patrizia Rossi e Renata Scuri (stralci delle quali si riferiscono nel ricorso) sarebbero frutto di erronea percezione degli accadimenti da parte degli stessi e, comunque, non sarebbero né precise né puntuali né nitide nè - in definitiva - persuasive. 3.2.

Mediante l'ulteriore motivo censura tt~e violazione di legge, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. 3.3. Infine, con l'ultimo motivo/ il ricorrente si duole della violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen. e di omissione/difetto di motivazione, che sarebbe anche illogica, in relazione alla mancata concessione del beneficio della pena sospesa, nonostante la richiesta svolta nell'atto di appello, che si ribadisce (p. 7). Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Il P.G. della S.C. nelle conclusioni scritte del 13 giugno 2021 (ex art. 23, comma 8, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

2. Quanto al primo motivo, con il quale si contesta la dinamica dell'incidente, assumendo, tra l'altro, che l'anziana sarebbe caduta da sé sobbalzando per lo spavento nel vedere la moto in sorpasso e che la moto non avrebbe investito la donna, il ricorrente ripropone lo stesso tema già posto con l'atto di appello e già disatteso dalla Corte territoriale con argomenti congrui e logici, basati sulle dichiarazioni rese dai tre testi oculari, che sono state valutate dalla Corte di appello in maniera conforme al Tribunale; non senza considerare che i giudici di merito hanno - non illogicamente - spiegato (p. 2 della sentenza del Tribunale e p. 3 di quella di appello) perché non sia necessaria la perizia. La difesa peraltro pone il tema, di puro fatto, della attendibilità dei tre testimoni.

3. In relazione al secondo motivo, con il quale si afferma essere il reato prescritto,, si osserva che la prescrizione nel caso di omicidio colposo con violazione della disciplina sulla circolazione stradale matura dopo 15 anni dal fatto, quindi nel caso di specie il 7 giugno 2023 (come, peraltro, è correttamente indicato nella scheda ex art 165-bis disp. att cod. proc. pen., in atti). I primi due sono quindi manifestamente infondati.

4. A diverso risultato conduce lo scrutinio dell'ultimo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata concessione della pena sospesa. Alla p. 7 della sentenza di primo grado si sottolineano quali elementi ostativi l'avere già l'imputato beneficiato dell'istituto e la gravità del fatto. Con l'atto di appello è stata chiesta la concessione del beneficio (p.

7) ma sul punto la sentenza impugnata nulla osserva: si è in presenza, quindi, di una omissione di pronunzia, che impone l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa pronuncia sulla concessione della sospensione della pena, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma; con rigetto nel resto.

5. Discende la pronunzia in dispositivo. Ricorrono le condizioni ex art. 624 cod. proc. pen. per dichiarare la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla concessione della sospensione della pena e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Rigetta nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 07/07/20