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Sentenza — n. 35653/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35653/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35653/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 5.11.2020, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato Sultan Mehmood responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto 553,861 grammi (lordi) di eroina, pari a 179,9 grammi di principio attivo (fatto del 11.10.2013).

Regesto Legislator

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art. 103 d.P.R. 309/90; Sentenza — n. 35653/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto 553,861 grammi (lordi) di eroina, pari a 179,9 grammi di principio attivo (fatto del 11.10.2013).

Parole chiave

Generato dall'IA
inchiesta per reati di droga traffico qualificato di eroina importazione illegale di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti sostanze soggette a restrizione atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 103 d.P.R. 309/90
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per avere affermato la responsabilità del ricorrente sulla base di una perquisizione effettuata ai sensi dell'art. 103 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. sent. n. 186/2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEHMOOD SULTAN nato il 12/05/1984 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 5.11.2020, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato Sultan Mehmood responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto 553,861 grammi (lordi) di eroina, pari a 179,9 grammi di principio attivo (fatto del 11.10.2013).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per avere affermato la responsabilità del ricorrente sulla base di una perquisizione effettuata ai sensi dell'art. 103 d.P.R. 309/90, attività della quale non fu mai notiziato il prevenuto, trattandosi di perquisizione eseguita solo nei confronti di altro coindagato (Farook Nasir), in difetto del requisito dell'urgenza.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile, avuto riguardo alla manifesta infondatezza dell'unico motivo proposto. La Corte di legittimità ha già da tempo chiarito che la perquisizione effettuata ai sensi dell'art. 103, comma terzo, d.P.R. n. 309 del 1990 si differenzia da quella d'iniziativa della polizia giudiziaria disciplinata dal codice di rito per il fatto che non presuppone l'esistenza di una notizia di reato e rientra in un'attività di carattere preventivo, ma al pari di quella, seppure sia eseguita illegittimamente, non rende illegittimo l'eventuale sequestro della sostanza stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato, all'esito rinvenute (cfr. sez. 4 n. 150 del 15/11/2005, dep. 2006, D'Ambrosio, Rv. 232793).

Pertanto, quando procede a perquisizione nei casi previsti dall'art. 103 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, la polizia giudiziaria non ha l'obbligo di avvertire la persona sottoposta a controllo del diritto all'assistenza di un difensore perché tale tipologia di perquisizione, a differenza di quella contemplata dal codice di procedura penale, non presuppone necessariamente una preesistente notizia di reato e non è quindi funzionale alla ricerca e all'acquisizione della prova di un reato di cui consti già l'esistenza, ma può rientrare anche in un'attività di carattere preventivo (cfr. sez. 6 n. 9884 del 15/10/2013, dep. 2014, Pierini, Rv. 261527; sez. 3 n. 19365 del 17/02/2016, Pirri, Rv. 266580).

In ogni caso, e conclusivamente, l'illegittimità della perquisizione non invalida il conseguente sequestro, qualora vengano acquisite cose costituenti corpo di reato o a questo pertinenti, dovendosi considerare che il potere di sequestro non dipende dalle modalità con le quali le cose, oggettivamente sequestrabili, sono state reperite, ma è condizionato unicamente all'acquisibilità del bene e alla insussistenza di divieti probatori espliciti o univocamente enucleabili dal sistema (cfr. sez. 2 n. 15784 del 23/12/2016, dep. 2017, Foddis, Rv. 269856).

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 giugno 2021 Il Consiglier estensore Il Presidene i , / A