Sentenza — n. 35649/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: SAINAS ALESSANDRO nato a CAGLIARI il 01/04/1978 avverso la sentenza del 13/11/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35649/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 ricorso deve essere accolto in quanto la sentenza del Tribunale di Cagliari ha riconosciuto all'imputato SAINAS il beneficio della sospensione condizionale della pena oltre i limiti di applicabilità sanciti dall'art.164 cod.pen. secondo il cui testo il beneficio può essere riconosciuto, a certe condizioni di pena, non oltre due volte. Dall'esame del certificato del casellario giudiziale, peraltro acquisito agli atti del fascicolo del Tribunale di Cagliari, risulta infatti che il SAINAS abbia già beneficiato della sospensione condizionale della pena in due occasioni, secondo quanto rap- presentato ai punti 1 e 2 del certificato penale.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: SAINAS ALESSANDRO nato a CAGLIARI il 01/04/1978 avverso la sentenza del 13/11/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Cagliari ricorre per la cassazione della sentenza pronunciata dal Tribunale di Cagliari in data 13 Novembre 2018 con la quale SAINAS Alessandro era stata riconosciuto colpevole del reato di cui all'art.95 Dpr 115/2002 per avere rilasciato false atte- stazioni sul reddito in occasione della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 30.9.2015 e condannato alla pena di anni uno mesi uno ed euro 450 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Assume il PG ricorrente che la statuizione relativa alla sospensione condizionale della pena contrastaig* l'art.164 cod.pen. in quanto, come attestato dal certificato del casellario giudiziario, peraltro acquisito agli atti del giudizio, risulta che il SAINAS 4à già stato ammesso al beneficio in altre due circostanze, in occasione dei fatti giudicati rispettivamente dal Tribunale militare di Cagliari e dal Tribunale di Cagliari ai punti 1 e 2 di detto casellario. Assume altresì che non sarebbe stato possibile ottenere la revoca del beneficio in sede esecutiva stante i limiti di dedu- cibilità indicati dalla giurisprudenza di legittimità a S.U. (n.37345 del 23.4.2015, PM in proc.LONGO, Rv.264381)
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere accolto in quanto la sentenza del Tribunale di Cagliari ha riconosciuto all'imputato SAINAS il beneficio della sospensione condizionale della pena oltre i limiti di applicabilità sanciti dall'art.164 cod.pen. secondo il cui testo il beneficio può essere riconosciuto, a certe condizioni di pena, non oltre due volte. Dall'esame del certificato del casellario giudiziale, peraltro acquisito agli atti del fascicolo del Tribunale di Cagliari, risulta infatti che il SAINAS abbia già beneficiato della sospensione condizionale della pena in due occasioni, secondo quanto rap- presentato ai punti 1 e 2 del certificato penale.
2. Conseguentemente deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata li- mitatamente al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, previsione che può essere revocata tbfficiosamente dalla stessa Corte di Cas- sazione ai sensi dell'art.620 lett.lcod.proc.pen., trattandosi di statuizione che non coinvolge l'esercizio di potere discrezionale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione con- cernente la sospensione condizionale della pena, statuizione che revoca. Così deciso in Roma il 20 Maggio 2021 Il Consigliere estensor