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Sentenza — n. 35648/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35648/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35648/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Termini Imerese, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato Mazzola Massimo colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così come riqualificato il fatto ed esclusa la contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale, lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90; Sentenza — n. 35648/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha stimato congrua la misura della pena tenuto conto del tipo di sostanza stupefacente, del valore ponderale, delle modalità di trasporto e di tutti gli altri elementi opportunamente presi in considerazione dalla sentenza di primo grado. Ha, altresì escluso, la sospensione condizionale della pena in ragione dei precedenti penali e di una valutazione prognostica negativa, non senza ricordare che il primo Giudice, oltre ad escludere la contestata recidiva, ha provveduto a riqualificare il fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti traffico di cocaina guida recidiva in stato di ebbrezza abuso di sostanze consumo di canapa tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
Ha, altresì escluso, la sospensione condizionale della pena in ragione dei precedenti penali e di una valutazione prognostica negativa, non senza ricordare che il primo Giudice, oltre ad escludere la contestata recidiva, ha provveduto a riqualificare il fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAZZOLA MASSIMO nato a CASTELBUONO il 06/09/1973 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo j,LOLL WC n'e.t' (^e:- Oetk (\A CO)/ba

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Termini Imerese, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato Mazzola Massimo colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così come riqualificato il fatto ed esclusa la contestata recidiva reiterata ed infraquinquennale, lo ha condannato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.

2. In data 03/02/2018, alle ore 14.45 circa, i Carabinieri della Compagnia di Cefalù fermavano per un controllo l'autovettura Fiat Panda (tg. AR529RT) che stava transitando sul tratto autostradale A20, direzione di marcia Palermo- Catania, con a bordo l'odierno ricorrente e il coimputato Turrisi Massimo (non ricorrente). Nel corso del controllo, quest'ultimo (seduto sul sedile anteriore lato passeggero) faceva cadere per terra, sul tappetino dell'autovettura, due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in frammenti, del peso di grammi 2,2 circa, e del tipo crack, del peso di grammi 0,5 circa. A seguito di perquisizione personale, venivano altresì rinvenuti addosso al Mazzola grammi 10,2 di cocaina (suddivisa in frammenti e occultata all'interno della cintura dei pantaloni). Nel corso dell'interrogatorio di garanzia, gli imputati avevano dichiarato che lo stupefacente da loro detenuto era destinato ad uso personale.

3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato per il tramite del difensore che articola due motivi con cui deduce: 3.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente ed in risposta agli specifici motivi di gravame che denunciavano l'insussistenza del reato sotto il profilo dell'assenza degli elementi costitutivi del reato. La responsabilità penale del prevenuto è stata ritenuta sulla base di meri indizi i quali non hanno affatto dimostrato la destinazione della droga a fini di spaccio.

La sentenza impugnata nulla dice sul numero di dosi ricavabili. Si tratta di un quantitativo che può essere sufficiente ad un assuntore abituale per un periodo compatibile con il reperimento della sostanza in luogo diverso dalla propria residenza. La Corte territoriale non si è pronunciata sul fatto che l'imputato é un lavoratore che non versa nella asserita situazione di indigenza. La sostanza era destinata ad esclusivo uso personale. 3.2. Violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione in relazione all'applicazione degli artt. 62-bis, 133, 163 e 164 cod. pen.

Allo stesso modo della sentenza di primo grado, la sentenza di appello non ha giustificato l'entità della pena base superiore al minimo edittale di mesi 6 di reclusione ed euro 1032 di multa. L'imputato è meritevole delle circostanze attenuanti generiche in considerazione del suo ravvedimento.4. Nelle date del 03/03/2021 e del 23/04/2021 sono pervenute, a sostegno del proposto ricorso, memorie difensive a firma dell'avv. Antonio Maiorana.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il difensore ricorrente si è limitato a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei Giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Costituisce ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte il principio a mente dl quale deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Samnnarco, Rv. 255568;

Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109). È, pertanto, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; nello stesse senso, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli Giulio, Rv. 276970).

3. In ogni caso, i motivi in questione sono manifestamente infondati. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sull'ascrivibilità del reato all'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal compendio probatorio. La Corte territoriale ha già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato, tutte le censure riproposte nella presente sede. Con riguardo a quella con cui il ricorrente ribadisce la destinazione ad uso personale dello stupefacente, la sentenza impugnata ha richiamato gli elementi significativi quanto alla sussistenza del reato contestato, già posti in rilievo dal Giudice di primo grado e consistenti nelle modalità di rinvenimento dello stupefacente, in specie di quello sequestrato agli imputati dentro l'autovettura a bordo della quale essi si trovavano al momento del controllo di polizia, avvenuto sull'autostrada Palermo - Catania e nelle caratteristiche della sostanza più sopra richiamate.

Muovendo dal dato ponderale, dal numero di dosi ricavabili, dal valore economico dello stupefacente (indicato dagli stessi imputati in circa 600/700 euro), i Giudici del merito hanno congruamente ritenuto che lo stupefacente fosse destinato, almeno in buona parte, alla cessione a terzi, ponendo tale rilievo in stretta connessione logica con il fatto che nessuno dei due imputati aveva una capacità economica tale da supportare la tesi dell'acquisto per finalità esclusivamente personali. La Corte territoriale evidenzia, inoltre, che la condizione di assuntore della droga, resa in sede di interrogatorio dopo l'arresto, non é stata in alcun modo documentata, alla medesima stregua in cui è risultata priva di riscontri anche la tesi della attività lavorativa dell'imputato affermata al fine di dimostrare una capacità economica tale da "giustificare" l'acquisto del considerevole quantitativo di stupefacente per uso personale.

È stato parimenti valorizzato il dato della eterogeneità della sostanza sequestrata, giacché, per quanto possano produrre "effetti analoghi", la cocaina e il crack sono tra loro sostanze diverse. A fronte di tale congrua e compiuta motivazione del tutto infondata appare la censura sulla mancata indicazione del numero di dosi ricavabili. La sentenza impugnata fa, dunque, buon governo della consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale laddove afferma che, in tema di sostanze stupefacenti, al giudice spetta valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, unitamente al dato quantitativo, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).

4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. Giova ricordare che il giudizio con il quale il giudice di merito apprezza l'entità dell'intero fatto in relazione a tutti gli elementi e alle circostanze che lo compongono, al fine di determinare il grado di responsabilità dell'imputato e l'adeguatezza della pena, rientra nell'ambito della discrezionalità dello stesso giudice e che il sindacato di legittimità può essere esercitato solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Nel caso in disamina, la pena applicata è di poco superiore al minimo edittale: in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del Giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).

La Corte palermitana, peraltro, ha ampiamente giustificato l'entità della pena irrogata avendo, diversamente da quanto assume il ricorrente, adeguatamente illustrato le ragioni per le quali non ha riconosciuto le invocate circostanze attenuanti generiche, ha ritenuto congrua la pena irrogata dal primo Giudice e ha reputato l'imputato immeritevole della richiesta sospensione condizionale della pena. Nello specifico, quanto alle circostanze attenuanti generiche, la pronuncia di appello ha evocato, al fine di giustificarne il diniego, i precedenti penali e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili in tal senso, all'uopo sottolineando che l'imputato si è difeso negando il disvalore penale dell'addebito, con ciò dimostrando la mancanza di resipiscenza e di un'effettiva volontà collaborativa.

Ha stimato congrua la misura della pena tenuto conto del tipo di sostanza stupefacente, del valore ponderale, delle modalità di trasporto e di tutti gli altri elementi opportunamente presi in considerazione dalla sentenza di primo grado. Ha, altresì escluso, la sospensione condizionale della pena in ragione dei precedenti penali e di una valutazione prognostica negativa, non senza ricordare che il primo Giudice, oltre ad escludere la contestata recidiva, ha provveduto a riqualificare il fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/05/2021 Il Consiglier