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Sentenza — n. 35647/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35647/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35647/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Tivoli ha dichiarato Di Blasi Luigi colpevole del reato di cui all'art. 589 cod. pen. perché, percorrendo la via Tiburtina, in direzione di marcia Tivoli-Roma, al Km 21+380 in loc. Bivio di Guidonia, alla guida della propria Ford Focus (tg CV553WL), per colpa generica e per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale - in specie degli artt. 141, 142 comma 1 e 143, comma 1, cod. strada, nei termini meglio specificati nel capo di imputazione - giunto in corrispondenza del bar "Cavallino Rosso", sito sulla destra della strada, investiva il pedone Grotta Rino il quale, lasciata la sua auto sul lato opposto della strada con il motore ancora acceso, stava attraversandola. L'investimento cagionava al Grotta lesioni personali dalle quali derivava la morte (in Guidonia 21/04/2010).

Regesto Legislator

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art. 589 cod. pen; Sentenza — n. 35647/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delle dedotte censure, a fronte di una doppia conforme sentenza di condanna e, in particolare, di una sentenza di appello che fornisce una adeguata ricostruzione dell'incidente e della relativa responsabilità.

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione guida senza autorizzazione violazione del segnale luminoso responsabilità per incidente stradale delitto di fuga sorpasso pericoloso

Disposizioni normative citate

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art. 589 cod. pen
La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Tivoli ha dichiarato Di Blasi Luigi colpevole del reato di cui all'art. 589 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BLASI LUIGI nato a TIVOLI il 08/10/1980 avverso la sentenza del 22/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo j-ack».-L ijuk: /Y) -L Due akoliàP.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Tivoli ha dichiarato Di Blasi Luigi colpevole del reato di cui all'art. 589 cod. pen. perché, percorrendo la via Tiburtina, in direzione di marcia Tivoli-Roma, al Km 21+380 in loc. Bivio di Guidonia, alla guida della propria Ford Focus (tg CV553WL), per colpa generica e per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale - in specie degli artt. 141, 142 comma 1 e 143, comma 1, cod. strada, nei termini meglio specificati nel capo di imputazione - giunto in corrispondenza del bar "Cavallino Rosso", sito sulla destra della strada, investiva il pedone Grotta Rino il quale, lasciata la sua auto sul lato opposto della strada con il motore ancora acceso, stava attraversandola. L'investimento cagionava al Grotta lesioni personali dalle quali derivava la morte (in Guidonia 21/04/2010).

2. Il Giudice di primo grado, con argomentazione fatta propria dalla Corte di appello, ha ritenuto un concorso di colpa della vittima che aveva attraversato in modo frettoloso la strada. Tale condotta imprudente, sostiene il Tribunale, ha contribuito alla verificazione dell'evento con valore di concausa nella sua eziologia, ma non di fattore causale determinante.

3. Avverso la prefata sentenza ricorre, nell'interesse dell'imputato, il difensore che articola tre motivi con cui deduce: 2.1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione; errata o inidonea valutazione delle risultanze processuali sotto molteplici profili. La motivazione si limita a ripercorrere le conclusioni della perizia disposta dal primo giudice. La dinamica dell'incidente ritenuta dal Tribunale è disancorata da oggettivi riscontri probatori. Il ricorrente richiama alcune testimonianze, si sofferma sulle conclusioni dei consulenti di parte e del perito affermarne le contraddizioni.

I Giudici di merito, poi, non hanno correttamente analizzato il comportamento della vittima. L'imputato non avrebbe in alcun modo prevedere la manovra irregolare del pedone, dovendosi riconoscere, anche in questo caso, la validità del principio di affidamento. 2.2. Mancata assunzione di prova decisiva e conseguente manifesta illogicità della motivazione. Nel giudizio di appello, la difesa aveva richiesto la rinnovazione del dibattimento per effettuare un nuovo accertamento peritale. La Corte territoriale ha, pertanto, omesso la valutazione degli argomenti tecnici offerti dal consulente della difesa: non ha, in particolare, analizzato e considerato i dati di segno opposto emergenti dalla sequenza estratta dalla videocamera di sorveglianza e dalla valutazione temporale del sinistro come accertata dai relativi fotogrammi. 2.3.

Inosservanza ed erronea applicazione di legge per non avere ritenuto prevalenti sulla contestata aggravante le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, con conseguente congrua riduzione della pena nel minimo edittale.

3. Nelle date del 04/03/21 e 29/04/21 sono pervenute memorie difensive, a firma dell'avv. Francesco Visco.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delle dedotte censure, a fronte di una doppia conforme sentenza di condanna e, in particolare, di una sentenza di appello che fornisce una adeguata ricostruzione dell'incidente e della relativa responsabilità.

2. Come è noto, le norme che regolano il comportamento del conducente del veicolo, oltre a quelle generiche di prudenza, cautela ed attenzione, sono principalmente rinvenibili nell'art. 140 cod. strada, che pone, quale principio generale informatore della circolazione, l'obbligo di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, e negli articoli seguenti, laddove si sviluppano, puntualizzano e circoscrivono le specifiche regole di condotte. La regola prudenziale e cautelare fondamentale che deve presiedere al comportamento del conducente è sintetizzata nell'obbligo di attenzione" che questi deve tenere al fine di "avvistare" il pedone sì da potere porre in essere efficacemente i necessari accorgimenti atti a prevenire il rischio di un investimento.

Il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento (oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel richiamato principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare; quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico; quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, in particolare, proprio dei pedoni (Sez. 4, n. 33207 del 02/07/2013, Corigliano, Rv. 255995;

Sez. 4, n. 40908 del 13/10/2005, Tavoliere, Rv. 232422, la quale, in tema di violazione stradale, stabilisce che il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti - in particolare, moderare la velocità e, all'occorrenza, arrestare la marcia del veicolo - per prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua "avvistabilità" da parte del conducente del veicolo investitore.

È cioè necessario che quest'ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo). Trattasi di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, vuoi genericamente imprudenti (tipico il caso del pedone che si attarda nell'attraversamento, quando il semaforo, divenuto verde, ormai consente la marcia degli automobilisti), vuoi in violazione degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 cod. strada.

Il conducente, infatti, ha, tra gli altri, anche l'obbligo di prevedere le eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada e di cercare di prepararsi a superarle senza danno altrui (Sez. 4, n. 1207 del 30/11/1992, dep. 1993, Cat Berro, Rv. 193014). Ne discende che il conducente del veicolo può andare esente da responsabilità, in caso di investimento del pedone, non per il solo fatto che risulti accertato un comportamento colposo - imprudente o in violazione di una specifica regola comportamentale - del pedone (una tale condotta risulterebbe, invero, ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. pen., concausa dell'evento lesivo, penalmente non rilevante per escludere la responsabilità del conducente), ma occorre che la condotta del pedone configuri, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista nè prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento (art. 41, comma 2, cod. pen.).

Ciò che può ritenersi, solo allorquando il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, generica o specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di "avvistare" il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in tal caso, infatti, l'incidente potrebbe ricondursi, eziologicamente, proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima (in tal senso anche Sez. 4, n. 10635 del 20/02/2013, Calarco Rv. 255288).

3. Tutto ciò premesso, si osserva che con il primo motivo si invoca, da parte di questa Corte, una diversa ricostruzione del fatto. Si tratta di rilievi che non possono essere portati al vaglio del giudice di legittimità perché, pur concretandosi formalmente in denunce di legittimità, tendono ad ottenere un riesame dei fatti, al fine d'una ricostruzione alternativa degli stessi rispetto a quella correttamente prescelta dal giudice di merito. I profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, invero, sono riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette, come nel caso in disamina, da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203430). La sentenza impugnata ha legittimamente fatto proprie le argomentazioni del Tribunale, preliminarmente osservando che, «se pure non sia noto per mancanza di dati obiettivi il punto esatto di impatto potendo solo ritenersi provato che l'attraversamento si sia svolto all'altezza del bar Cavallino Rosso, come peraltro emerge dalle riprese della videoregistrazione acquisite, ciò non impedisce, sulla base di tutti gli elementi istruttori acquisiti, di ricostruire la dinamica del sinistro» così come effettuata dal Giudice di primo grado.

Osserva la Corte territoriale che risulta accertato, dalla espletata perizia redatta dal dott. Giuseppe Guerriero che il Di Blasi, al momento dell'urto, procedeva ad una velocità non inferiore a 70 km/h: dato pienamente compatibile con gli altri elementi acquisiti e, in particolare, con i danni riportati dal mezzo condotto dall'imputato e con le fasi dell'investimento. L'elevata velocità, superiore al limite imposto, non ha consentito al Di Blasi di compiere alcuna manovra di emergenza per evitare il pedone che occupava la carreggiata in fase di attraversamento, come dimostrato anche dall'assenza dia tracce di frenata sull'asfalto.

Diversamente è accaduto per l'altro automobilista, il teste Carusi Marco, il quale ha potuto evitare il pedone semplicemente rallentando la marcia. Il Di Blasi, il quale marciava sulla seconda parte del tratto di strada che il Grotta doveva percorrere per tornare al bar "Cavallino Rosso", avrebbe potuto e dovuto, stanti anche le buone condizioni di illuminazione, avvistarlo già mentre si trovava sulla corsia opposta, alla medesima stregua in cui lo aveva avvistato il Carusi. Rileva ancora la Corte di appello che, ove la velocità fosse stata adeguata e l'avvistamento tempestivo, l'investimento non si sarebbe verificato in quanto il pedone avrebbe potuto raggiungere il margine della carreggiata prima del passaggio della Focus sul tratto di strada impegnato.

I Giudici di merito ne hanno, congruamente, ricavato la conclusione che l'anzidetta velocità, non adeguata all'orario notturno e allo stato dei luoghi, trattandosi di un tratto stradale in centro abitato, rappresenta un profilo di colpa specifica nella condotta dell'imputato. Per tutte queste ragioni, la condotta della vittima non assume quella valenza di causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile dell'evento, tale da essere, da sola, sufficiente a produrlo.

4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Quanto alla invocata rinnovazione istruttoria per l'espletamento di una perizia sulla dinamica del sinistro stradale, la Corte territoriale ha sul punto affermato che la ricostruzione della dinamica dell'incidente, operata attraverso le conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero e del perito, risultava «esaustiva e completa», non emergendo «elementi di fatto utili, rilevanti e alternativi, da ricercare eventualmente con l'invocata perizia, idonei ad escludere la responsabilità penale del Di Blasi.

In particolare, il nuovo invocato accertamento tecnico nulla di nuovo potrebbe fornire circa la responsabilità penale per colpa riconducibile alla condotta di guida dell'imputato perché in atti risulta comunque pienamente accertata la violazione dei parametri di colpa generica e specifica da parte dell'imputato». La Corte territoriale ha così formulato, nei termini appena richiamati, una valutazione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, con ciò correttamente disattendendo la richiesta di rinnovazione, perché ritenuta superflua ai fini del decidere.

La rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale rappresenta, invero, un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820).

5. Con riguardo al terzo motivo — con cui si invoca un giudizio di prevalenza delle già riconosciute circostanze attenuanti sulla contestata aggravante — giova rammentare che il giudizio di bilanciamento delle circostanze è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito il quale, nell'esercizio del relativo potere, agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Non questo è il caso in esame nel quale il giudice di appello, con motivazione congrua e logica, ha ritenuto il riconoscimento delle attenuanti generiche in rapporto di equivalenza adeguato alla condotta e al grado di colpa accertato, non sussistendo elementi di significatività tale da prevalere sull'aggravante.

6. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa