Sentenza — n. 35646/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Gup del Tribunale di Civitavecchia, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto Di Cosmo Matteo colpevole del delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 per avere detenuto, a fini di spaccio, gr. 93,566 netti di sostanza di stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in nove involucri (contenente gr. 58,82 di principio attivo, corrispondente a 392 dosi medie singole); gr. 19,334 netti di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in due involucri (contenente gr. 2,20 di principio attivo corrispondente a 88 dosi medie singole), occultandola all'interno dell'abitazione sita in Cerveteri, nella disponibilità sua e del coimputato (non ricorrente) Shala Rafael.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 378 cod. pen, art. 2 cod. pen, art. 110 cod. pen, art. 73 d.P.R. 309/90, art. 27 Cost; Sentenza — n. 35646/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sulla base dei richiamati presupposti fattuali, la Corte territoriale ha correttamente applicato l'istituto di cui all'art. 110 cod. pen., ritenendo, come si è visto, che il Di Cosmo non fosse né inconsapevole, né indifferente in relazione allo stupefacente rinvenuto nella abitazione di cui possedeva le chiavi, ma fosse, invece, del tutto consenziente e compartecipe, attesa anche la sostanza stupefacente rinvenuta nei suoi pantaloni, nell'armadio della sua camera da letto. La conclusione cui è motivatamente giunto il Giudice di secondo grado non lascia spazio alla invocata, alternativa, qualificazione giuridica della condotta del Di Cosmo ai sensi dell'art. 378 cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI COSMO MATTEO nato a ROMA il 11/09/1988 avverso la sentenza del 20/02/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo (arLii.A.2202. c>«, j>„).- U-A--€A-A7P A-ce_c>“-06
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Gup del Tribunale di Civitavecchia, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto Di Cosmo Matteo colpevole del delitto di cui agli artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 per avere detenuto, a fini di spaccio, gr. 93,566 netti di sostanza di stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in nove involucri (contenente gr. 58,82 di principio attivo, corrispondente a 392 dosi medie singole); gr. 19,334 netti di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in due involucri (contenente gr. 2,20 di principio attivo corrispondente a 88 dosi medie singole), occultandola all'interno dell'abitazione sita in Cerveteri, nella disponibilità sua e del coimputato (non ricorrente) Shala Rafael.
2. Il Gup aveva fondato la sua decisione sui verbali di arresto, di perquisizione e sequestro, dai quali tutti era emerso come, all'esito di una perquisizione all'interno dell'abitazione in uso allo Shala e al Di Cosmo, gli operanti avessero rinvenuto le sostanze stupefacenti più sopra indicate; come il Di Cosmo fosse in possesso delle chiavi dell'appartamento in uso ad entrambi e come, in particolare, parte della sostanza stupefacente fosse stata scoperta nella tasca di un paio di pantaloni del Di Cosmo che si trovava in un armadio della stanza a lui in uso.
3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore che articola tre motivi con cui rispettivamente deduce: 3.1. Erronea qualificazione del fatto in relazione alla mancata applicazione dell'art. 378 cod. pen. Dagli atti processuali non emergono indizi di reità a carico dell'imputato in ordine ai reati contestati. La condotta del Di Cosmo ha integrato il mero reato di favoreggiamento, atteso che gli eventuali indizi sono tutti a carico del coimputato Shala, dovendosi ritenere che la modica quantità della sostanza rinvenuta nei pantaloni rientri nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art.73 cod. pen. e che il mero possesso delle chiavi dell'appartamento non costituisca indice di partecipazione all'attività illegale. 3.2. Erronea qualificazione del fatto in relazione alla mancata riqualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; 3.3. Applicazione dell'art. 619, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 2 cod. pen. in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato unicamente con riguardo al terzo motivo, afferente al trattamento sanzionatorio, essendo inammissibile nel resto.2. Il primo motivo è manifestamente infondato. I Giudici di merito hanno ricavato la certezza dell'ascrivibilità dei reati contestati ad entrambi gli imputati (Shala Rafael, che si era attribuito l'intera responsabilità della vicenda, e l'odierno ricorrente) dalla ricostruzione stessa dei fatti: al momento dell'intervento dei Carabinieri, il Di Cosmo soggiornava, insieme alla convivente, nella casa in cui è stato rinvenuto lo stupefacente; egli solo disponeva delle chiavi di accesso alla predetta abitazione; la maggior parte della cocaina era riposta in cucina, quindi "a vista" di entrambi gli imputati; parte della medesima sostanza stupefacente era rinvenuta nella camera da letto in uso al Di Cosmo — posto che il Shala dormiva in soggiorno - occultata in un suo paio di pantaloni.
La riconducibilità dei reati anche in capo all'odierno ricorrente ha altresì trovato conferma nel comportamento tenuto dallo stesso allorché fu fermato dagli operanti giacché egli ha cercato di evitare la perquisizione, rifiutandosi di consegnare le chiavi e «ciò, evidentemente, perché era a conoscenza del fatto che in detto luogo era detenuta la sostanza stupefacente poi rinvenuta dai Carabinieri» (così la sentenza di primo grado). Evidenziano ancora i Giudici della cognizione come fosse nella disponibilità di entrambi i prevenuti l'intera sostanza stupefacente, in quanto la cocaina (rinvenuta sulla persona del Shala, nei pantaloni del Di Cosmo e nella cucina) era confezionata allo stesso modo.
Né militano in senso diverso le dichiarazioni del Shala (laddove si è attribuito l'esclusiva titolarità della droga) atteso che le stesse sono state rese all'evidente fine di "scagionare" l'amico, considerato che la propria posizione era comunque già compromessa dal rinvenimento della sostanza sulla propria persona. Altrettanto valga con riguardo alle dichiarazioni della madre dell'imputato sulla coabitazione con il figlio in altra località: si tratta, infatti, di circostanza che, secondo i Giudici di merito, non esclude la disponibilità, da parte del Di Cosmo, anche dell'appartamento di Cerveteri (ove è stato rinvenuto lo stupefacente) di cui aveva le chiavi.
3. Sulla base dei richiamati presupposti fattuali, la Corte territoriale ha correttamente applicato l'istituto di cui all'art. 110 cod. pen., ritenendo, come si è visto, che il Di Cosmo non fosse né inconsapevole, né indifferente in relazione allo stupefacente rinvenuto nella abitazione di cui possedeva le chiavi, ma fosse, invece, del tutto consenziente e compartecipe, attesa anche la sostanza stupefacente rinvenuta nei suoi pantaloni, nell'armadio della sua camera da letto. La conclusione cui è motivatamente giunto il Giudice di secondo grado non lascia spazio alla invocata, alternativa, qualificazione giuridica della condotta del Di Cosmo ai sensi dell'art. 378 cod. pen.
Costituisce, invero, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. U n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151; Sez. 4, n. 28890 del 11/06/2019, Merolla Giuseppe, Rv. 276571; Sez. 4, n. 12915 del 08/03/2006, Billeci ed altro, Rv. 233724) quello a mente del quale il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento al delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, in costanza di detta detenzione: ciò in quanto, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che sia diversamente previsto - in un concorso, quanto meno - e non questo è il caso di specie - a carattere morale.
Il principio, peraltro, è stato più volte ribadito proprio in relazione a fattispecie nelle quali il contributo ascritto all'imputato era consistito nella messa a disposizione di locali utilizzati da terzi per traffici illeciti di sostanze stupefacenti (Sez. 4, n. 13784 del 24/03/2011, Improta e altra, Rv. 250135: fattispecie in cui il locale era stato messo a disposizione dello spacciatore perché si incontrasse con l'acquirente; Sez. 6, n. 35744 del 03/06/2010, Petrassi, Rv. 248586: fattispecie in cui era stato messo a disposizione un magazzino perché vi fosse custodita droga;
Sez. 6, n. 37170 del 15/04/2008, Cona e altri, Rv. 241209: fattispecie in cui l'imputato aveva messo a disposizione i locali della propria officina per le attività di spaccio posta in essere da un congiunto).
4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo con cui il ricorrente lamenta il mancato vaglio, da parte della Corte territoriale, sulla invocata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Occorre rammentare che è pacificamente riconosciuta, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, così da farle confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità deve fare riferimento, a condizione che le due pronunce abbiano adottato, come in questo caso, criteri omogenei e un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595;
Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Va poi ricordato che, ai fini del riconoscimento dell'anzidetta fattispecie attenuata, la consolidata giurisprudenza di questa Corte ha stabilito il principio a mente del quale il giudice del merito deve fornire una adeguata valutazione complessiva del fatto (in particolare, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza, con riferimento alla percentuale di purezza della stessa), poiché solo in tal modo è possibile - in concreto- formulare un giudizio di lieve entità e consentire alla Corte di cassazione di compiere il sindacato che le è proprio. 4.1.
Nel caso di specie, la Corte di appello di Genova ha fatto corretta applicazione dei principi dianzi indicati giacché la sentenza di primo grado ha ritenuto di non poter applicare il comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 «in ragione della varietà della sostanza e del quantitativo complessivo rinvenuto», nonché «alla luce di una valutazione complessiva della vicenda, dovendosi considerare (oltre alla varietà della sostanza stupefacente) il considerevole quantitativo di cocaina detenuto, certamente indicativo della rilevante portata dell'attività illecita posta in essere dagli imputati».
5. Il terzo motivo di ricorso è fondato. La Corte costituzionale, con sentenza n. 40 depositata in data 8 marzo 2019, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73 comma 1, d.P.R. 309/90, contestato all'odierno imputato, per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all'art.3 Cost. e di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost., nella parte in cui esso prevede un minimo edittale di otto anni di reclusione, anziché di anni sei, limite quest'ultimo già rinvenibile nell'ordinamento e ritenuto più adeguato ai fatti "di confine" nel sistema punitivo dei reati connessi al traffico degli stupefacenti.
Ne consegue la sopravvenuta illegalità della pena concordata sulla base di parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamente dichiarati incostituzionali con la citata sentenza. La radicale modifica del quadro normativo di riferimento impone, infatti, la valutazione delle situazioni giudicate ed oggetto di ricorso alla luce dei principi sulla successione di leggi nel tempo dettati dall'art. 2, comma 4, cod. pen., nonché dall'art. 7, par. 1, CEDU, secondo cui l'imputato ha diritto di beneficiare della legge penale successiva alla commissione del reato, che prevede una sanzione meno severa di quella stabilita in precedenza, fino a che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, con conseguente nullità del relativo accordo e annullamento senza rinvio della sentenza che sullo stesso sia basata (cfr.
Sez. U. n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206, per il caso dei parametri edittali previsti per le cc.dd. droghe leggere, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità di cui alla sentenza n. 32 del 2014).
6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso