Sentenza — n. 35645/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Rovigo, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto Sevarin Gianluigi responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza con provocazione di incidente stradale (in Este, il 25/04/2016). Avverso la prefata sentenza ricorre personalmente l'imputato sollevando un unico motivo di ricorso con cui si duole del fatto che l'etilometro utilizzato dalla polizia giudiziaria non sia stato sottoposto alla revisione periodica prescritta dal d.P.R. n. 495/2002, altresì affermando che l'onere probatorio spetta alla Pubblica accusa.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35645/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la prefata sentenza ricorre personalmente l'imputato sollevando un unico motivo di ricorso con cui si duole del fatto che l'etilometro utilizzato dalla polizia giudiziaria non sia stato sottoposto alla revisione periodica prescritta dal d.P.R. n. 495/2002, altresì affermando che l'onere probatorio spetta alla Pubblica accusa.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SEVARIN GIANLUIGI nato a ESTE il 31/03/1970 avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN"; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. E' presente l'avvocato (D'UFFICIO) BAIO MARCO del foro di ROMA in difesa di SEVARIN GIANLUIGI che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Rovigo, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto Sevarin Gianluigi responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza con provocazione di incidente stradale (in Este, il 25/04/2016).
2. Avverso la prefata sentenza ricorre personalmente l'imputato sollevando un unico motivo di ricorso con cui si duole del fatto che l'etilometro utilizzato dalla polizia giudiziaria non sia stato sottoposto alla revisione periodica prescritta dal d.P.R. n. 495/2002, altresì affermando che l'onere probatorio spetta alla Pubblica accusa.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto dalla parte personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan Patri "Piccialli -b a44.1 d 42-9.""--- DEPO8ITATO N CANUIIMA SE