Sentenza — n. 35644/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Bari, parzialmente riformando in punto di pena la sentenza resa dal Tribunale di Trani nei confronti di Romanelli Giacomo, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 590 cod. pen. e 189, commi 1, 6 e 7, d. Igs. 285/92 (in Andria il 28/03/2012).
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 590 cod. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35644/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che articola tre motivi di ricorso con cui deduce: 2.1. Violazione degli artt. 192, comma 2 e 533, comma 1, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 590, comma 1, cod. pen. e 189, commi 1, 6 e 7, d. Igs. 285/92, per insussistenza di prova incontrovertibile sulla responsabilità del ricorrente. 2.2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché omessa motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. 2.3. Violazione degli artt. 192, comma 2 e 533, comma 1, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 189, comma 7, cod. strada, per insussistenza della prova in ordine alla consapevolezza di avere verosimilmente cagionato lesioni a persone coinvolte nel sinistro.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMANELLI GIACOMO nato a ANDRIA il 30/07/1980 avverso la sentenza del 15/03/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Bari, parzialmente riformando in punto di pena la sentenza resa dal Tribunale di Trani nei confronti di Romanelli Giacomo, ne ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 590 cod. pen. e 189, commi 1, 6 e 7, d. Igs. 285/92 (in Andria il 28/03/2012).
2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che articola tre motivi di ricorso con cui deduce: 2.1. Violazione degli artt. 192, comma 2 e 533, comma 1, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 590, comma 1, cod. pen. e 189, commi 1, 6 e 7, d. Igs. 285/92, per insussistenza di prova incontrovertibile sulla responsabilità del ricorrente. 2.2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché omessa motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. 2.3. Violazione degli artt. 192, comma 2 e 533, comma 1, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 189, comma 7, cod. strada, per insussistenza della prova in ordine alla consapevolezza di avere verosimilmente cagionato lesioni a persone coinvolte nel sinistro.
3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione.
4. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata (fatto commesso in data 28/03/2012; sentenza di secondo grado del 15/03/2019; non essendovi periodi di sospensione, il termine di prescrizione è pari ad anni sette e mezzo.
La prescrizione è dunque maturata in data 28/09/2019). 4.1. È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.
U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). 4.2. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.
U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettannanti, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.
5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Così deciso il 6 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente ) Daniela Dawan PalliaaZdIL •