Sentenza — n. 35643/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Gup del Tribunale di Rimini, in esito a giudizio abbreviato, ha dichiarato Morelli Massimo colpevole dei reati di cui agli artt. 186, comma 7 (capo A) e 187, comma 8 (capo B), d.lgs. 285/1992 - con provocazione di incidente stradale -, in particolare disponendo, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, l'esecuzione della pena mediante lavoro di pubblica utilità, nonché la sospensione della patente di guida.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35643/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 7 (capo A) e 187, comma 8 (capo B), d.lgs. 285/1992 - con provocazione di incidente stradale -, in particolare disponendo, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, l'esecuzione della pena mediante lavoro di pubblica utilità, nonché la sospensione della patente di guida.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MORELLI MASSIMO (RINUNCIANTE) nato a RIMINI il 18/01/1969 avverso la sentenza del 18/01/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIMINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consiglieré DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUC TAMPIERI che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Gup del Tribunale di Rimini, in esito a giudizio abbreviato, ha dichiarato Morelli Massimo colpevole dei reati di cui agli artt. 186, comma 7 (capo A) e 187, comma 8 (capo B), d.lgs. 285/1992 - con provocazione di incidente stradale -, in particolare disponendo, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, l'esecuzione della pena mediante lavoro di pubblica utilità, nonché la sospensione della patente di guida.
2. Avverso la prefata sentenza ricorrono il pubblico ministero del Tribunale di Rimini e il difensore dell'imputato.
3. Il ricorso del pubblico ministero consta di un unico motivo con cui si chiede, ai sensi dell'art. 620 lett. l), cod. proc. pen., l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla disposta sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità, sostituzione ritenuta violativa della legge. La lettura dell'art. 186, comma 9-bis e dell'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, infatti, precluderebbe la sostituzione della pena nei casi in cui un conducente, in stato di ebbrezza, provochi un incidente stradale.
4. Il ricorso dell'imputato consta di un unico motivo con cui si deduce la violazione di legge per non avere il primo giudice dichiarato estinti i reati ascritti all'imputato, per non avere ridotto della metà la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e per non avere disposto la revoca della confisca del veicolo dell'imputato, a seguito del compimento dei lavori di pubblica utilità.
5. Deve preliminarmente darsi atto che, in data 22/04/2021 è pervenuta la rinuncia al ricorso da parte del difensore nonché procuratore speciale del Morelli, avv. Morena Ripa, di talché il ricorso dell'imputato deve dichiararsi inammissibile.
6. Inammissibile è anche il ricorso del pubblico ministero. Correttamente il Tribunale di Rimini si è conformato al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 46625 del 29/10/2015, P.M. in proc. Zucconi, Rv. 265025 - 01) secondo cui la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza (o dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti), stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza (ovvero a quella di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti).
Le Sezioni Unite, in particolare, a conferma della diversità ontologica delle due fattispecie, hanno valorizzato la circostanza che, nel rifiuto, si punisce solo la condotta omissiva del soggetto che ricusa l'accertamento, prescindendo dalla condizione, in ipotesi alterata, in cui tale soggetto si trovi, con l'ulteriore conseguenza che è finanche possibile configurare l'eventuale concorso materiale tra le fattispecie incriminatrici del rifiuto e della guida in stato di ebbrezza.
7. In conclusione, il ricorso del p.m. deve essere dichiarato inammissibile. Deve, altresì, essere dichiarato inammissibile il ricorso di Morelli Massimo, con conseguente condanna di questi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del pnn. Dichiara inammissibile il ricorso di Morelli Massimo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Daw