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Sentenza — n. 35642/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35642/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35642/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto Capacchione Giuseppe colpevole del reato di furto aggravato (ai sensi dell'art. 625, n. 4 e n. 6, cod. pen.) di una giacca ove era riposto un portafogli contenente 350 euro in contanti, 4 carte di debito di istituti bancari esteri, una carta di credito, diversi documenti personali, le chiavi di un'auto noleggiata e un telefono cellulare marca I-Phone 6.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35642/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai fini della configurazione dell'autonoma disponibilità della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l'impossessamento è funzionale, non rileva poi il dato temporale ex se, essendo sufficiente che l'agente abbia conseguito anche solo momentaneamente l'esclusiva signoria di fatto sul bene, assumendo, invece, decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, anche se questa non si sia, di fatto, realizzata per l'intervento di fattori causali successivi ed autonomi. In altri termini, l'agente acquisisce l'autonoma disponibilità della cosa sottratta — e la fattispecie si realizza in forma consumata - solo quando il soggetto passivo del reato ne perda, correlativamente, la detenzione.

Parole chiave

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agenti di polizia indagine per furto fermo di polizia furto di lieve entità tentato furto scippo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPACCHIONE GIUSEPPE nato a BISCEGLIE il 19/01/1959 avverso la sentenza del 13/02/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto Capacchione Giuseppe colpevole del reato di furto aggravato (ai sensi dell'art. 625, n. 4 e n. 6, cod. pen.) di una giacca ove era riposto un portafogli contenente 350 euro in contanti, 4 carte di debito di istituti bancari esteri, una carta di credito, diversi documenti personali, le chiavi di un'auto noleggiata e un telefono cellulare marca I-Phone 6.

2. L'imputato era stato arrestato in piazza Duomo, a Milano, da quattro agenti in servizio presso la polizia locale della città, in seguito ad un'attività di controllo e pedinamento nei suoi confronti. Il Capacchione, una volta raggiunti i tavolini di un esercizio commerciale e sedendosi vicino ad un folto gruppo di turisti, simulava una telefonata, mentre si avvicinava alla sedia di un uomo, Coduti Luigi, che si trovava sul posto. Con piccoli gesti, il prevenuto, afferrava la giacca dell'uomo, la nascondeva sotto il proprio impermeabile e si allontanava a passo svelto dal luogo. Fermato dagli agenti che avevano assistito alla scena, il Capacchione veniva invitato a restituire la giacca al proprietario.

3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore il quale solleva un unico motivo con cui deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento del reato nella forma tentata, atteso che la refurtiva sarebbe rimasta nella sfera di controllo degli agenti della polizia locale, i quali non hanno mai perso di vista il prevenuto e sono intervenuti immediatamente dopo la sottrazione della giacca della persona offesa, impedendo all'imputato di impossessarsene.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. Non sussiste l'erronea applicazione della legge penale nella qualificazione giuridica del fatto, censurata con ricorso, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio che individua il momento di consumazione del delitto di furto nella circostanza che l'imputato consegua la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (ex multis, Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016; Sez. 5, n.26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266), di guisa che risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia (Sez. 5, n.7704 del 05/05/1993, Gallo e altri, Rv. 194483).

Ai fini della configurazione dell'autonoma disponibilità della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l'impossessamento è funzionale, non rileva poi il dato temporale ex se, essendo sufficiente che l'agente abbia conseguito anche solo momentaneamente l'esclusiva signoria di fatto sul bene, assumendo, invece, decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, anche se questa non si sia, di fatto, realizzata per l'intervento di fattori causali successivi ed autonomi. In altri termini, l'agente acquisisce l'autonoma disponibilità della cosa sottratta — e la fattispecie si realizza in forma consumata - solo quando il soggetto passivo del reato ne perda, correlativamente, la detenzione.

3. La sentenza impugnata - ricordato che il prevenuto, dopo aver afferrato la giacca del Coduti ed averla nascosta sotto il proprio impermeabile, si allontanava a passo svelto dal posto, prima di essere fermato dagli agenti - esattamente sottolinea che la persona offesa ha perso il possesso del bene perché il controllo su tutta l'azione furtiva veniva esercitato solo dagli operanti e non dalla prima che neppure si accorgeva dell'azione del ladro che metteva in opera una particolare scaltrezza e avvedutezza, integrando così l'aggravante della destrezza.

Quanto al nnonitoraggio dell'azione da parte delle Forze dell'ordine, secondo il costante avviso della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo l'impossessamento, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, sia pur per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, posto che l'osservazione a distanza da parte degli agenti non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata atteso che la stessa non solo non avviene ad opera della persona offesa ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso della res, prima dell'arresto in flagranza (Sez. 5, Rv. 267266, cit.).

Nel caso in esame, correttamente il giudice di merito ha ritenuto configurata la concreta fattispecie nella forma consumata, nonostante il monitoraggio dell'azione antigiuridica, realizzato attraverso la predisposizione di un servizio di controllo e pedinamento il quale, di fatto, ha consentito l'arresto in flagranza dell"imputato. Osserva in proposito il Collegio che non è giuridicamente condivisibile la tesi secondo cui la predisposizione di un servizio di osservazione della Polizia osti alla configurabilità del reato in forma consumata in quanto, in simile evenienza, all'agente sarebbe impedito il definitivo impossessamento della res furtiva, con conseguente configurabilità della sola fattispecie tentata.

La circostanza che l'impossessamento della refurtiva in danno della vittima sia avvenuto sotto il controllo delle Forze dell'ordine non esclude la consumazione del reato nei casi in cui le stesse siano intervenute soltanto dopo il conseguimento del possesso della refurtiva da parte dell'agente. Il reato si consuma, infatti, nel momento e nel luogo in cui si verificano l'ingiusto profitto e l'altrui danno patrimoniale, senza che assuma rilievo il consolidamento di tali eventi nel tempo, concretizzandosi la lesione del bene giuridico protetto con l'autonoma disponibilità della refurtiva da parte dell'agente, e il correlativo spossessamento del legittimo detentore, prescindendo da qualsiasi criterio spazio- temporale.

Di siffatta ricostruzione il giudice di merito ha dato analiticamente conto in motivazione, conferendo al fatto la conseguente valutazione giuridica secondo un percorso giustificativo corretto e completo, che si sottrae a censure nella presente sede di legittimità.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/05/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente , Daniela Dawan Pati Si