Ordinanza — n. 35594/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIN CALCE ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKROUB NOUREDDINE nato il 01/01/1979 avverso l'ordinanza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI; 1.Makroub Nourteddine ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione dell'ordinanza con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, il 13 novembre 2020 ha dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza del 5 febbraio 2014, irrevocabile il 12 luglio 2014, con la quale la Corte di appello ha riconosciuto l'imputato responsabile di fatti di droga, del decreto di citazione in appello e della sentenza di primo grado ed inoltre la restituzione nel termine per proporre impugnazione. 2.11 ricorso è affidato a due motivi: con il primo si lamenta violazione degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen. per essere nullo il decreto di giudizio immediato e nulli gli atti conseguenti ed entrambi i giudizi di merito; con il secondo si denunzia violazione dell'art. 6, comma 3, lett. a), della Cedu e dell'art. 14, comma 3, lett. a), del Patto internazionale relativo ai diritti politici, per essere il decreto di giudizio immediato nullo e nulli altresì gli atti conseguenti per mancata traduzione in lingua comprensibile all'imputato. 3.11 ricorso è intempestivo: esso, infatti, risulta presentato il 5 dicembre 2020 a fronte dell'ordinanza del 13 novembre 2002, depositata in Cancelleria il 16 novembre 2020 e comunicata il giorno 18 novembre 2020, oltre cioè il quindicesimo giorno, scadente (giovedì) 3 dicembre 2020. 4.La conseguente necessaria declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35594/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
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IN CALCE ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKROUB NOUREDDINE nato il 01/01/1979 avverso l'ordinanza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Makroub Nourteddine ricorre, tramite difensore di fiducia, per la cassazione dell'ordinanza con la quale la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, il 13 novembre 2020 ha dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere la declaratoria di nullità della sentenza del 5 febbraio 2014, irrevocabile il 12 luglio 2014, con la quale la Corte di appello ha riconosciuto l'imputato responsabile di fatti di droga, del decreto di citazione in appello e della sentenza di primo grado ed inoltre la restituzione nel termine per proporre impugnazione. 2.11 ricorso è affidato a due motivi: con il primo si lamenta violazione degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen. per essere nullo il decreto di giudizio immediato e nulli gli atti conseguenti ed entrambi i giudizi di merito; con il secondo si denunzia violazione dell'art. 6, comma 3, lett. a), della Cedu e dell'art. 14, comma 3, lett. a), del Patto internazionale relativo ai diritti politici, per essere il decreto di giudizio immediato nullo e nulli altresì gli atti conseguenti per mancata traduzione in lingua comprensibile all'imputato. 3.11 ricorso è intempestivo: esso, infatti, risulta presentato il 5 dicembre 2020 a fronte dell'ordinanza del 13 novembre 2002, depositata in Cancelleria il 16 novembre 2020 e comunicata il giorno 18 novembre 2020, oltre cioè il quindicesimo giorno, scadente (giovedì) 3 dicembre 2020. 4.La conseguente necessaria declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017).
5. Non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/02/2021. Il Consi liere estensore Il Presidente Da enci Patri Piccia DEPOSITATO INCANCEUERIA oggi, . 2 8 SET. 2021 -CORTE D! C T AZIONE U.R.P. CALE ti,Z) n 5, \,/u.1),),„Qj eAsAkoue, Oaur\LtDi Ack5u.e., Vem2g9-, Cou,, Tuouwuk AO ( OULCD-00„1 < Re-A(0 C A t'U j4P\(\ i\-U` ‘3LJ Z.sx AR,V)kwk\ 3 '-(jeJ z) \(\,' ti`Utknk k n ekkiwA, u 1 ICA) ( ImAk\-tì, sw h A eduk Cjio Qt,02A, chx. ruk.0 jz,o--u-un t/ -ek.kX,3 t\f'UDQL C,2/ \A5 f titqz, b3,rniv