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Ordinanza — n. 35516/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal rights regarding sentencing data under Art. 599-bis CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35516/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant had previously waived specific sentencing data during the second-instance agreement. The applicant argued that the lower court lacked motivation regarding these facts, but the Supreme Court held that such waivers create preclusive effects extending to the cassation stage. Consequently, the court ruled that the new procedural powers under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure limit second-instance cognition and impose preclusive effects on the entire process, including the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; The waiver of specific facts or data by the parties during the agreement on sentencing in the second instance creates preclusive effects that render subsequent cassation appeals regarding those matters inadmissible.

Parole chiave

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waiver of appeal rights preclusive effect cassation sentencing agreement waiver Art. 599-bis c.p.p. procedural preclusion motivi di cassazione sanzioni penali pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con un unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 599-bis cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con un unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando, in particolare, carenza di motivazione relativamente ai dati processuali dai quali è stato tratto il convincimento sulla sussistenza del reato.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755 - 01
103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755 - 01;
Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01
Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZACCARIELLO ANTONIO nato a AVERSA il 22/08/1993 avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO FATTO E DIRITTO Zaccariello Antonio ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., gli ha applicato la pena di anni 3 di reclusione ed euro 16.000,00 di multa, in ordine ai reati di cui agli artt. 337, 582, 585 in relazione all'art. 576, n. 5-bis, cod. pen.; art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90.

Con un unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 599-bis cod. proc. pen., lamentando, in particolare, carenza di motivazione relativamente ai dati processuali dai quali è stato tratto il convincimento sulla sussistenza del reato. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivo non proponibile in sede di legittimità. È inammissibile, infatti, il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755 - 01;

Sez. 5, ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194-01). All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. ..,x Così deciso il 5 maggio 2021 er. "!..— : L12. O I (.? C•4 i - . Il Consigliere estensore Il Presidente rsit cri Emanuele Di SitIvo .,... , i Daniela