Cassation annuls surveillance court order declaring inadmissibility due to lack of fiscal verification power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the surveillance court's order declaring the appeal inadmissible for lack of free legal aid. The appellant argued the judge lacked authority to verify fiscal compliance of submitted documents, which falls under clerical duties. The court agreed, ruling that judges cannot assess administrative fiscal requirements and must annul such inadmissibility declarations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 d.P.R. 115/2002; Art. 285 d.P.R. 115/2002: A judge lacks jurisdiction to verify the fiscal regularity of documents submitted to the court registry, as such verification is an administrative function reserved for the clerk, and any declaration of inadmissibility based on fiscal defects must be annulled.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA GIOVANNA nato a CATANZARO il 25/02/1979 avverso l'ordinanza del 24/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il difensore di Bevilacqua Giovanna propone ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato l'irricevibilità dei ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. 115/2002, al rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio.
2. Il ricorrente articola tre motivi con cui deduce: 2.1. Violazione o falsa applicazione degli artt. 9,15,16,194,248, 285, 299 d.P.R. 115/2002, atteso che essi non contengono alcuna disposizione in ordine all'estrema sanzione della irricevibilità della domanda nel processo con il rito civile sommario di cognizione, come quello in esame. 2.2. Violazione o falsa applicazione dell'art. 285,~1t, d.P.R. 115/2002: il richiamo alla violazione di tale norma, posto a base dell'irricevibilità del ricorso, è del tutto inconferente rispetto al caso di specie.
3. Violazione dell'art. 299, comma 1, d.P.R. 115/2002 nella parte in cui si statuiva l'abrogazione dell'art. 38 disp. att. cod. proc. civ., pure applicato nell'ordinanza impugnata.
4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
5. Il ricorso è fondato.
6. Come il ricorrente ha correttamente osservato, il giudice non ha alcuna competenza in ordine alla verifica della regolarità fiscale degli atti ricevuti dalla cancelleria, non potendo, pertanto, dichiarare l'irricevibilità dell'istanza neppure qualora ne constati il difetto. Le verifiche regolate dagli artt. 9 e ss. d.P.R. 115/2002, anche ai fini della prenotazione a debito di cui all'art. 11 del medesimo d.P.R., ineriscono, infatti, agli obblighi propri del cancelliere ed implicano le conseguenze espressamente previste dagli artt. 16 e 248 del Testo unico sulle spese di giustizia, laddove gli atti ricevuti non risultino conformi alle disposizioni fiscali.
Del tutto fuorviante è il richiamo, contenuto nel provvedimento, all'art. 285, comma 4, d.P.R. 115/2002, che regola il rilascio di copie conformi di atti di parte o di certificazioni disponendo che il funzionario addetto opponga rifiuto in assenza del corretto adempimento fiscale per il loro rilascio. Si tratta, infatti, non solo di una disposizione avente oggetto specifico, ma rivolta al funzionario incaricato e non certamente al giudice, la cui attività giurisdizionale è del tutto estranea agli adempimenti amministrativi e fiscali. Né ad una diversa soluzione potrebbe giungersi anche laddove si ritenesse, come reputa il ricorrente, che il provvedimento intendesse riferirsi all'abrogato art. 2 38 disp. att. cod. proc. civ., che non consentiva, in ogni caso l'intervento del giudice sulla ricezione o sul rifiuto degli atti, 7.
Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato, con rinvio per nuovo giudizio al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro. Così deciso il 5 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela