Sentenza — n. 35514/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda, proposta da De Angelis Gennaro, volta ad ottenere la riparazione per la detenzione subita in forza di ordinanza applicativa della custodia in carcere, pronunciata in data 30/07/2015 dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della D.D.A.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen, art. 415 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35514/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto all'esercitata facoltà di non rispondere, l'ordinanza impugnata è illogica e trasfigurativa di fatti storici: nel corso dell'interrogatorio di garanzia, infatti, l'indagato ha rilasciato spontanee dichiarazioni - rappresentanti, comunque, una forma di collaborazione — giacché, interrogato per rogatoria dal giudice di Cassino, completamente all'oscuro del procedimento. Immediatamente dopo, per il tramite del difensore, ha svolto copiose indagini difensive, inviate al pubblico ministero e al Tribunale del riesame ed ha richiesto di essere interrogato ai sensi dell'art. 415 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE ANGELIS GENNARO nato a CASAL DI PRINCIPE il 10/01/1944 avverso l'ordinanza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda, proposta da De Angelis Gennaro, volta ad ottenere la riparazione per la detenzione subita in forza di ordinanza applicativa della custodia in carcere, pronunciata in data 30/07/2015 dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della D.D.A.
2. Il De Angelis, infatti, era accusato dei delitti di cui all'art. 416-bis cod. pen. (per avere consapevolmente partecipato all'associazione di tipo mafioso denominata "clan dei casalesi"), agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 12-quinquies d.l. n. 306/1992 e 7 L. 203/91, perché, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione nei suoi confronti, agendo per conto e su mandato di Schiavone Nicola, attribuiva fittiziamente la titolarità e/o l'amministrazione di alcuni beni (principalmente quote societarie e automobili) a diversi soggetti. 2.1.
Il fascicolo veniva, poi trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica di Roma, distrettuale antimafia, che richiedeva una nuova ordinanza di custodia cautelare, poi emessa dal Gip di Roma unicamente con riguardo all'attribuzione fittizia della titolarità di alcuni beni elencati nella precedente ordinanza e, comunque, non per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. In seguito, la custodia in carcere era sostituita dalla misura degli arresti domiciliari, infine revocata, venendo imposto l'obbligo di firma.
3. Il Tribunale di Cassino, con sentenza del 20/06/2017, divenuta definitiva, assolveva il De Angelis, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per insussistenza del fatto. La decisione trovava ragione nell'insufficienza della prova che i beni suddetti ed i valori di cui all'imputazione fossero stati acquisiti con capitali illeciti provenienti dal citato Schiavone.
4. Il Giudice della riparazione ha ravvisato la colpa grave, ostativa al richiesto indennizzo, nel silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia e nella presenza, nel materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, di conversazioni intercettate da cui emergevano, con chiarezza, incontri dell'istante con altri soggetti coinvolti nell'attività, già svolta in passato, di importazione di autovetture dall'estero in frode all'IVA, nonché la loro intenzione di riprendere l'anzidetta attività.
5. Avverso l'ordinanza di rigetto interpone ricorso per cassazione il difensore dell'istante che deduce, con un unico motivo, falsa ed errata applicazione degli t artt. 314 e 315 cod. proc. pen., motivazione erronea, carente, manifestamente illogica e contraddittoria, vizio di motivazione per travisamento dei fatti. Con riguardo alle conversazioni captate, non può ritenersi che una condotta sospetta (nella specie, frequentazioni) costituisca di per sé la colpa grave, ostativa alla riparazione. I soggetti asseritamente coinvolti, Pontone Monica e Pontone Antonio, non erano affatto coinvolti; le conversazioni intercettate non esistono, trattandosi solo di supposizioni della p.g., in relazione alle quali non sono mai stati svolti accertamenti; il giudice di merito ha escluso la valenza indiziaria dei contatti con i Pontone.
Quanto all'esercitata facoltà di non rispondere, l'ordinanza impugnata è illogica e trasfigurativa di fatti storici: nel corso dell'interrogatorio di garanzia, infatti, l'indagato ha rilasciato spontanee dichiarazioni - rappresentanti, comunque, una forma di collaborazione — giacché, interrogato per rogatoria dal giudice di Cassino, completamente all'oscuro del procedimento. Immediatamente dopo, per il tramite del difensore, ha svolto copiose indagini difensive, inviate al pubblico ministero e al Tribunale del riesame ed ha richiesto di essere interrogato ai sensi dell'art. 415 cod. proc. pen.
Nel corso di tale incombente, ha spiegato i fatti, evidenziando l'assenza di rapporti con la malavita organizzata e la natura delle frequentazioni con la famiglia Pontone e invocando l'espletamento di specifiche indagini bancarie.
6. L'Avvocatura generale dello Stato, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, invoca, con memoria scritta pervenuta in data 16/04/21, la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, il rigetto dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. Occorre premettere che, nella prospettiva del sindacato di legittimità, è decisivo rimarcare che esso è limitato alla correttezza del ragionamento logico-giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o del dolo (Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012, Hilario Santana, Rv. 253325). Dovendosi tener conto del fatto che va tenuta distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione.
Questi, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché suo compito é stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; e, in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez.
U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri; più di recente, ex multis, Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952).
3. Al giudice della riparazione spetta dunque valutare, in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.
Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il ;Az, parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria.
È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.
4. Nel caso in disamina, il Giudice della riparazione, applicando l'anzidetto principio di autonomia del processo di riparazione rispetto a quello di cognizione (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 - 01) ha del tutto correttamente valorizzato, in termini ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo, i menzionati due profili di condotta colposa, rilevanti ai fini del presente giudizio di riparazione: la decisione, pur legittima, di non rispondere all'interrogatorio di garanzia e «gli evidenti indizi meritevoli di approfondimento investigativo», emergenti dalle conversazioni captate da cui si desumeva l'intenzione degli interlocutori di riprendere quell'attività di importazione di autovetture dall'estero in frode all'IVA già svolta in passato, indizi, sostiene la Corte territoriale, «dal contenuto assolutamente inequivoco in ordine ai rapporti, interessi comuni, predisposizione, organizzazione di condotte riconducibili alle finalità dell'associazione».
Affermazione quest'ultima che non può ritenersi disattesa dalle allegazioni meramente assertive del ricorrente. In modo del tutto ragionevole e sulla base di una motivazione pienamente coerente sul piano logico e congruamente lineare in termini argomentativi, pertanto, la Corte di appello ha ascritto una decisiva valenza causale alla congiunta incidenza delle condotte gravemente colpose del De Angelis come sopra compendiate (in relazione all'adozione della misura cautelare detentiva assunta nei suoi confronti), avendo coerentemente e logicamente riconosciuto la piena idoneità delle sospette frequentazioni del prevenuto e della scelta di non sottoporsi ad interrogatorio ad alimentare un'apparente e intuibile conferma del quadro indiziario già acquisito a suo carico, tale da concorrere a determinarne la detenzione. 4.1.
Quanto all'esercizio della facoltà di non rispondere, questa Corte di legittimità ha costantemente affermato che ad essa può correlarsi un profilo di colpa grave in tutti quei casi in cui una plausibile spiegazione dei comportamenti tenuti avrebbe potuto indurre gli inquirenti ad un più penetrante scrutinio della piattaforma indiziaria. Costituisce, infatti, principio costantemente affermato da questa Suprema Corte quello secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il silenzio, la reticenza e il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possono rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui egli sia in grado di indicare specifiche circostanze, non note all'organo inquirente, idonee a prospettare una logica spiegazione al fine di escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa, che determinarono l'emissione del provvedimento cautelare (ex multis Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, Ministero Economia Finanze ed altro, Rv. 267393;
Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, Lafranceschina, Rv. 242760). Né le dichiarazioni spontanee che l'indagato avrebbe reso in sede di interrogatorio di garanzia sono assimilabili all'interrogatorio in senso tecnico, in quanto quest'ultimo presuppone la contestazione specifica del fatto oggetto di incolpazione, con la conseguenza che esse non sono idonee a confutare il quadro indiziario complessivamente considerato.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dall'Amministrazione resistente, che vengono liquidate in euro mille.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusion