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Sentenza — n. 35512/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35512/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35512/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HAQ SHAIMAN UL nato il 04/02/1978 avverso l'ordinanza del 08/01/2021 del TRIB. LIBERTA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; letterti le conclusioni del PG KATE TASSONE RITENUTO UN FATTO 1. Haq Shaiman UI, ricorre, a mezzo del difensore, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona che ha rigettato l'istanza di riesame, dal medesimo proposta, nei confronti dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Macerata che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

Regesto Legislator

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art. 3 Cost, art. 274 cod. proc. pen, art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35512/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha correttamente ritenuto irrilevanti le censure, in questa sede riproposte, relative al rigetto dell'istanza di applicazione della misura cautelare nei confronti degli altri coindagati giacché non involgenti fatti relativi all'odierno ricorrente. Appare, pertanto, manifestamente infondata la prospettata violazione dell'art. 3 Cost. Attesa, nei termini di cui si è appena detto, la ravvisata esigenza cautelare - e richiamato il condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di esigenze cautelari, l'adeguatezza della misura in concreto applicata va valutata anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni che a detta misura cautelare siano eventualmente collegati (Sez.

Parole chiave

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traffico qualificato di eroina atto sessuale con un detenuto capacità di subire la carcerazione carcerazione in diritto degli stranieri precedenti penali rilevanti carcerazione di sicurezza

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
Il ricorso dell'indagato consta di un solo motivo con cui si deduce omessa, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, nonché violazione dell'art. 3 Cost.
art. 274 cod. proc. pen
L'insussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) - così come l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art.
art. 273 cod. proc. pen
pen.) - così come l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HAQ SHAIMAN UL nato il 04/02/1978 avverso l'ordinanza del 08/01/2021 del TRIB. LIBERTA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; letterti le conclusioni del PG KATE TASSONE RITENUTO UN FATTO 1. Haq Shaiman UI, ricorre, a mezzo del difensore, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Ancona che ha rigettato l'istanza di riesame, dal medesimo proposta, nei confronti dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Macerata che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Haq Shaiman UI è indagato per plurime cessioni di sostanza stupefacente del tipo eroina in favore di quattro acquirenti. Il Gip ha ritenuto sussistenti, in capo all'indagato, gravi indizi di colpevolezza sulla base di un compendio indiziario costituito da risultanze di intercettazioni telefoniche, sequestri e s.i.t. rese dagli acquirenti. Ha ravvisato le esigenze cautelari sotto il duplice profilo del pericolo di reiterazione - alla luce delle modalità dei fatti, dimostrative una protratta e professionale attività di spaccio rivolta a più soggetti e con movimentazione di ingenti quantitativi di stupefacente — e del pericolo di fuga, in assenza di stabile radicamento territoriale, dei collegamenti dell'indagato con il Pakistan, della presumibile gravità della pena irroganda.

3. Il ricorso dell'indagato consta di un solo motivo con cui si deduce omessa, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, nonché violazione dell'art. 3 Cost. A sostegno dell'istanza di riesame, la difesa aveva evidenziato, in ordine alle esigenze cautelari, la disparità del trattamento riservato all'indagato rispetto ad altri soggetti pure coinvolti nel medesimo procedimento. Nei confronti di costoro, infatti, il Gip, con motivazione illogica e contraddittoria, aveva reputato non attuali le esigenze cautelari giacché, essendo questi detenuti per altra causa, non si profilava nei loro confronti l'attualità del pericolo di reiterazione. Lo stato detentivo per altra causa non deve avere alcuna incidenza sulla valutazione di attualità anche perché detto stato potrebbe mutare da un giorno all'altro. Il ricorrente si duole del fatto che la propria istanza sia stata respinta, nonostante egli avesse documentato la disponibilità di un'abitazione ove scontare gli arresti domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con riguardo alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura in corso, l'ordinanza impugnata si rivela esente dalle sollevate censure. Occorre, invero, rammentare che, secondo l'orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli Franco, Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). L'insussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) - così come l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.)- è, quindi, rilevabile in Cassazione soltanto qualora si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica e i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti.

3. Ciò detto, la motivazione dell'ordinanza impugnata si appalesa del tutto immune dai dedotti vizi. Il giudizio di concretezza ed attualità della contestata esigenza cautelare, e dunque dell'adeguatezza e proporzionalità della misura in atto, viene giustificato nei termini che seguono. Anche sulla base degli elementi valorizzati dal Gip, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione in ragione del fatto che l'indagato, ritenuto stabilmente inserito nel mondo dello spaccio, è in grado di reperire in modo continuativo eroina al fine di realizzare plurime cessioni a favore di diversi acquirenti e del breve lasso di tempo trascorso dall'ultima cessione, tale da non incidere «sull'attualità del pericolo di recidiva, in considerazione di un'attività di spaccio continuativa e redditizia».

Ha correttamente ritenuto irrilevanti le censure, in questa sede riproposte, relative al rigetto dell'istanza di applicazione della misura cautelare nei confronti degli altri coindagati giacché non involgenti fatti relativi all'odierno ricorrente. Appare, pertanto, manifestamente infondata la prospettata violazione dell'art. 3 Cost. Attesa, nei termini di cui si è appena detto, la ravvisata esigenza cautelare - e richiamato il condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di esigenze cautelari, l'adeguatezza della misura in concreto applicata va valutata anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni che a detta misura cautelare siano eventualmente collegati (Sez.

2. n. 2170 del 27/03/1998, dep. 1999, Rv. 212294) -, il Tribunale di Ancona ha ritenuto, con motivazione congrua e adeguata, non censurabile pertanto in questa sede, che la stessa non sia contenibile se non mediante la misura estrema della custodia cautelare in carcere, «non potendo confidarsi sulla buona volontà e coscienza dell'imputato, né sussistendo alcun elemento concreto che possa fondare una prognosi positiva di rispetto degli ambiti di libertà connaturati a misure meno afflittive...».

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 13 aprile 2021 Il Consigliere