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Sentenza — n. 35511/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35511/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35511/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Dibenedetto Giuseppe, imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992 (commesso in Savona, il 02/10/2016), ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con cui il Tribunale di Savona ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno e tre mesi.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35511/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente lamenta mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della sospensione della patente di guida: il giudice nulla ha detto sulle ragioni per le quali ha applicato la sanzione amministrativa oltre i limiti previsti dalla norma incriminatrice. Non si comprende perché il Tribunale non sia partito dalla durata minima prevista.

Parole chiave

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contravvenzione per eccesso di velocità guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata sanzione per violazione stradale divieto di condurre commisurazione della multa

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
285/1992 (commesso in Savona, il 02/10/2016), ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DIBENEDETTO GIUSEPPE nato a BARLETTA il 22/08/1962 avverso la sentenza del 01/07/2019 del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lettei le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Dibenedetto Giuseppe, imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) e comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992 (commesso in Savona, il 02/10/2016), ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. con cui il Tribunale di Savona ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno e tre mesi.

2. Il ricorrente lamenta mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della sospensione della patente di guida: il giudice nulla ha detto sulle ragioni per le quali ha applicato la sanzione amministrativa oltre i limiti previsti dalla norma incriminatrice. Non si comprende perché il Tribunale non sia partito dalla durata minima prevista.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. All'imputato è stato contestato il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, il quale prevede che all'accertamento del reato consegua, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Nel caso di specie, la sanzione amministrativa accessoria è stata applicata in misura di poco superiore al minimo e, comunque, inferiore alla media. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello a mente del quale il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi, questi ultimi, in cui è sufficiente la motivazione implicita.

In tali casi, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alvarado Eduardo Wladimir, Rv. 279635-02; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi Rv. 252738 — 01). 2.1. Nell'ipotesi in disamina, il Tribunale di Savona ha espresso una valutazione di congruità della disposta durata della sanzione amministrativa anche in considerazione dei criteri adottati per la determinazione della pena che hanno tenuto conto, in particolare, dell'elevata pericolosità dell'imputato, desumibile dai suoi numerosi precedenti penali.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Daniela Dawan ele