Sentenza — n. 35509/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAI ricorsi sono tutti manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili. Ricorsi di Palumbo Antonio 2. (Primo motivo di ricorso Avv. Tortora) Per quanto attiene alla identificazione del Palumbo Antonio quale autore dell'estorsione - motivo già oggetto di gravame - si osserva che la Corte di appello ha compiutamente evidenziato che dalla lettura complessiva delle dichiarazioni della persona offesa Giuseppe Leo era emersla fermezza e la completezza della indicazione dell'odierno imputato come autore del reato, avendo egli indicato con il nome ed il cognome il Palumbo Antonio, identificato anche in base al rapporto di parentela con il padre Palumbo Angelo, così da escludere ogni possibile confusione con altri soggetti (in tal senso le dichiarazioni rese dal Leo nei giorni 10 e 12 febbraio 2015, riportate a pag.5 della sentenza impugnata).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art 416-bis cod. pen, art. 74 d.P.R. 309/90, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 35509/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991. La minaccia posta in essere dall'imputato non era idonea a determinare una condizione di assoggettamento e di omertà ed essere, quindi, espressione di capacità persuasiva in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa. Non sono stati accertati i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso connotanti l'ascrizione alla metodologia mafiosa. II) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'invocata applicazione del minimo edittale di pena.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA SALVATORE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 25/06/1982 GALLO GIOVANNI nato a TORRE DEL GRECO il 02/01/1981 IZZO PIETRO nato a NOCERA INFERIORE il 20/01/1976 PALUMBO ANTONIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 25/10/1982 TEANO SALVATORE nato a TORRE ANNUNZIATA il 10/01/1970 TEANO PASQUALE nato a TORRE ANNUNZIATA il 11/09/1968 avverso la sentenza del 17/04/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo Il Proc.
Gen. conclude per il rigetto dei ricorsi di BEVILACQUA SALVATORE, PALUMBO ANTONIO e TEANO PASQUALE. Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio del ricorso di GALLO GIOVANNI. Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio del ricorso di IZZO PIETRO. Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso di TEANO SALVATORE. udito il difensore Nessun avvocato è presente.RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza resa/ all'esito di giudizio abbreviato( dal Gup del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena inflitta a Izzo Pietro, Gallo Giovanni, Bevilacqua Salvatore, Palumbo Antonio, Teano Salvatore, confermando nel resto la sentenza appellata.
Ha, invece, confermato la sentenza di primo grado con riferimento a Teano Pasquale. Tutti gli imputati ricorrono per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori.
2. I fatti loro ascritti attengono ad una serie di vicende estorsive maturate in un contesto criminale di stampo camorristico ad opera di un gruppo di soggetti legati al clan Gionta (storicamente operante nel territorio di Torre Annunziata), gruppo organizzato e diretto da Izzo Pietro, dedito alle estorsioni, al controllo del territorio, anche a mezzo di azioni omicidiarie, e alla gestione di attività di spaccio di stupefacenti nel medesimo territorio. 2.1. La pronuncia di condanna si è fondata sulle dichiarazioni di alcuni imprenditori vessati dal clan, sulle emergenze investigative, scaturite sia da specifiche attività di indagine, sia dalle intercettazioni sulle utenze in uso agli imputati, che documentano l'attività illecita ad essi riferita e l'organigramma del sodalizio.
3. In via preliminare, nel giudizio di appello, gli imputati Izzo Pietro, Gallo Giovanni, Bevilacqua Salvatore e Teano Salvatore dichiaravano di rinunciare, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai motivi assolutori.
4. Venendo alle singole posizioni.
5. In primo grado, Palumbo Antonio, riconosciuto colpevole della tentata estorsione (capo F), pluriaggravata ai sensi dell'art. 7 L. n., 203/91 e dell'art. 629, comma 2, in relazione all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen., è stato condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed euro 6.000,00 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche giudicate prevalenti sulla circostanza aggravante di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen. Il giudice di appello ha ritenuto fondati i motivi afferenti alla determinazione della pena, avendo rilevato che l'aumento di pena per l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 risultava operato in violazione dell'art. 63, comma 4, perché computato in misura di 1/2, nonostante la pena base fosse già stata determinata con riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen.
La Corte territoriale correttamente affermava che, su detta pena base, l'aumento per l'ulteriore aggravante ad effetto speciale di cui al citato art. 7 doveva essere contenuto, a norma dell'art. 63, comma 4, cod. pen., nella misura di un terzo, così rideterminando la pena in anni 4 di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. Nell'interesse del Palumbo sono stati presentati due distinti ricorsi. Il ricorso a firma dell'avv. Giovanni Tortora si fonda su due motivi con cui rispettivamente deduce: I) Manifesta carenza ed illogicità della motivazione in relazione agli artt. 110 e 629, commi 1 e 2, cod. pen.
Le dichiarazioni della persona offesa, Giuseppe Leo, ritenute prova regina a carico del prevenuto, sono inattendibili, contraddittorie e generiche. Come già evidenziato nell'atto di appello, è erronea l'identificazione del Palumbo quale autore della tentata estorsione di cui si tratta; la sua individuazione si è basata unicamente sul soprannome "Pizzicanterra" attribuito, però, a tutti i componenti della famiglia dell'imputato. In sede di ricognizione fotografica, la persona offesa ha dichiarato di non riconoscere il Palumbo. Al riguardo, non può trovare accoglimento la spiegazione fornita dal giudice di appello per la quale l'avvenuta reticenza della vittima sarebbe il frutto dei consigli della figlia.
Se, da un lato, il giudice ammette che la persona offesa si sia fatta influenzare dalla figlia, non si comprende la ragione per cui il medesimo giudice affermi che il Leo aveva ribadito alla figlia la sua volontà di voler denunciare gli autori del reato; alla stessa stregua, non viene spiegato perché il giorno precedente al riconoscimento fotografico, il Leo ribadisse e precisasse l'identità del citato Antonio "Pizzicanterra", ritrattata il giorno seguente. II) Carenza ed illogicità della motivazione e violazione dell'art. 629, comma 2, cod. pen. e dell'art. 7 d.l. 152/1991.
La sentenza impugnata è ancorata ad una massima della Suprema Corte (n. 9429 del 13/10/2016) secondo cui, per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen., non è necessario verificare l'appartenenza dei correi al clan ma è indispensabile che l'azione commessa dall'imputato, sia dedotta, in base alla sua qualità personale, come proveniente da un membro appartenente all'associazione di cui all'art 416-bis cod. pen. La sentenza impugnata, tuttavia, non illustra in che cosa si concreterebbe la "qualità personale" del Palunnbo.
Il criterio per cui ritenere l'aggravante sarebbe, pertanto, non più l'appartenenza del soggetto ad una consorteria criminale ma la condotta e le qualità personali tali da ,ir~.7e l'azione di un intraneo al clan. Interpretando così la Corte di appello l'aggravante de qua, non è più possibile porla in concorso con l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/91 che punisce il "metodo mafioso", atteso che anche questo è dedotto dalla "qualità personale del reo". 5.bis. Il ricorso a firma dell'avv. Valerio Vianello Accorretti articola due motivi di ricorso, rispettivamente deducenti:
I) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 7 L. 203/1991. La minaccia posta in essere dall'imputato non era idonea a determinare una condizione di assoggettamento e di omertà ed essere, quindi, espressione di capacità persuasiva in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa. Non sono stati accertati i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso connotanti l'ascrizione alla metodologia mafiosa. II) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e all'invocata applicazione del minimo edittale di pena.
La pena di 6 anni stabilità per la tentata estorsione appare eccessiva e non è dato comprendere il ragionamento per il quale il giudice si è discostato in maniera rilevante dal minimo di pena previsto per il delitto tentato. La personalità del prevenuto e le sue condizioni di vita avrebbero dovuto indurre il giudice ad irrogare il minimo edittale. Considerazioni queste per le quali il giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere le attenuanti generiche in misura prevalente anche sulla circostanza aggravante dell'art. 7 L. 203/1991.
6. All'esito del giudizio di primo grado, Teano Pasquale veniva dichiarato colpevole del delitto (contestato al capo L) di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, con esclusione delle contestate circostanze aggravanti di cui all'art. 7 L. 203/1991 e 74, commi 3 e 4, d.P.R. 309/90, e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, era condannato alla pena finale di anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione. 6.1. Teano Pasquale deduce erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 74 d.P.R. 309/90, nonché mancanza e/o illogicità della motivazione relativamente agli elementi di responsabilità in merito al ruolo di partecipe dell'associazione.
Il ricorrente contesta l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui l'esistenza dell'anzidetta associazione «è provata dalle emergenze delle intercettazioni captate - analiticamente riportate nella sentenza appellata - ed è stata di fatto ammessa dai coimputati che hanno rinunciato ai motivi di merito sul fatto oggetto di gravame». Tale assunto, si sostiene, rappresenta un'inaccettabile motivazione per relationerniche non esonera il giudice dall'accertamento dell'esistenza di un sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/90 e dalla individuazione degli indizi afferenti alla posizione del Teano.
La Corte territoriale giunge ad affermare la responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli attraverso una argomentazione apparente ed inaccettabile. Il riferimento è alla circostanza relativa ad alcune conversazioni intercettate le quali, secondo la sentenza impugnata, «denotano ben più della mera conoscenza del Teano delle attività illecite passate e future, certamente attinenti al settore degli stupefacenti, di cui parlavano i suoi due compagni di viaggio, perché il fatto stesso che costoro parlassero in sua presenza di attività illecite, evidentemente riferibili al gruppo operativo nel settore degli stupefacenti sotto le direttive di Izzo Pietro, denota la sua partecipazione agli interessi di quel gruppo perché, se così non fosse stato, certamente costui non sarebbe stato reso edotto di fatti e circostanze che avrebbero dovuto mantenere riservate data la loro natura illecita, a nulla rilevando che il Teano non sia intervenuto sui temi discussi dagli altri due interlocutori».
Il giudice di appelloZconte~a, dunque, l'inaccettabile ipotesi della responsabilità per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90, discendente dall'ascolto silente di conversazioni di altri soggetti aventi ad oggetto fatti e circostanze che avrebbero dovuto mantenere riservata, data la loro natura illecita. Le anzidette conversazioni sono state richiamate dalla sentenza impugnata anche in precedenza laddove si ammettono le censure evocate dalla difesa nell'ambito dei due gradi di giudizio, ovvero l'insufficienza della prova in merito alla certa riferibilità delle predette intercettazioni alla figura del Teano Pasquale.
A p. 7 della sentenza si legge, infatti, che l'identificazione dell'imputato sarebbe rimasta incerta al punto che lo stesso primo giudice aveva riconosciuto che in alcune conversazioni, in cui la polizia giudiziaria aveva identificato Teano Pasquale, non erano a lui attribuibili frasi che invece gli erano state attribuite. I giudici di appello hanno disatteso qualsiasi analisi oggettiva in merito al ruolo di Teano Pasquale in seno all'associazione, nulla specificando rispetto al contributo materiale e/o morale dato dallo stesso, né hanno motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie associativa.
7. Con riguardo agli imputati che hanno rinunciato ai motivi assolutori, la Corte di appello ha ritenuto di riconoscere positiva valenza alla anzidetta rinuncia, così mitigando la pena e determinandola nel minimo edittale o in misura prossima al minimo, anche a titolo di continuazione.8. Per Teano Salvatore (cui è ascritto il reato di cui al capo A) e Bevilacqua Salvatore (cui sono ascritti i reati di cui ai capi A, L, E N) - con rinuncia di entrambi ai motivi assolutori - la Corte di appello ha trattato congiuntamente i residui motivi di gravame, comuni ad entrambi, ed inerenti il trattamento sanzionatorio. Gli imputati ricorrono con un unico atto, a mezzo dei medesimi difensori, deducendo manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Nell'operare il calcolo di pena, il giudice ha omesso alcuni passaggi fondamentali.
8. La pena è stata rideterminata anche per Gallo Giovanni, in ordine ai reati di cui ai capi A, L, N, P, E e Q, come ritenuti dal primo giudice. Il suo ricorso consta di un unico, articolato, motivo con cui si deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62-bis, 133 e 81 cod. pen.; mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alle norme succitate (omessa motivazione su un motivo di appello). Con il penultimo motivo di appello, l'imputato si doleva della pena eccessivamente gravosa, dovuta sia al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, essendo stata invocata quantomeno l'equivalenza alla ritenuta recidiva, sia all'eccessivo aumento operato per la continuazione con la sentenza del Gip del Tribunale di Napoli (divenuta irrevocabile il 07/04/2017).
La Corte territoriale, cui era stato\ devoluta, con apposito motivo, la questione della disparità del trattamento sanzionatorio rispetto ai coimputati, in particolare rispetto a Izzo Pietro, ha incrementato tale disparità riconoscendo al predetto Izzo le circostanze attenuanti generiche, negate invece al Gallo, che pure è accusato di essere un mero partecipe. Data la sovrapponibilità delle condotte ascritte al Gallo rispetto a quelle di altri coimputati, non si comprende perché la sentenza impugnata si sia soffermata solo sulla comparazione con la posizione di Izzo Pietro, omettendo di motivare sulla disparità di trattamento sanzionatorio tra il Gallo e gli altri coimputati nella medesima posizione processuale.
Deve poi rilevarsi che, a fronte del dichiarato intento di mitigare la pena irrogata all'imputato, la Corte di appello non compiva alcuna effettiva riduzione della medesima, se non mediante l'eliminazione di una chiara violazione dell'art. 63, comma 4, cod. proc. pen. Analoga mancanza di motivazione riguarda l'invocato eccessivo aumento per la continuazione operata con la sentenza irrevocabile del Gip del Tribunale di Napoli. La Corte territoriale, inoltre, applicava un aumento sproporzionato, ossia pari a 6 mesi di reclusione mentre aveva disposto un aumento di 3 mesi per ogni singolo capo di imputazione relativo ai reati di cui all'art. 73 1 d.P.R. 309/90.
9. Per Izzo Pietro - cui sono ascritti i reati di cui ai capi A, L, C, F,G, H, I - la Corte di appello ha provveduto alla rideternninazione della pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il suo ricorso si fonda su un unico motivo con cui deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Nella determinazione della pena da infliggere in concreto, la Corte territoriale ha individuato una pena superiore rispetto alla sentenza di primo grado, appellata dal solo imputato. Il Gip aveva condannato l'imputato alla pena finale di anni 20 di reclusione, partendo dalla pena base per l'ipotesi aggravata dell'art. 74, comma 4, d.P.R. 309/90, ancorata al minimo edittale previsto dalla norma (24 anni).
Il giudice di appello, pur riducendo la pena complessiva inflitta all'imputato, ha sbagliato il calcolo perché non ha tenuto conto del divieto di cui all'art. 597 cod., comma 3, cod. proc. pen. Operando la rideterminazione della pena complessiva, la Corte territoriale ha considerato come pena base per il capo L di imputazione quella di anni 22 e mesi 6 di reclusione «in misura lievemente superiore al minimo per la gravità della condotta», così distaccandosi dalla pena base individuata nel primo giudice nel minimo edittale previsto dall'art. 74 d.P.R. 309/90 ed integrando una reformatio in peius.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono tutti manifestamente infondati e vanno dichiarati inammissibili. Ricorsi di Palumbo Antonio 2. (Primo motivo di ricorso Avv. Tortora) Per quanto attiene alla identificazione del Palumbo Antonio quale autore dell'estorsione - motivo già oggetto di gravame - si osserva che la Corte di appello ha compiutamente evidenziato che dalla lettura complessiva delle dichiarazioni della persona offesa Giuseppe Leo era emersla fermezza e la completezza della indicazione dell'odierno imputato come autore del reato, avendo egli indicato con il nome ed il cognome il Palumbo Antonio, identificato anche in base al rapporto di parentela con il padre Palumbo Angelo, così da escludere ogni possibile confusione con altri soggetti (in tal senso le dichiarazioni rese dal Leo nei giorni 10 e 12 febbraio 2015, riportate a pag.5 della sentenza impugnata).
La Corte territoriale ha poi ulteriormente rimarcato che, a fronte di tale precisa individuazione dell'autore della condotta estorsiva, il mancato riconoscimento del Palumbo Antonio al momento della ricognizione fotografica, avvenuta successivamente, poteva essere ritenutf) plausibile sia per un "ripensamento" indotto dai consigli della figlia sia da un'incertezza nel ricordo. Si tratta di una motivazione logica che non si presta a censure, peraltro ripetitive di quanto già lamentato in appello. 2.1. (Secondo motivo di ricorso Avv. Tortora e primo motivo Avv.
Accorretti) Quanto alla sussistenza delle aggravanti di cui agli artt.629, comma 2, cod.pen. e 7 D.L.n.152/1991, giova ricordare in punto di diritto che questa Corte Suprema ha affermato in principio secondo cui (S.U.n.10 del 28/03/2001, Rv.218378) in tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203 (impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati o finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso) può concorrere con quella di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 e 629, comma 2, cod. pen. (violenza o minaccia poste in essere dall'appartenente a un'associazione di stampo mafioso), ed è (Sez.6, n.15483 del 26/02/2009, Rv.243576) configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso.
Ciò posto, e richiamata la sentenza di primo grado; riguardante il riconoscimento della sussistenza dell'aggravante del citato art.7 limitatamente al profilo del c.d. "metodo mafioso", la Corte - con un'analisi del fatto che esula dal sindacato di legittimità - ha valorizzato le dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva ricordato che il Palumbo gli aveva formulato la richiesta estorsiva per conto del padre, conosciuto come "boss", e dei "carcerati", evocando cioè l'ambiente camorristico da cui proveniva la pretesa, e ciò evidentemente per rafforzare l'intento intimidatorio che aveva alle spalle un gruppo criminale.
Anche con riguardo a tale motivo di ricorso, volto alla esclusione dell'aggravante e comunque alla pretesa incompatibilità con quella dell'art.629, comma 2, cod.pen., in espresso richiamo con la previsione normativa di cui all'art.628, comma 3, n.3 cod.pen., la difesa non si confronta dunque con le argomentazioni in diritto sviluppate dalla Corte di merito, di cui si è più sopra detto, circa la non duplicazione delle due aggravanti in esame. 2.2. (Secondo motivo Avv. Accorretti) Quanto, infine, al motivo riguardante la misura della pena irrogata in concreto si osserva che le circostanze attenuanti generiche sono state concesse e che il rilievo difensivo appare generico, a fronte della riduzione operata dal giudice di appello che ha rilevato l'errore di diritto in cui era incorso il Tribunale, accogliendo sul punto il gravame della difesa.
Per giurisprudenza assolutamente pacifica, infatti, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142).
Parimenti, in terna di attenuanti generiche, il giudice et,132e0 M Li1T e esprime un giudizio di f_~, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). Ciò ha fatto il giudice di appello che, partendo dalle considerazioni svolte in primo grado, ha provveduto alla riduzione della pena.
3. Ricorso di Teano Pasquale Come già evidenziato nella esposizione in fattoti' ricorso di Teano Pasquale si incentra sulla condanna per il reato associativo, contestando l'imputato sia l'esistenza della associazione sia la sua partecipazione al sodalizio, dedotta, in particolare, da alcune intercettazioni (analiticamente riportate in sentenza) riferite ad un soggetto la cui identificazione sarebbe rimasta incerta. Tali doglianze, ripetitive di analoghi motivi di gravame, sono state correttamente vagliate dalla Corte distrettuale, la quale hat in primo luogo richiamato tutte le emergenze processuali, in particolare quanto i emerso dall'attività captativa, comprovanti l'esistenza del sodalizio criminale - peraltro ammessa d coimputati che hanno rinunciato ai motivi di merito sul punto - e si è poi analiticamente soffermata sulla posizione del Teano Pasquale, riportando il contenuto di una serie di conversazioni intercettate all'interno dell'autovettura in uso al detto imputato, significative del suo pieno e consapevole coinvolgimento nell'illecita attività del sodalizio.
In particolare, appare del tutto logica e condivisibile l'affermazione della Corte territoriale sul fatto che la presenza del Teano come autista dell'auto in cui viaggiavano anche Giovanni Gallo e Salvatore Bevilacqua e gli specifici riferimenti da questi espressi sulle attività illecite del gruppo che operava sotto le direttive di Izzo Pietro, denotavano la consapevolezza e la condivisione degli interessi dei compartecipi, essendo l'imputato intervenuto anche nelle discussioni sul percorso da seguire alla guida dell'auto e sulle modalità di pagamento e di consegna dello stupefacente oggetto dei viaggi del 25 e del 28 marzo 2015 (così le conversazioni n.384 e 385 menzionate in sentenza, oltre che le conversazioni n.78 e n.82).
L'intraneità dell'imputato al contesto associativo dedito ai traffico di stupefacenti oggetto di contestazione ed il contributo consapevole prestato dal Teano Pasquale all'attuazione del programma criminoso, cui a i ci t e -i' ,a/t e t/4 t g, partecipava, 9p condotte ben descritte dai giudici di merito.
4. Ricorsi di Teano Salvatore e Bevilacqua Salvatore. Il comune difensore deduce che "il Giudice nell'operare il calcolo attraverso il quale perviene all'applicazione della pena, omette alcuni passaggi fondamentali per la determinazione della sanzione penale da diminuire". Si tratta all'evidenza di un motivo assolutamente generico e aspecifico, come tale inammissibile, a fronte di una indicazione espressa dei calcoli attraverso i quali i giudici di appello hanno fissato le pene in concreto per i due imputati.
5. Ricorso di Gallo Giovanni. Nei motivi di ricorso l'imputato si duole, sotto vari profili, del trattamento sanzionatorio. Richiamato quanto già detto in punto di diritto a par.2.2. in ordine alla discrezionalità del giudice di merito in ordine alla determinazione della pena in concreto, va ulteriormente rilevato che attenuanti possono di certo avere riconoscimento differenziato tra coimputati, a seconda della posizione processuale di ogni soggetto. Non realizza pertanto alcuna disparità di trattamento - non considerata tra i vizi che inducono a nullità della sentenza - il fatto che le attenuanti generiche, come qualunque altra attenuante o diminuente, sia stata riconosciuta a taluni e non ad altri concorrenti nel delitto, dovendosi invece verificare quali siano le condizioni per la loro concessione e se le stesse siano riscontrabili in capo al soggetto che le richiede.
Nell'ipotesi però di coimputati nella medesima posizione processuale, sia per i reati ascritti sia per le circostanze, qualora vengano adottate sul punto differenti opzioni valutative, l'obbligo della relativa motivazione deve essere inteso in modo particolarmente rigoroso e va adempiuto con specifico riferimento ai criteri previsti dall'art.133 c.p., al fine di evitare che si crei una disparità di trattamento ingiustificata. Nel caso di specie, la Corte si è soffermata sulle posizioni di Izzo e di Gallo, che avevano entrambi chiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Con motivazione congrua ed immune da censure ha quindi ritenuto che - fermo restando il giudizio negativo sulla personalità dei due imputati per il ruolo concretamente assunto nelle singole condotte loro ascritte, il coinvolgimento in una pluralità di fatti criminosi ed i precedenti penali - il riconoscimento delle attenuanti generiche in favore dell'Izzo era giustificato dal solo fine di adeguare la pena in maniera proporzionale al fatto "tenuto conto dell'eccezionale rigore della forbice edittale della fattispecie più grave a lui ascritta", che imponeva una pena base di anni 24 di reclusione, mentre la medesima finalità di adeguare la pena all'entità del fatto poteva essere raggiunta in favore del Gallo alla luce della sua condotta processuale senza ricorrere alla concessione delle dette attenuanti.
Quanto alle ulteriori censure rivolte dal ricorrente al trattamento sanzionatorio, si osserva che la Corte territoriale è partita da una pena base prossima al minimo edittale - che non necessitava dunque, per univoca giurisprudenza di questa Corte di legittimità, di una diffusa motivazione - ha disposto per i reati in continuazione aumenti in misura assai contenuta (un anno per la partecipazione al reato associativo di cui al capo A e tre mesi per ogni ulteriore singola condotta), ha corretto l'errore di diritto in cui era incorso il Tribunale nel determinare l'aumento per la riconosciuta recidiva, pervenendo così ad una sensibile riduzione della pena complessivamente irrogata (da anni 15 e mesi 4 di reclusione ad anni 12 e mesi due).
6. Ricorso di Izzo Pietro Deduce il ricorrente violazione di legge con riguardo all'art.597, comma 3, cod.proc.pen. sostenendo che con la concessione delle circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale doveva calcolare la pena partendo dal minimo edittale di cui all'art.74, comma 1, d.P.R.n.309/90 pari ad anni 20 di reclusione e non dalla pena leggermente superiore a tale minimo (22 anni e 6 mesi) giustificata dalla gravità della condotta. La censura non ha pregio alcuno. Secondo quanto costantemente affermato da questa Corte Suprema, viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, riconosca a quest'ultimo una circostanza attenuante e, per l'effetto, gli infligga una pena inferiore a quella precedentemente irrogata, determinando la pena base in misura superiore a quella stabilita dal giudice di prime cure (da ultimo, in tal senso, Sez.3, n.24860 del 26/04/2021, Rv.281428).
Evidente la differenza con il caso di specie, in cui la Corte di appello, riconoscendo le attenuanti generiche, ha inflitto una pena inferiore rispetto a quella precedentemente irrogata all'Izzo, partendo da una pena base inferiore rispetto a quella considerata dal Tribunale.
7. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della cassa d