Sentenza — n. 35508/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per avere escluso la continuazione e conseguentemente rideterminato la pena inflitta a Mostacciuolo Giovanni, l'ha confermata quanto alla dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Sentenza — n. 35508/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tale complessiva valutazione può influenzare la commisurazione della pena attraverso il riconoscimento dell'aggravante in questione. Il carattere discrezionale della valutazione in questione, con riguardo alla recidiva reiteratApecifica oggetto del presente giudizio, è stato confermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 185/2015). Il giudice è, quindi, chiamato ad esprimere un giudizio in ordine alla significatività della reiterazione dei reati nell'indicata ottica di maggiore rirnproverabilità personale e pericolosità sociale: una valutazione che, implicando l'esercizio di una ponderazione discrezionale, richiede una appropriata motivazione inerente al fatto ed alla personalità dell'imputato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOSTACCIUOLO GIOVANNI nato a NAPOLI il 17/08/1983 avverso la sentenza del 14/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inamrnissibilita del ricorso. udito il difensore Nessun avvocato è presente.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per avere escluso la continuazione e conseguentemente rideterminato la pena inflitta a Mostacciuolo Giovanni, l'ha confermata quanto alla dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
2. L'affermazione di responsabilità si fonda sulle risultanze del controllo effettuato dalla polizia giudiziaria presso un appartamento nella disponibilità del prevenuto, accertamento che esitava nel rinvenimento di droga del tipo cocaina contenuta in due borselli prontamente lanciati dall'imputato dalla finestra del bagno,' di altro stupefacente della medesima tipologia stipato all'interno di un nascondiglio, ricavato in un finto camino posto all'ingresso dell'abitazione, nonché di materiale per il confezionamento (bustine e forbici) e di un impianto di videosorveglianza che consentiva di osservare le persone che si avvicinavano allo stabile.
3. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi. 3.1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 99 comma 4 e 133 é cod. pen. per avere la Corte territoriale, incorrendo in un errore sul fatto, respinto la doglianza difensiva di disapplicazione della recidiva, soprattutto in considerazione del fatto che l'imputato ha reso, in una lettera inviata al pubblico ministero, dichiarazioni che hanno consentito agli inquirenti di rinvenire sostanza stupefacente occultata in un nascondiglio. 3.2. Omessa motivazione in relazione al secondo motivo di appello, relativo alle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, ciò al precipuo fine di disapplicare la contestata recidiva. 3.3. Illogicità ed omessa motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. in ordine al primo motivo di appello con cui si invocava il minimo della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico perché non si confronta con le risposte che la Corte di appello ha puntualmente fornito alle doglianze nella presente sede riproposte, restituendo un apparato argomentativo completo, corretto in diritto ed ampiamente logico in cui le predette sono state esaminate e disattese.
2. Come è noto, l'originaria disciplina della recidiva è stata radicalmente riformata nel 1974, nel senso che da obbligatoria essa è divenuta discrezionale.L'innovazione - espressa con un lessico assai chiaro: "La pena può essere aumentata" - sottende un radicale mutamento di prospettiva. La ripetizione dei reati non è più un indicatore automatico ed indiscriminato di elevata pericolosità sociale, che giustifica altrettanto automaticamente l'applicazione di un differente, severo, regime sanzionatorio. Essa, al contrario, sembra collocarsi precipuamente all'interno del giudizio sulla gravità del reato e, segnatamente, sulla colpevolezza.
Si tratta di valutare se la recidiva, ponderata insieme a tutti i tratti caratteristici dello specifico episodio illecito, esprima una maggiore rimproverabilità personale, un atteggiamento di indifferenza o avversione verso le leggi dell'ordinamento penale, l'assenza di un ripensamento critico a seguito della precedente condanna, una risoluzione criminosa più consapevole e determinata. In tale prospettiva personalizzata, naturalmente, non è priva di rilievo la considerazione della natura dei reati, della distanza temporale e delle connessioni esistenti tra l'uno e l'altro.
Tale complessiva valutazione può influenzare la commisurazione della pena attraverso il riconoscimento dell'aggravante in questione. Il carattere discrezionale della valutazione in questione, con riguardo alla recidiva reiteratApecifica oggetto del presente giudizio, è stato confermato dalla stessa giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 185/2015). Il giudice è, quindi, chiamato ad esprimere un giudizio in ordine alla significatività della reiterazione dei reati nell'indicata ottica di maggiore rirnproverabilità personale e pericolosità sociale: una valutazione che, implicando l'esercizio di una ponderazione discrezionale, richiede una appropriata motivazione inerente al fatto ed alla personalità dell'imputato.
3. La sentenza impugnata affronta unitariamente la richiesta di disapplicazione della recidiva e quella di contenimento della pena inflitta (oggetto del terzo motivo di ricorso). Quanto al primo aspetto, afferma come il nuovo delitto commesso appaia «espressione di maggiore capacità a delinquere e pericolosità sociale del reo». Ricava detta conclusione: dal dato ponderale, oltremodo significativo di un'attività di spaccio svolta in modo professionale, «atteso l'elevatissimo numero di dosi giornaliere ricavabili (1352,5)»; dalle sofisticate modalità di occultamento della droga: dalla detenzione di strumenti per il confezionamento ed il frazionamento dello stupefacente; dall'elevato principio attivo contenuto nello stesso; dall'esistenza di mezzi di monitoraggio dell'ambiente esterno assicuranti un articolato sistema di videosorveglianza e A reiterazione in passato di analoga condotta delittuosa , «come si desume dalle annotazioni riportate sul certificato del casellario giudiziale, che danno conto di una nutrita biografia criminale del prevenuto».
Contrariamente a quanto sostenuto dal Mostacciuolo, la Corte territoriale sostiene che tali elementi risultano dimostrativi dell'indole delinquenziale dell'imputato, «non nuovo a tale genere di attività, condotta in modo pianificato e non occasionale», e del suo inserimento in un circuito delinquenziale dedito al narcotraffico su vasta scala, «apparendo logico desumere i legami del Mostacciuolo con detti ambienti criminali dalla necessità di approvvigionamento di un sì elevato quantitativo di stupefacente». Si tratta di motivazione congrua, logica, rispettosa dei menzionati principi di diritto, la quale ha formulato un giudizio di pericolosità sociale dell'imputato ampiamente argomentato e, perciò, tale da implicitamente disattendere i rilievi difensivi circa la asserita collaborazione dell'imputato.
4. Quanto al trattamento sanzionatorio, vale ricordare che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce t attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art.133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Nel caso di specie, la pena applicata non eccede la media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Si deve, poi, rammentare che il sindacato di legittimità può essere esercitato solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142 - 01), situazione del tutto estranea al caso di specie ove la Corte territoriale, sulla scorta delle precedenti argomentazioni, ha reputato «congrua ed irriducibile la pena base, di poco superiore al minimo edittale di anni sei di reclusione».
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle