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Sentenza — n. 35504/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35504/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35504/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Gup di Milano che, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato Gemmati Carlo colpevole del reato di cui all'art. 589-bis, per avere - per colpa generica e specifica consistita, in particolare, nella inosservanza degli artt. 140 ss. d. Igs. 258/1992 - cagionato la morte di Rodriguez Tomas Maria del Carmen.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 35504/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nella sentenza impugnata non si dà alcuna motivazione sulla ragione della preferenza, da parte del Giudice, di una consulenza rispetto all'altra.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

Parole chiave

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incidente stradale reato colposo infortunio mortale corresponsabilità della vittima delitto preterintenzionale omissione di soccorso
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GEMMATI CARLO nato a MILANO il 22/12/1972 avverso la sentenza del 28/03/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo .1 ‘e_D-ztro

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Gup di Milano che, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato Gemmati Carlo colpevole del reato di cui all'art. 589-bis, per avere - per colpa generica e specifica consistita, in particolare, nella inosservanza degli artt. 140 ss. d. Igs. 258/1992 - cagionato la morte di Rodriguez Tomas Maria del Carmen.

2. L'imputato, alla guida del ciclomotore Yamaha MBK, con a bordo la Rodriguez, nel percorrere via Vacinale del Boscotto, nel Comune di Pogliano Milanese, con direzione verso S.P. 109/D, giunto all'intersezione con quest'ultima strada, vi si immetteva svoltando a sinistra senza dare la precedenza all'autovettura Peugeot 5087. che sopraggiungeva da destra percorrendo la medesima S.P., proveniente da Parabiago e diretta verso Pogliano Milanese, così intersecando la traiettoria di marcia della Peugeot stessa con cui veniva a collisione. A causa dell'urto, la Rodriguez veniva caricata sulla parte anteriore dell'autovettura e proiettata al suolo a circa 343 metri dal punto d'urto, subendo varie lesioni da cui derivava la morte.

3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché violazione del criterio di valutazione della prova. Incorre in un grave errore la Corte territoriale quando sostiene che non possa ritenersi provato, nel caso in esame, alcun concorso di colpa da parte della vittima. La vittima, infatti, conviveva con l'imputato ed era trasportata sul motociclo da questi condotto. La difesa aveva, invece, sostenuto che la consulenza del pubblico ministero non aveva affermato con certezza una esclusiva e piena responsabilità del Gemmati nella causazione dell'evento.

In nessuna considerazione è stata,kra-ilsttea, dalla Corte di appello, la mancanza di - segni di frenata sull'asfalto, circostanza che non ha permesso neppure al consulente della Procura di individuare con certezza il punto d'urto tra i due mezzi. La sentenza impugnata ripropone pedissequamente quanto statuito dal giudice di primo grado, omettendo di motivare in modo specifico e completo sui motivi di censura proposti con l'atto di appello, limitandosi ad attribuire acriticamente credibilità alle dichiarazioni del conducente della Peugeot. La consulenza di parte prodotta dalla difesa ha evidenziato un comportamento di disattenzione da parte dell'automobilista che, sebbene affermi di aver avvistato lo scooter con a bordo due persone, non ha tentato di frenare e non ha chiarito per quale motivo, per A :II evitare l'impatto, :.0z. cercato di sterzare a sinistra e non a destra come sarebbe stato naturale.

Nella sentenza impugnata non si dà alcuna motivazione sulla ragione della preferenza, da parte del Giudice, di una consulenza rispetto all'altra.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Esso, infatti, è volto ad ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, afferente alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, che travalica i limiti del giudizio di legittimità e che, pertanto, non è ammessa in questa sede, dovendosi escludere, nella concreta fattispecie, la sussistenza dei denunciati vizi di motivazione. La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti, come nel caso di specie, da adeguata motivazione.

3. Deve, altresì, rilevarsi che, nel sottoporre a questa Corte le medesime doglianze già vagliate dalla Corte territoriale, il ricorso pecca di genericità dal momento che non si confronta con le risposte che questa ha puntualmente fornito, restituendo un apparato argomentativo completo ed ampiamente logico in cui le predette sono state esaminate e disattese. Va ricordato — a sancire, in parte qua, l'inammissibilità del ricorso — che nelle motivazioni di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268823, Galtelli, è stato ribadito che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, poiché il ricorso non può ignorare le ragioni di quest'ultimo.

4. Nello specifico: con riguardo all'asserita erronea valutazione delle risultanze istruttorie e al mancato riconoscimento del concorso di colpa, la sentenza impugnata.y. osserva che non corrisponde al vero che i danni riportati dal ciclomotore dimostrino che, al momento dell'impatto, il senso di marcia di questo fosse già stabilmente lo stesso di quello dell'autoveicolo. Ricorda, sul punto, come, dalla relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, dott. Romaniello, e dalle numerose foto in atti, risulti che l'impatto è avvenuto tra la parte anteriore centrale dell'autovettura e il lato destro del ciclomotore, nella parte posteriore (non risultando, quindi, incidentata la ruota posteriore).

Richiama la dinamica dell'incidente così come ricostruita dal predetto consulente tecnico mediante l'analisi delle posizioni post-urto, dei punti d'urto sui due mezzi e della collocazione delle tracce rilevate sulla carreggiata. Disattende le osservazioni del consulente tecnico della difesa, dott. Garofalo, secondo cui il conducente dell'autovettura non aveva azionato il sistema frenante appena accortosi del pericolo, potendo egli, a detta del medesimo consulente, mettere in atto qualsiasi altra manovra atta ad evitare lo scontro. Sostiene al riguardo che l'anzidetta circostanza non è affatto provata.

Invero, nelle dichiarazioni spontanee rese nell'immediatezza, Lunardi Costantino, conducente della Peugeot 508, riferiva che, di fronte all'ostacolo costituito dal ciclomotore immessosi improvvisamente nella strada principale, egli aveva cercato di evitare l'impatto proprio sterzando a sinistra, verso la corsia opposta; il consulente del pubblico ministero ha rilevato che il Lunardi procedeva lungo la viabilità principale della strada provinciale ad una velocità rientrante nei limiti imposti, permanendo al di sotto degli stessi, e che, in relazione all'improvvisa manovra di immissione sulla via principale attuata dall'imputato, il conducente dell'autovettura ha posto in essere un'azione difensiva di sterzata a sinistra con probabile e contestuale frenata, la quale, tuttavia, non ha potuto raggiungere lo scopo in ragione della repentinità e della difficile prevedibilità della manovra del motociclista in quel tratto viario.

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende