Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35503/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35503/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35503/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Catania, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Ragusa per avere assolto Oglialoro Francesco dal reato di cui al capo b) della rubrica, ha rideterminato la pena con riguardo al reato di cui al capo a), confermando nel resto. L'imputato è stato chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 5 cod. pen., in relazione all'art. 1 della L. 157/92 perché, in concorso con altri, al fine di trarne profitto, si impossessava di 91 conigli selvatici, sottraendoli allo Stato in quanto costituenti patrimonio indisponibile dello stesso.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 727-bis cod. pen, art. 15 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35503/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato è stato chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 5 cod. pen., in relazione all'art. 1 della L. 157/92 perché, in concorso con altri, al fine di trarne profitto, si impossessava di 91 conigli selvatici, sottraendoli allo Stato in quanto costituenti patrimonio indisponibile dello stesso.

Parole chiave

Generato dall'IA
regolamentazione della caccia livello di protezione oggetto della protezione della natura ripristino della natura animali acquatici furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 727-bis cod. pen
Avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 727-bis cod. pen., che disciplina in maniera puntuale la tutela della fauna protetta e che si caratterizza come norma speciale, ai sensi dell'art.
art. 15 cod. pen
pen., che disciplina in maniera puntuale la tutela della fauna protetta e che si caratterizza come norma speciale, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., rispetto agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OGLIALORO FRANCESCO nato a RAMACCA il 07/09/1977 avverso la sentenza del 29/11/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO ( - che ha concluso chiedendo 2L . u; 6.>/e-21

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Catania, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Ragusa per avere assolto Oglialoro Francesco dal reato di cui al capo b) della rubrica, ha rideterminato la pena con riguardo al reato di cui al capo a), confermando nel resto.

2. L'imputato è stato chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 5 cod. pen., in relazione all'art. 1 della L. 157/92 perché, in concorso con altri, al fine di trarne profitto, si impossessava di 91 conigli selvatici, sottraendoli allo Stato in quanto costituenti patrimonio indisponibile dello stesso.

3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che articola un unico motivo con cui deduce violazione di legge sostanziale e processuale in relazione agli artt. 727-bis e 15 cod. pen., nonché illogicità ed omessa valutazione di motivo di appello. Avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 727-bis cod. pen., che disciplina in maniera puntuale la tutela della fauna protetta e che si caratterizza come norma speciale, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., rispetto agli artt. 624 e 625 cod. pen. La Corte territoriale non ha tenuto conto del motivo di appello con cui si invocava l'applicazione della normativa di cui agli artt. 30-31 L. 157/1992.

4. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il relativo termine di prescrizione.

5. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata (fatto commesso in data 25/06/2011; sentenza di secondo grado del 29/11/2018; non essendovi periodi di sospensione, il termine di prescrizione è pari ad anni sette e mezzo.

La prescrizione è dunque maturata in data 25/12/2018). 5.1. È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). 5.2. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.

6. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 5 maggio 2021 Il Consigliere estensore Daniela Dawa