Sentenza — n. 35502/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Brescia, in accoglimento del gravame del Procuratore generale ed in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato Gatta Denis responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 189, commi 6 e 7, d.lgs. 285/1992.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 81 cod. pen, art. 603 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35502/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tale panorama giurisprudenziale è stato arricchito da alcune decisive pronunce delle Sezioni Unite, ma soprattutto dall'intervento legislativo di modifica dell'art. 603 cod. proc. pen., che ha introdotto l'obbligo" della rinnovazione dibattimentale nel caso in cui il giudizio di appello sia promosso dal pubblico ministero ed il proscioglimento deciso in primo grado sia fondato su «motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa». Sul versante giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno anticipato la riforma affermando che l'onere di fornire una motivazione rafforzata implica la necessità di effettuare il riesame della decisione assolutoria attraverso la obbligatoria rinnovazione delle testimonianze decisive (Sez.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GATTA DENIS nato a GHEDI il 24/11/1967 avverso la sentenza del 04/04/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio. udito il difensore E' presente l'avvocato SCAPATICCI ALBERTO del foro di BRESCIA in difesa di GATTA DENIS il quale riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Brescia, in accoglimento del gravame del Procuratore generale ed in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Brescia, all'esito di giudizio abbreviato, ha dichiarato Gatta Denis responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 189, commi 6 e 7, d.lgs. 285/1992.
2. In data 03/10/2014, aveva luogo un sinistro sulla strada provinciale 65 del Comune di Bagnolo Mella in cui erano coinvolte due autovetture Golf: una, targata DE 294 BD e condotta da Aliaj Marsela, a bordo della quale si trovavano due passeggerei e l'altra, targata DH 416 CG, condotta dall'odierno imputato. Nel tratto ascendente di un cavalcavia, avveniva una violenta collisione tra gli specchietti retrovisori, lato guida, dell'auto condotta dall'imputato, procedente ad alta velocità su parte della corsia riservata alla direzione di marcia opposta, e l'auto della Aliaj. Lo scontro determinava la proiezione di frammenti di vetro, con ferimento delle occupanti, nell'abitacolo condotto da quest'ultinna i la quale prontamente arrestava la marcia a lato della carreggiata. L'imputato, invece, proseguiva la propria marcia.
3. Nelle proprie spontanee dichiarazioni, l'imputato non negava di avere impattato con il proprio specchietto retrovisore il corrispondente specchietto dell'altro veicolo. Ammetteva di non essersi fermato e ne spiegava la ragione: aveva constatato, dallo specchietto retrovisore dell'abitacolo, che il veicolo antagonista aveva proseguito la marcia fino a sparire all'orizzonte, dietro una semicurva. Riferiva di essersi fermato al termine del tratto discendente del viadotto autostradale e di essere rimasto lì per un paio di minuti in attesa di vederlo comparire; percorreva poi a ritroso il medesimo tratto di strada, accorgendosi, solo allora, della presenza dell'ambulanza e delle Forze dell'ordine. In tale occasione, l'imputato si fermava, consentiva la propria identificazione, dichiarando di essere il conducente della vettura coinvolta nel sinistro.
4. Il Tribunale aveva ritenuto che le spontanee dichiarazioni dell'imputato fossero riscontrate dalla particolare conformazione dei luoghi del sinistro e dalle sommarie informazioni rese da Ari Rosa, non meno che dalle stesse dichiarazioni spontanee di Aliaj Marsela tche aveva affermato di aver arrestato la marcia solo dopo alcune decine di metri dall'impatto. Ciò considerato, il Tribunale, ritenuta credibile la versione fornita dall'imputato, aveva concluso nel senso che le emergenze disponibili non consentissero di ritenere provata la sussistenza dei reati sotto il profilo soggettivo.
5. A conclusioni diverse è pervenuta la sentenza di appello che ha ritenuto esistente, in capo all'imputato, la piena consapevolezza del sinistro, in considerazione della violenza dell'impatto e delle sue potenzialità lesive (per le persone a bordo), non senza ricordare che il dolo del reato di cui all'art.189, comma 6, cod. strada, può anche atteggiarsi come eventuale.
6. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore/che solleva cinque motivi con cui deduce: 6.1. Erronea applicazione di legge e mancanza di motivazione per omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., e conseguente mancato rispetto del canone di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio". La sentenza impugnata deve essere censurata laddove ha ritenuto che non vi fosse questione circa la rivalutazione della prova dichiarativa e l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi e dallo stesso imputato.
Essendo stato il caso di specie ricostruito solo sulla base di prove dichiarative, non si poteva prescindere da una rivalutazione delle stesse. 6.2. Erronea applicazione di legge, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione con riguardo all'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada. Nessuna omissione si era verificata atteso che, nell'istante in cui il ricorrente si rappresentava il possibile effetto lesivo della propria condotta, egli, spontaneamente, consentiva la propria identificazione e forniva indicazioni sulle modalità del fatto. 6.3.
Erronea applicazione di legge, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada. Sul punto, la Corte territoriale ha fornito una motivazione apparente, inidonea a giustificare l'avvenuta rappresentazione - da parte del prevenuto - delle potenziali lesioni riportate dalle persone offese, come descritte nel capo di imputazione. Si tratta di motivazione non rafforzata giacché non delinea le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio. 6.4.
Erronea applicazione di legge, nonché mancanza della motivazione con riguardo all'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada. La sentenza impugnata non ha fornito alcuna concreta spiegazione in merito alla presenza di "persone ferite", così come testualmente richiesto dalla norma incriminatrice, nonché all'effettività del bisogno di assistenza alle medesime. Il citato comma 7, richiamato il comma 1, ne specifica il contenuto, richiedendo un quid pluris rispetto al generico danno alla persona, ossia la presenza di una "ferita".
Nel caso di specie, emerge dai verbali di pronto soccorso che, a differenza da quanto dalle stesse dichiarato a sommarie informazioni, le persone offese non riportavano alcuna ferita. Inoltre, tenuto conto che, ai fini dell'integrazione del reato de quo, si richiede la necessaria effettività del bisogno dell'investito, la Corte di appello non ha considerato che, nel momento in cui l'imputato percorreva la strada a ritroso circa 30 minuti dopo l'impatto, non sussisteva più, a suo carico, l'obbligazione di assistenza alle persone. Anche perché, quando egli, per le circostanze di cui sopra, si era rappresentato la possibilità di un danno alle persone, la necessaria assistenza stava già venendo prestata da altri soggetti abilitati al soccorso. 6.5.
Erronea applicazione di legge, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada. La Corte di appello non ha confutato in maniera specifica le conclusioni del Giudice di primo grado e non ha tenuto in considerazione elementi probatori decisivi che depongono per la totale assenza di dolo in capo all'imputato: il contrasto tra le due autovetture vedeva coinvolti unicamente gli specchietti retrovisori, di talché appare spropositato esigere dall'agente la rappresentazione di possibili lesioni alle persone ; le lievità delle lesioni riportate; la diversità delle stesse rispetto a quelle indicate dal Giudice di appello come quelle che avrebbero dovuto essere prevedute dal ricorrente (ferite da frammenti di vetri), essendo le stesse limitate a traumi cervicali e contusioni di modesta entità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Quanto al primo motivo, deve innanzi tutto premettersi in diritto come il giudice di appello, che riformi totalmente la decisione di primo grado, abbia l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. Un, n. 33748 del 12 luglio 2005, Mannino, Rv. 231679-01; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, p.c. in proc.
Rastegar, Rv. 254638 - 01). In tal senso, non può dunque ritenersi assolto tale obbligo ove la sentenza d'appello si limiti a sostituire la propria valutazione del compendio probatorio a quella coltivata dal giudice di primo grado ritenendola preferibile. In particolare, in materia di ribaltamento della sentenza assolutoria, incombe sul giudice di appello l'onere di offrire una motivazione "rafforzata" che si confronti con gli argomenti posti a sostegno della sentenza di assoluzione. Tale onere è generale e riguarda anche i casi in cui il compendio probatorio non abbia una struttura dichiarativa, ma si fondi su prove di altra natura (prova scientifica, intercettazioni, perquisizioni, sequestri et coet.).
Sul punto, la Corte di cassazione ha affermato, con giurisprudenza che si condivide, che nella sentenza di condanna che ribalta la decisione assolutoria di primo grado, devono essere confutate in via specifica tutte le ragioni poste a sostegno della decisione assolutoria di primo grado, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti: ciò perché la motivazione, sovrapponendosi a quella della sentenza riformata, deve dare compiuta ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330- 01). 2.1 Si tratta di un percorso ermeneutico che trova significative conferme nella consolidata giurisprudenza della Corte Edu la quale ha stimato non rispettoso delle garanzie convenzionali il processo che si risolva in un ribaltamento dell'assoluzione sulla base di un compendio probatorio cartolare che si presenta "deprivato" rispetto a quello disponibile in primo grado, in quanto carente dell'audizione diretta dei testimoni "già" uditi, dei quali si pretende di rivalutare la attendibilità intrinseca e la credibilità dei contenuti accusatori, senza fare ricorso alla percezione diretta dell'evento dichiarativo (ex multis, Corte Edu, 29 giugno 2017, Lorefice c.
Italia, Corte Edu, 22.9.2015, Nitulescu c. Romania; Corte Edu, 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia). Il diritto convenzionale emergente dalle diverse pronunce della Corte Edu valorizza dunque non tanto il diritto dell'imputato ad entrare in contatto con la fonte delle accuse (comunque esercitato nel primo grado di giudizio), quanto il suo il diritto ad una decisione basata su di un percorso valutativo affidabile, presupponente che il giudice della condanna valuti gli "stessi elementi" a disposizione del giudice dell'assoluzione e, dunque, con specifico riguardo alle prove dichiarative, anche gli elementi di valutazione provenienti dalla comunicazione extraverbale. 2.3.
Tale panorama giurisprudenziale è stato arricchito da alcune decisive pronunce delle Sezioni Unite, ma soprattutto dall'intervento legislativo di modifica dell'art. 603 cod. proc. pen., che ha introdotto l'obbligo" della rinnovazione dibattimentale nel caso in cui il giudizio di appello sia promosso dal pubblico ministero ed il proscioglimento deciso in primo grado sia fondato su «motivi attinenti la valutazione della prova dichiarativa». Sul versante giurisprudenziale, le Sezioni Unite hanno anticipato la riforma affermando che l'onere di fornire una motivazione rafforzata implica la necessità di effettuare il riesame della decisione assolutoria attraverso la obbligatoria rinnovazione delle testimonianze decisive (Sez.
U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486), estendendo altresì tale obbligo anche ai casi in cui si proceda con il rito abbreviato non condizionato (Sez. U n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269786). 2.4. Deve, tuttavia, ricordarsi che, in tempi recenti, le Sezioni Unite hanno offerto una interpretazione "restrittiva" del nuovo comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., attraverso l'individuazione di precisi limiti all'obbligo di rinnovazione. Esse hanno infatti affermato che «l'espressione utilizzata dal legislatore nella nuova disposizione di cui al comma 3-bis, secondo cui il giudice deve procedere, nell'ipotesi considerata, alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, non equivale infatti alla introduzione di un obbligo di rinnovazione integrale dell'attività istruttoria - che risulterebbe palesemente in contrasto con l'esigenza di evitare un'automatica ed irragionevole dilatazione dei tempi processuali ma semplicemente alla previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice d'appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità, secondo i presupposti già indicati da questa Corte nella sentenza Dasgupta.
Coordinando la locuzione impiegata dal legislatore nel comma 3-bis («il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale») con quelle - del tutto identiche sul piano lessicale - già utilizzate nei primi tre commi della medesima disposizione normativa, deve pertanto ritenersi che il giudice d'appello sia obbligato ad assumere nuovamente non tutte le prove dichiarative, ma solo quelle che - secondo le ragioni puntualmente e specificamente prospettate nell'atto di impugnazione del pubblico ministero - siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e vengano considerate decisive ai fini dello scioglimento dell'alternativa "proscioglimento-condanna"» (Sez.
U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.G. in proc. Troise, Rv. 272431, § 7.2). A tale rilevante limitazione si associa quella individuata dalla condivisa giurisprudenza che limita l'obbligo di rinnovazione ai casi in cui si invochi la rivalutazione della attendibilità intrinseca delle testimonianze decisive, senza estenderlo alle prove dichiarative i cui contenuti sono incontestati. Si è così affermato che non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione sia valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, che si limita ad effettuare un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad offrire una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice (Sez. 5, n. 47833 del 21/06/2017, Terry e altro, Rv. 273553-01, secondo cui nel caso di condanna in appello, non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale qualora il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado non già in base al diverso apprezzamento circa l'attendibilità di una prova dichiarativa, bensì all'esito di una differente valutazione giuridica della fattispecie concreta;
Sez. 6, n. 49067 del 21/09/2017, Bertolini, Rv. 271503-01; Sez. 5, n. 33272 del 28/03/2017, Carosella, Rv. 270471-01). In conclusione, in caso di impugnazione della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primo grado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell'atto di impugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo grado e siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 25/03/2019, P., Rv. 276318 - 01;
Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Prundaru Paul, Rv. 276050 - 01). Non sussiste, invece, l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando l'attendibilità della deposizione è valutata in maniera del tutto identica dal giudice di appello, il quale si limita a procedere ad un diverso apprezzamento del complessivo compendio probatorio ovvero ad una diversa interpretazione della fattispecie incriminatrice. In tale ultima ipotesi rientra il caso di specie ove la Corte di appello si è limitata ad una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio.
È, quindi, corretto il suo argomentare laddove afferma che «non essendovi stata questione alcuna circa la (ri)valutazione della prova dichiarativa e l'attendibilità delle dichiarazioni rese sia dai testi che dallo stesso imputato... non è necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 comma 3 bis c.p.p.» e che la ricostruzione dei fatti è risultata assolutamente pacifica: è stato, invero, provato che, a seguito di un forte impatto tra i due veicoli, l'imputato, dopo una rapida sosta a breve distanza dal luogo del sinistro, si allontanava senza consentire la propria identificazione e, soprattutto, senza prestare la dovuta assistenza alle persone che subivano significative lesioni, in conseguenza dell'incidente, certamente imputabile a sua colpa, atteso che egli aveva invaso l'opposta corsia di marcia, ad alta velocità).
3. Infondati sono anche i restanti motivi, afferenti alla configurabilità dei reati ascritti, sotto il profilo soggettivo e sotto quello oggettivo. Come già da questa Corte osservato, l'art. 189 cod. strada descrive in maniera dettagliata il comportamento che l'utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un "crescendo" di obblighi in relazione alle specifiche situazioni che si possono presentare. Così è previsto, per quanto qui interessa, l'obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, allorché vi siano persone ferite, quello di prestare loro assistenza.
Si tratta di comportamenti diversi, lesivi di beni giuridici differenti ed attinenti, nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di fermarsi, alla necessità di accertare le modalità dell'incidente e di identificare coloro che rimangono coinvolti in incidenti stradali e, nel caso di omissione di soccorso, a principi di comune solidarietà. 3.1. Correttamente i giudici di merito hanno ravvisato la sussistenza del reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada. Trattasi di un reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste nell'allontanamento dell'agente dal luogo dell'investimento così da impedire o comunque ostacolare l'accertamento della propria identità personale, l'individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell'incidente.
Questa Corte ha già avuto modo di precisare che integra il reato di cui all'art. 189, commi 1 e 6, cod. strada, la condotta di colui che - in occasione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui sia derivato un danno alle persone - effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo. Invero, il dovere di fermarsi sul posto dell'incidente deve durare per tutto il tempo necessario all'espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell'identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire né l'identificazione del conducente, né quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalità dell'incidente e sulle responsabilità nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilità pratica (Sez. 4, sent. n. 42308 del 07/06/2017, Massucco, Rv. 270885;
Sez. 4, sent. n. 9128 del 02/02/2012, Boffa Rv. 252734; Sez. 4, sent. n. 20235 del 25/01/2006, Mischiatti Rv. 234581). Premesso che nei reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità, giova ricordare, così come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, che l'elemento soggettivo di detti reati ben può essere integrato dal semplice dolo eventuale, cioè dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente, riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l'esistenza di un effettivo danno alle persone (Sez. 4, n. 17220 del 06/03/2012, Turcan, Rv. 252374;
Sez. 4, n. 21445 del 10/04/2006, Marangoni, Rv. 234570; Sez. 4, n. 8103 del 10/01/2003, Fariello, Rv. 223966). Nella specie, la sentenza impugnata ha evidenziato come l'imputato abbia avuto piena consapevolezza del sinistro e delle sue potenzialità lesive (per le persone a bordo), considerate le conseguenze più immediate su entrambe le vetture coinvolte: lo specchio retrovisore esterno dell'auto su cui viaggiava la persona offesa esplodeva in mille pezzi, mentre quello del Gatta si staccava dal suo alloggiamento. Un così forte impatto, sostiene la Corte territoriale con motivazione del tutto congrua, «avrebbe dovuto far sorgere nel Gatta la più che fondata convinzione circa la sussistenza di conseguenze lesive per le persone a bordo dell'altra vettura: invero, la proiezione dei corpi infranti e danneggiati... ben avrebbe potuto colpire il cristallo laterale della vettura o, qualora questo fosse stato aperto anche solo in parte, la persona del conducente».Tenuto conto della singolare conformazione dei luoghi (tratto ascendente di un cavalcavia), la Corte territoriale osserva che il non essersi la persona offesa fermata all'istante, dopo il sinistro, non esimeva l'imputato dal prestare la dovuta assistenza:
«se solo avesse percorso (anche a piedi) pochi metri in direzione della sommità del cavalcavia, si sarebbe reso conto che anche la vettura Golf contro cui aveva impattato si era fermata a poche decine di metri, non appena possibile, in area più sicura per la circolazione stradale».
4. Al rigetto del ricorso segue la condan