Sentenza — n. 35499/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Sulmona nei confronti di Spinelli Ornella, non applicata la contestata recidiva, ha rideterminato la pena in anni 3 di reclusione ed euro 300 di multa, confermando nel resto. L'imputata è stata chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. perché, al fine di trarne profitto, si impossessava di vari monili d'oro, dell'importo di circa euro 8.000,00, che sottraeva dal comò della camera da letto di Pignatelli Maria Teresa, dopo essersi introdotta all'interno dell'abitazione della stessa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624-bis cod. pen, art. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35499/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è meritevole di accoglimento.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di valutazione della prova, il giudice può trarre il proprio convincimento da ogni elemento, purché acquisito non in violazione di uno specifico divieto. In questa prospettiva, il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, ancorché non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio ai sensi dell'art. 189 cod. proc pen. (Sez. 5, n. 6456 del 01/19/2015, Verde, Rv. 266023).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPINELLI ORNELLA nato a PESCARA il 27/02/1980 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Sulmona nei confronti di Spinelli Ornella, non applicata la contestata recidiva, ha rideterminato la pena in anni 3 di reclusione ed euro 300 di multa, confermando nel resto.
2. L'imputata è stata chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. perché, al fine di trarne profitto, si impossessava di vari monili d'oro, dell'importo di circa euro 8.000,00, che sottraeva dal comò della camera da letto di Pignatelli Maria Teresa, dopo essersi introdotta all'interno dell'abitazione della stessa.
3. Questo il fatto nella ricostruzione operata dai giudici di merito: la persona offesa riferiva che il 04/01/2016, mentre era sola in casa, al suono del citofono, scendeva in strada. La donna che ivi si trovava le chiedeva di salire in casa, affermando di dovere eseguire un controllo per conto del Comune. Una volta nell'abitazione, la sconosciuta si allontanava lasciando la Pignatelli da sola in cucina dove poi faceva ritorno per salutarla ed andarsene. La persona offesa si accorgeva in seguito che erano stati svuotati i cassetti del comò ove erano riposti gli anzidetti gioielli. Al momento della denuncia dell'accaduto, riconosceva, tra le varie fotografie che i Carabinieri le mostravano, quelle che ritraevano la prevenuta. Sulla base di detto riconoscimento fotografico, effettuato nell'immediatezza del fatto e ribadito in sede di esame, si è sostanzialmente fondata l'affermazione di responsabilità dell'imputata espressa in primo grado e confermata dalla Corte di appello.
4. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore di fiducia della Spinelli il quale solleva due motivi con cui rispettivamente deduce: 4.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: la Corte territoriale ha ritenuto, in maniera apodittica, attendibili, logiche e coerenti le dichiarazioni della person nonostante i dubbi palesati nei motivi VI• di appello sulla fondatezza e la valenza probatoria del riconoscimento fotografico. 4.2. Inosservanza o falsa applicazione dell'art. 187 cod. proc pen. e di altre norme in materia di prova, perché il riconoscimento fotografico non costituisce mai una prova certa, attesi l'aleatorietà e i fattori psicologici che lo possono connotare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di valutazione della prova, il giudice può trarre il proprio convincimento da ogni elemento, purché acquisito non in violazione di uno specifico divieto. In questa prospettiva, il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, ancorché non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto utilizzabile in giudizio ai sensi dell'art. 189 cod. proc pen. (Sez. 5, n. 6456 del 01/19/2015, Verde, Rv. 266023).
La certezza del riconoscimento fotografico non discende invero dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi si dica certo dell'individuazione (ex multis, Sez. 4, n. 16902 del 04/02/2004, Pantaleo, Rv. 228043). Pertanto, anche nelle ipotesi in cui il riconoscimento sia operato da agenti della polizia giudiziaria, il giudice non è esonerato dalla valutazione della efficacia dimostrativa di tale atto. L'attività di individuazione attraverso la fotografia, infatti, è stata sempre ritenuta dalla giurisprudenza una mera indicazione in fatto, non avente la stessa forza probante della formale ricognizione di persona, da valutare liberamente/ seppure con particolare attenzione (Sez. 6, n. 28972 del 28/05/2013, Luongo, Rv. 257393).
La sua forza dimostrativa non risiede, pertanto, nell'atto in sé (come è, invece, per la ricognizione formale) ma nel complesso delle necessarie valutazioni di supporto (quale esplicazione del libero convincimento del giudice) che inducano ad assumerne la sostanziale attendibilità. Affermato, dunque, che l'atto di ricognizione fotografica operato dalla polizia giudiziaria non gode di uno statuto probatorio sovraordinato rispetto a quello posto in essere da qualsiasi altro soggetto che abbia assistito al compimento di attività delittuose, si osserva che al giudice spetta motivare sull'attendibilità di tale mezzo di prova, anche in considerazione delle specifiche modalità di assunzione di tale atto.
Le stesse, infatti, pur non riguardando la legalità di tale mezzo di prova, si riflettono sulla sua efficacia dimostrativa. Se è vero, infatti, che le modalità con cui viene effettuato il riconoscimento devono avvicinarsi il più possibile all'analogo mezzo di prova tipico costituito dalla ricognizione di persona, a meno di macroscopiche difformità rispetto al modello legale della ricognizione, la scelta delle immagini fotografiche effettuata dagli operanti per procedere alla individuazione non si presta ad essere valutata in termini di legalità, dato l'enorme margine di opinabilità che ogni selezione porta con sé, potendosi solo apprezzare la congruenza del percorso che ha portato il teste a riconoscere, tra le varie immagini a lui sottoposte, quella che corrisponde al soggetto osservato nel contesto del reato e valutare la forza dimostrativa del riconoscimento.
In altri termini, le modalità della individuazione si riflettono sul valore della prova e non riguardano la legalità della stessa (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562). In sostanza, l'efficacia probatoria dell'atto ricognitivo è condizionata all'adozione di cautele che consentano alle parti e al giudice di esercitare la necessaria verifica postuma in ordine al grado di attendibilità di colui che opera il riconoscimento. Il grado di attendibilità di tale atto probatorio, infatti, può mutare in ragione della ricezione, prima dell'atto ricognitivo, della descrizione puntuale delle fattezze dell'autore del reato e della precisazione del contesto della percezione visiva avuta del medesimo, anche nella sua durata e nelle sue modalità, nonché della disponibilità della fotografia o del fotogramma sulla base della quale è operato il riconoscimento. (Sez. 6, n. 17747 del 15/02/2017, Buonaurio e altri, Rv. 269876: fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., che aveva ritenuto la valenza gravemente indiziaria del riconoscimento fotografico operato dagli inquirenti, qualificato quale atto pubblico fidefaciente, ed aveva omesso di valutare l'attendibilità di tale atto con particolare riferimento al fatto che l'identificazione era avvenuta a distanza di alcuni giorni dall'intervento degli operanti sul luogo in cui era stato commesso il reato, senza alcuna preventiva descrizione delle fattezze fisiche degli autori del reato né alcuna indicazione della fonte e della datazione delle fotografie utilizzate per tale operazione).
Da ciò deriva che lo scrutinio demandato a questa Corte deve appuntarsi sugli argomenti, spesi dal giudice di merito, per dedurre che l'affermazione conclusiva fatta dal soggetto chiamato ad operare il riconoscimento sia affidabile e possa, pertanto, essere posta alla base del giudizio di colpevolezza.
3. Orbene, declinando tali principi nel caso di specie, deve rilevarsi come la Corte di appello di L'Aquila li abbia disattesi, avendo integralmente omesso qualsiasi valutazione sulle modalità del riconoscimento fotografico operato dagli inquirenti, limitandosi, in termini apodittici, ad affermare che il riconoscimento fotografico è avvenuto in termini di certezza, visto che la persona offesa ebbe un contatto diretto e ravvicinato con l'imputata che si protrasse per alcuni minuti e che, in sede di esame in Tribunale, la teste è apparsa lucida e sicura di sé nel racconto reso.
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Perugia. Così deciso i