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Sentenza — n. 35086/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35086/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35086/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 16 febbraio 2021 la Corte di appello di Ancona dichiarava l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., dell'istanza di ricusazione del G.U.P. del Tribunale di Pesaro, dott. Giacomo Gasparini, presentata da Arfelli Sergio nell'ambito di un procedimento nei suoi confronti pendente in fase di udienza preliminare. Presupposto della suddetta istanza era la coincidenza tra il giudice chiamato a trattare il giudizio abbreviato da lui richiesto con la persona del decidente che, in una fase antecedente, aveva svolto le funzioni di G.I.P. nei confronti di Ceredi Manuela - moglie dell'Arfelli cui, previo stralcio della relativa posizione, aveva applicato la pena su richiesta delle parti e disposto la modifica della misura cautelare nell'ambito di un procedimento inizialmente iscritto a carico di entrambi i coniugi, per le medesime imputazioni e sulla base degli stessi atti di indagine -.

Regesto Legislator

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art. 34 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35086/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per il ricorrente sarebbe evidente che l'unitarietà della vicenda processuale e la ricostruzione dei fatti di reato come commessi indistintamente da parte di entrambi gli imputati finirebbe per determinare, in concreto, una situazione di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. laddove, come nel caso di specie, la decisione in punto di responsabilità dei concorrenti venga effettuata in momenti processuali diversi, creando disparità di trattamento in ordine alla ricorrenza di un'effettiva posizione di terzietà da parte del giudice.vj 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione reati seriali ricettazione doppia punibilità violazioni della legge sulle armi alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 34 cod. proc. pen
Rileverebbe, pertanto, un'ipotesi di incompatibilità extra-procedimentale ex art. 34 cod. proc. pen., da ritenersi non limitata ai soli casi di reati a concorso necessario in ragione dell'interpretazione resa dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
art. 129 cod. proc. pen
pen., osservando, con riguardo alle plurime imputazioni mosse alla predetta imputata, che "gli esiti delle perquisizioni e la consulenza tossicologica (sequestro di sostanza stupefacente e di materiale balistico) impediscono di prosciogliere l'imputata per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'Arfelli al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARFELLI SERGIO nato a RAVENNA il 02/09/1951 avverso l'ordinanza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 febbraio 2021 la Corte di appello di Ancona dichiarava l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 41, comma 1, cod. proc. pen., dell'istanza di ricusazione del G.U.P. del Tribunale di Pesaro, dott. Giacomo Gasparini, presentata da Arfelli Sergio nell'ambito di un procedimento nei suoi confronti pendente in fase di udienza preliminare. Presupposto della suddetta istanza era la coincidenza tra il giudice chiamato a trattare il giudizio abbreviato da lui richiesto con la persona del decidente che, in una fase antecedente, aveva svolto le funzioni di G.I.P. nei confronti di Ceredi Manuela - moglie dell'Arfelli cui, previo stralcio della relativa posizione, aveva applicato la pena su richiesta delle parti e disposto la modifica della misura cautelare nell'ambito di un procedimento inizialmente iscritto a carico di entrambi i coniugi, per le medesime imputazioni e sulla base degli stessi atti di indagine -.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Arfelli Sergio, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un'unica doglianza, erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente contesta, in particolare, il giudizio con cui la Corte territoriale ha ritenuto che l'aver applicato la pena alla consorte non avrebbe comportato la formulazione di valutazione alcuna in ordine alla sua posizione, risultando ciò contraddetto dalle emergenze fattuali, considerato che i due prevenuti erano stati iscritti nel medesimo procedimento penale per i delitti in concorso di: detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; detenzione illegale di armi da fuoco e parti di armi clandestine; detenzione illegale di munizioni e ricettazione.

Erano stati, infatti, rinvenuti all'interno di due garage, nella disponibilità di entrambi i coniugi conviventi: quantitativi di eroina, cocaina e metadone; materiale professionale per il confezionamento dello stupefacente; due armi da fuoco e parti di armi clandestine con relativo m un iziona mento. Rileverebbe, pertanto, un'ipotesi di incompatibilità extra-procedimentale ex art. 34 cod. proc. pen., da ritenersi non limitata ai soli casi di reati a concorso necessario in ragione dell'interpretazione resa dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 371/96, per la quale è necessaria una verifica in concreto, caso per caso, dell'eventuale sussistenza di una situazione di pregiudizio effettivo della terzietà ed imparzialità del giudice.

Per il ricorrente sarebbe evidente che l'unitarietà della vicenda processuale e la ricostruzione dei fatti di reato come commessi indistintamente da parte di entrambi gli imputati finirebbe per determinare, in concreto, una situazione di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. laddove, come nel caso di specie, la decisione in punto di responsabilità dei concorrenti venga effettuata in momenti processuali diversi, creando disparità di trattamento in ordine alla ricorrenza di un'effettiva posizione di terzietà da parte del giudice.vj 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. L'Arfelli deduce, infatti, una censura reiterativa di quella già devoluta e correttamente disattesa dalla Corte di appello, inerente ad una presunta incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen., del decidente cui è rimessa la trattazione del richiesto giudizio abbreviato per essere già stato il G.I.P. che aveva pronunciato la sentenza di patteggiannento nei confronti della coimputata Ceredi Manuela. Con riferimento al caso concreto rileva, in termini risolutivi, il principio per cui la trattazione congiunta del rito abbreviato con altro procedimento nei confronti di altre posizioni separate nell'ambito dello stesso originario procedimento, non è causa di abnormità o di nullità della decisione, né, tanto meno, di una situazione di incompatibilità suscettibile di tradursi in motivo di ricusazione per il giudice, poiché la coesistenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi (così Sez. 3, n. 35476 del 12/04/2016, B., Rv. 268122-01, con riferimento ad una fattispecie in cui la Corte aveva ritenuto immune da vizi la sentenza con la quale il giudice, dopo che un coimputato aveva avanzato istanza di applicazione della pena, si era pronunciato sulla richiesta di patteggiamento e sul giudizio abbreviato richiesto da altro coimputato senza procedere alla separazione delle posizioni processuali).

D'altra parte, per come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, integra propriamente una causa di ricusazione, ex art. 37, comma primo lett. b), cod. proc. pen. (come inciso da Corte cost., sent. n. 283 del 2000) e non una causa di incompatibilità di cui all'art. 34 cod. proc. pen. la circostanza che il medesimo magistrato chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato abbia già pronunciato sentenza di applicazione della pena su richiesta nei confronti di un concorrente nel medesimo reato, allorquando nella motivazione di essa risultino espresse valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del soggetto sottoposto a giudizio (così, espressamente, Sez.

U, n. 36847 del 26/06/2014, Della Gatta e altro, Rv. 260094-01). Ciò, invero, non è dato ravvisare nel caso di specie, non risultando - né essendo stato, di fatto, contestato dall'Arfelli con argomentazioni concrete - che nella sentenza di applicazione della pena siano state espresse valutazioni in ordine alla sua responsabilità, e cioè considerazioni di merito inerenti allo stesso fatto riguardanti la sua posizione.Per come correttamente osservato nel provvedimento gravato, infatti, nella sentenza di patteggiamento emessa nei confronti della Ceredi «non vi è il minimo cenno alla posizione dell'altro coimputato, e la motivazione, con riferimento all'imputata patteggiante, si basa correttamente, quali dati probatori, sul criterio della non ravvisabilità di alcuna causa di proscioglimento ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., osservando, con riguardo alle plurime imputazioni mosse alla predetta imputata, che "gli esiti delle perquisizioni e la consulenza tossicologica (sequestro di sostanza stupefacente e di materiale balistico) impediscono di prosciogliere l'imputata per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. perché i luoghi ove è stata eseguita l'attività della polizia giudiziaria erano nella disponibilità della Ceredi"», così da non ritenersi espressa «alcuna considerazione di merito che possa reputarsi in concreto pregiudicante rispetto alla posizione del correo nella sentenza (ove il G.I.P. ha ragionato sulla corretta qualificazione giuridica dei fatti, sulla congruità della sanzione penale oggetto dell'accordo e sulla richiesta di sequestro conservativo avanzata dal P.M. e respinta dal giudice)».

La sentenza di patteggiannento, pertanto, inerente a censure non afferenti alla tematica del concorso necessario, non ha in alcun modo leso la posizione del coimputato Arfelli, avendo solo richiamato, nei limiti della valutazione di cui all'art. 129 cod. proc. pen., dati oggettivi ricavati da atti irripetibili e dall'elaborato tecnico che, di per sé, sono stati utili per escludere la sussistenza di una causa di proscioglimento nei confronti dell'imputata che ha patteggiato, ma che, di certo, non sono preclusivi di una eventuale esclusione della attribuibilità soggettiva del fatto all'altro imputato.

3. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dell'Arfelli al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pre