Sentenza — n. 35085/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 21 gennaio 2021 il G.U.P. del Tribunale di Reggio Emilia applicava ad Amaro Antonio, sull'accordo delle parti, la pena di anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, tra l'altro disponendo la confisca e destinazione come per legge del denaro in sequestro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen, art. 240 cod. pen, art. 240-bis cod. pen; Sentenza — n. 35085/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuta, pertanto, l'ammissibilità del ricorso, è necessario ricordare, poi, che l'art. 240 cod. pen. prevede, al primo comma, la possibilità per il giudice di ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, individuando tale ultimo nel lucro, e cioè nel vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01). Alla stregua dell'indicato assunto, allora, è da ritenere certamente ammissibile la confisca del denaro costituente il provento del reato laddove si proceda per la fattispecie della vendita o della cessione a fine di lucro di sostanze stupefacenti.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMARO ANTONIO nato a NAPOLI il 28/04/1981 avverso la sentenza del 21/01/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 gennaio 2021 il G.U.P. del Tribunale di Reggio Emilia applicava ad Amaro Antonio, sull'accordo delle parti, la pena di anni tre, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, tra l'altro disponendo la confisca e destinazione come per legge del denaro in sequestro.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Amaro Antonio, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con un'unica doglianza, violazione di legge in riferimento alla confisca del denaro rinvenuto in suo possesso. Lamenta il ricorrente che l'indicata confisca sarebbe stata disposta in mancanza di un nesso eziologico intercorrente tra la fattispecie criminosa ascrittagli e la somma trovata nella sua disponibilità al momento dell'arresto, essendo stata impropriamente ritenuta, pur in carenza di ogni riscontro probatorio, come provento dell'attività illecita svolta.
Il giudice del patteggiamento, cioè, non si sarebbe pronunciato in ordine al necessario vincolo di pertinenzialità tra la somma rinvenuta in suo possesso e lo specifico reato di detenzione a fini di cessione della sostanza stupefacente sequestrata, invece assolutamente necessario per la confisca del profitto del reato. L'Amaro eccepisce, in termini contrari, che il denaro confiscato - per come comprovato documentalmente - sarebbe da riferirsi, invece, ai guadagni conseguiti dallo svolgimento della propria attività lavorativa, nonché da prelievi effettuati sul conto corrente cointestato con la moglie al momento della loro separazione.
3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso è fondato, per cui deve essere pronunciato il conseguente annullamento della sentenza impugnata in relazione alla disposta confisca del denaro, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Reggio Emilia.
2. Deve, in primo luogo, essere osservato, con riferimento all'ammissibilità del ricorso, che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti - come non accaduto nel caso di specie - diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin Gianina Alina, Rv. 279348-01).E' stato, altresì, sottolineato che, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena e della misura di sicurezza - e tale è la confisca del denaro - è rilevabile di ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso (così Sez. 6, n. 12531 del 16/01/2019, Alushani Armando, Rv. 275884-01).
3. Ritenuta, pertanto, l'ammissibilità del ricorso, è necessario ricordare, poi, che l'art. 240 cod. pen. prevede, al primo comma, la possibilità per il giudice di ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, individuando tale ultimo nel lucro, e cioè nel vantaggio economico che si ricava, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (Sez. U, n. 9149 del 03/07/1996, Chabni, Rv. 205707-01). Alla stregua dell'indicato assunto, allora, è da ritenere certamente ammissibile la confisca del denaro costituente il provento del reato laddove si proceda per la fattispecie della vendita o della cessione a fine di lucro di sostanze stupefacenti.
Nel caso in esame, tuttavia, è contestata la diversa ipotesi della detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, e non già una condotta di cessione illecita, anche pregressa, di droga. Non è dato comprendere, allora, sulla base di quale presupposto possa trovare fondamento l'affermazione resa nel provvedimento impugnato, con cui è stata disposta la confisca «del denaro in sequestro, trattandosi di ipotesi di confisca obbligatoria». Questa Corte ha già avuto modo di disporre, in più circostanze, l'annullamento senza rinvio della confisca del denaro disposta con sentenza di patteggiamento, in assenza di collegamento eziologico tra il denaro e il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti contestato all'imputato (cfr., a titolo esemplificativo, Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900-01;
Sez. 2, n. 41778 del 30/09/2015, Scivoli Di Domenico, Rv. 265247-01). In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, infatti, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato ai sensi dell'art. 240 cod. pen. soltanto quando sussista un nesso di pertinenzialità tra lo stesso e l'attività illecita contestata, conseguendone che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di non contestate e precedenti cessioni di droga o siano destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (così, espressamente, Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204-01).
4. Applicando i principi al caso di specie si comprende, allora, come risulti errata la motivazione resa in punto di confisca del denaro, in quanto, pur trattandosi di un'ipotesi di reato riconducibile all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990 - essendo contestata la detenzione a fini di spaccio - risulta estranea alla regiudicanda l'imputazione di vendita o di cessione di sostanza stupefacente, alla quale sarebbe correlabile il possesso della somma sequestrata all'imputato.Il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'Amaro, pertanto, anche a voler ammettere che sia provento di spaccio di sostanze stupefacenti, non può comunque costituire - in totale assenza di motivazione espressa sul punto da parte del decidente - il profitto del reato oggetto di contestazione, potendolo costituire, al più, solo di altre e pregresse condotte illecite di cessione.
E', in sostanza, carente la rappresentazione del nesso intercorrente tra il reato ascritto all'Amara ed il denaro rinvenuto nella sua disponibilità, che, di conseguenza, non poteva essere oggetto di confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen. E' necessario ricordare, tuttavia, come in ipotesi analoghe a quella in esame sia possibile sottoporre il denaro a confisca obbligatoria "per equivalente", ai sensi di quanto previsto dall'ultima parte della norma dell'art. 73, comma 7-bis, D.P.R. n. 309 del 1990. In caso di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309 del 1990, poi, è anche prevista la possibilità di disporre l'applicazione della c.d. "confisca allargata", di cui all'art. 240-bis cod. pen. - per lungo tempo disciplinata dall'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, conv., con modificazioni, nella I. n. 356 del 1992 - richiamato, in relazione al delitto di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, dall'art. 85-bis dello stesso D.P.R.
5. In esito alle superiori considerazioni deve, pertanto, essere pronunciato l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del denaro, rimettendo al giudice del rinvio la valutazione, di cui dar conto in motivazione, in ordine alla possibilità di ritenere altrimenti confiscabile il denaro in sequestro alla luce delle disposizioni normative in precedenza richiamate. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e rinvia al Tribunale di Reggio Emilia per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessa