Sentenza — n. 35083/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 18 luglio 2019 il Tribunale di Fermo dichiarava non doversi procedere nei confronti di Fagiani Simone per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona lamentando l'erronea pronuncia di estinzione del reato, nella ritenuta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ed in particolare del disposto dell'art. 189 del d.lgs. 30 aprile 1992 e degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. Per il ricorrente, infatti, il contestato reato di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7 C.d.S. non costituirebbe un'ipotesi contravvenzionale - come invece ritenuto dal Tribunale di Fermo - bensì un delitto, con la conseguenza che esso si prescriverebbe in sei anni in caso di prescrizione breve, ovvero in sette anni e sei mesi nella ricorrenza di fatti interruttivi, come avvenuto nel caso di specie. Il reato ex art. 189, commi 1, 6 e 7 C.d.S., pertanto, non era prescritto al momento della pronunzia della sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 35083/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona ha con ragione eccepito l'erronea pronuncia da parte del giudice di merito dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Come correttamente osservato, infatti, la fattispecie ex art. 189, commi 6 e 7, del d.lgs. 30 aprile 1992 non è una contravvenzione, bensì un'ipotesi delittuosa che, giusta applicazione delle previsioni degli artt. 157, comma 1, 160 e 161 cod. pen., si prescrive in sei anni, ovvero, in presenza di fatti interruttivi, nel termine massimo di sette anni e sei mesi.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: FAGIANI SIMONE nato a MONTEGIORGIO il 01/01/1973 avverso la sentenza del 18/07/2019 del TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 luglio 2019 il Tribunale di Fermo dichiarava non doversi procedere nei confronti di Fagiani Simone per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona lamentando l'erronea pronuncia di estinzione del reato, nella ritenuta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ed in particolare del disposto dell'art. 189 del d.lgs. 30 aprile 1992 e degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen. Per il ricorrente, infatti, il contestato reato di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7 C.d.S. non costituirebbe un'ipotesi contravvenzionale - come invece ritenuto dal Tribunale di Fermo - bensì un delitto, con la conseguenza che esso si prescriverebbe in sei anni in caso di prescrizione breve, ovvero in sette anni e sei mesi nella ricorrenza di fatti interruttivi, come avvenuto nel caso di specie. Il reato ex art. 189, commi 1, 6 e 7 C.d.S., pertanto, non era prescritto al momento della pronunzia della sentenza impugnata.
3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. Il ricorrente si è opposto, con successiva memoria, all'avanzata richiesta del Procuratore Generale, deducendone l'infondatezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso è fondato, per cui deve essere disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona ha con ragione eccepito l'erronea pronuncia da parte del giudice di merito dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Come correttamente osservato, infatti, la fattispecie ex art. 189, commi 6 e 7, del d.lgs. 30 aprile 1992 non è una contravvenzione, bensì un'ipotesi delittuosa che, giusta applicazione delle previsioni degli artt. 157, comma 1, 160 e 161 cod. pen., si prescrive in sei anni, ovvero, in presenza di fatti interruttivi, nel termine massimo di sette anni e sei mesi.
Nel caso di specie, inoltre, per come espressamente precisato dal Tribunale di Fermo in sentenza, vi è stato un periodo di sospensione della prescrizione complessivamente pari ad anni due, mesi sette e giorni venti.Pertanto, considerato che il fatto criminoso si è consumato il 20 ottobre 2011 e che, rispetto a tale data, va computato il tempo di prescrizione massima di sette anni e sei mesi, cui va aggiunto il periodo di sospensione - come detto stimato dal giudice di merito in anni due, mesi sette e giorni venti - ne consegue che non solo la prescrizione del reato non era maturata al momento della pronuncia della sentenza del Tribunale di Fermo, ma che il relativo termine non è a tutt'oggi ancora scaduto.
Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Fermo per lo svolgimento di un nuovo giudizio di merito. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Fermo. Così deciso in Roma 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Alessandro D'Andrea DE P 06nTATO.IN C