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Sentenza — n. 35082/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35082/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35082/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ravenna, con provvedimento del 11/12/2020, ha dichiarato inammissibile l'opposizione, depositata in data 26/11/2020, avverso il decreto penale di condanna reso nei confronti dell'imputato Venturi Vito in data 29/10/2020, per essere stata detta opposizione presentata oltre il termine di giorni quindici dalla notificazione del decreto. La notificazione del decreto penale di condanna, si legge in motivazione, era effettuata presso il difensore, anche quale domiciliatario dell'imputato, perfezionandosi per entrambi in data 29/10/2020.

Regesto Legislator

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art. 3 Cost; Sentenza — n. 35082/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione il difensore, sollecitando la Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen., laddove, nel prevedere l'inefficacia dell'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non corredata dall'assenso di questi alla dichiarata domiciliazione, non estende la previsione alla domiciliazione presso il difensore di fiducia. Sarebbe insita in tale lacuna una palese irragionevolezza: l'ingiustificata differenza nel trattamento delle due situazioni sarebbe contraria all'art.3 Cost..

Parole chiave

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indagine per frode iva pericolo di tortura decreto di rinvio a giudizio indagine su reati finanziari vizio di procedura atti istruttori penali

Disposizioni normative citate

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art. 3 Cost
Le due situazioni non sono comparabili e la prospettata disparità di trattamento non è individuabile: solo identiche situazioni, diversamente trattate, possono dare luogo alla violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VENTURI VITO nato a RUSSI il 19/11/1957 avverso l'ordinanza del 11/12/2020 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/s ite le conclusioni del PG

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ravenna, con provvedimento del 11/12/2020, ha dichiarato inammissibile l'opposizione, depositata in data 26/11/2020, avverso il decreto penale di condanna reso nei confronti dell'imputato Venturi Vito in data 29/10/2020, per essere stata detta opposizione presentata oltre il termine di giorni quindici dalla notificazione del decreto. La notificazione del decreto penale di condanna, si legge in motivazione, era effettuata presso il difensore, anche quale domiciliatario dell'imputato, perfezionandosi per entrambi in data 29/10/2020.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore, sollecitando la Corte a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen., laddove, nel prevedere l'inefficacia dell'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non corredata dall'assenso di questi alla dichiarata domiciliazione, non estende la previsione alla domiciliazione presso il difensore di fiducia. Sarebbe insita in tale lacuna una palese irragionevolezza: l'ingiustificata differenza nel trattamento delle due situazioni sarebbe contraria all'art.3 Cost..

La nomina di difensore di fiducia è atto negoziale bilaterale nel quale il soggetto privato nomina un professionista di suo gradimento che accetta l'incarico. La nomina del difensore di ufficio è atto autoritativo, poichè l'Autorità procedente assegna all'indagato o imputato un difensore senza che le parte vi consenta. A prescindere da tale diversità di situazione iniziale, il difensore viene investito degli stessi poteri sia nel caso di nomina fiduciaria che nel caso di nomina di ufficio. Non si comprenderebbe la ragione per cui la legge stabilisca una diversa disciplina per l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, prevedendo l'assenso di questi alla domiciliazione.

Quanto alla rilevanza della questione, l'accoglimento della eccezione renderebbe inefficace l'elezione di domicilio effettuata nel presente caso; ne conseguirebbe l'obbligo di una notifica personale all'imputato del decreto penale di condanna, con nuova decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione.

3. Il P.G., con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile. La proposizione dell'opposizione fuori termine non è contestata dalla difesa che solleva dubbi di costituzionalità al fine ultimo di consentire la rimessione in termini dell'imputato per avanzare opposizione al decreto penale di condanna. La norma invocata nel ricorso, art 162, comma 4-bis cod. proc. pen., che in tesi difensiva dovrebbe estendersi al difensore di fiducia, pena la prospettata sua incostituzionalità, è espressamente rivolta al difensore d'ufficio. La ratio di essa è quella di garantire l'effettività della difesa d'ufficio e la fonte della investitura proviene dall'Autorità.

Diverso è il caso del difensore di fiducia, legato all'assistito da un rapporto fiduciario che proviene dalla fonte elettiva dell'assistito. Le due situazioni non sono comparabili e la prospettata disparità di trattamento non è individuabile: solo identiche situazioni, diversamente trattate, possono dare luogo alla violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost. La questione è dunque manifestamente infondata ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente