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Sentenza — n. 35080/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35080/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35080/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 9/3/2021, la Corte dì Appello di Cagliari, pronunciando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Sezione Terza di questa Corte, ha rigettato la domanda proposta da Sanna Umberto di riparazione per la dedotta ingiusta detenzione patita dal 16/2/2004 al 26/11/2009, nell'ambito di un procedimento nel quale era stato indagato per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Il procedimento a carico del ricorrente si concluse con pronuncia irrevocabile di assoluzione per non avere commesso il fatto. Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

Regesto Legislator

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art. 314 cod. proc. pen, art. 191 cod.proc.pen, art. 34 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35080/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Tutte le affermazioni difensive rese dal Sanna, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice della riparazione, sono risultate riscontrate, come emerge chiaramente dalla sentenza di proscioglimento e dalla pronuncia della Corte di Cassazione, che, dichiarando inammissibile il ricorso del P.G., ha chiuso definitivamente il procedimento penale a suo carico. Ogni difesa esposta personalmente dal richiedente ha trovato conferma nella versione dei fatti accolta dai giudici della cognizione: esisteva un interesse del Sanna a trattative economiche con il Murru in materia di oro e falsi diamanti; il fatto che Murru si fosse presentato come suo amico ad Azoulay era comportamento a lui non addebitabile, non suscettibile di essere valutato a suo carico in questa sede.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti indennizzo per detenzione ingiustificata detenzione di stupefacenti infrazione qualificata LStup spese di detenzione precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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art. 314 cod. proc. pen
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando violazione dell'art. 314 cod. proc. pen.; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare e della pronuncia assolutoria.
art. 191 cod.proc.pen
L'elemento messo in rilievo non è dunque interessato dalla dichiarazione di inutilizzabilità ex art. 191 cod.proc.pen., essendo collegato ad un dato storico non escluso nell'ambito del giudizio di cognizione.
art. 34 cod. proc. pen
natura civil-processualistica, non è interessato da situazioni di incompatibilità dei giudici determinate da atti compiuti nel procedimento, dovendosi escludere l'applicazione dell'art. 34 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SANNA UMBERTO nato a GUASILA il 12/06/1949 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/sen e le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 9/3/2021, la Corte dì Appello di Cagliari, pronunciando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento della Sezione Terza di questa Corte, ha rigettato la domanda proposta da Sanna Umberto di riparazione per la dedotta ingiusta detenzione patita dal 16/2/2004 al 26/11/2009, nell'ambito di un procedimento nel quale era stato indagato per il delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Il procedimento a carico del ricorrente si concluse con pronuncia irrevocabile di assoluzione per non avere commesso il fatto. Il Giudice della riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale e, dopo avere richiamato i principi informatori della materia, ha ritenuto di rigettare la richiesta, individuando nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando violazione dell'art. 314 cod. proc. pen.; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione ai contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare e della pronuncia assolutoria. Si assume nel ricorso che la Corte di merito non ha chiarito quali siano stati i gravi comportamenti colposi serbati dal richiedente e la loro incidenza causale rispetto all'adozione e al mantenimento della misura restrittiva a suo carico.

Si stigmatizza la partecipazione alla decisione collegiale del Giudice che emise l'originaria ordinanza genetica. Si evidenzia in premessa che le iniziali condanne intervenute a carico del ricorrente erano tutte incentrate esclusivamente sull'interpretazione di alcune lettere provenienti dall'imputato, le quali, a seguito di pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, erano state dichiarate inutilizzabili, come sin dall'inizio del processo la difesa aveva sostenuto. In seguito ad annullamento con rinvio, la Corte d'appello di Cagliari mandò assolto l'imputato, non ravvisando alcun altro elemento idoneo a fondare un giudizio di colpevolezza a suo carico.

In sede di riparazione, pure a seguito di annullamento con rinvio delle precedenti ordinanze reiettive della domanda, con motivazione assolutamente apparente, estrinsecatasi in argomentazioni del tutto apodittiche, la Corte d'appello ha nuovamente ribadito che il Sanna, con colpa grave, ha concorso a dare causa alla custodia cautelare, mantenendo rapporti ambigui con trafficanti di droga a lui noti, condannati in via definitiva per il reato associativo e rendendo dichiarazioni fuorvianti all'A.G. Le circostanze dedotte in motivazione, fondanti il provvedimento di rigetto, non troverebbero riscontro in atti.

La limitazione della libertà del Sanna sarebbe stata determinata esclusivamente dalla considerazione del contenuto delle missive dichiarate inutilizzabili in sede di legittimità. In relazione al contenuto di tali documenti il richiedente ha reso dichiarazioni più che plausibili nel corso degli interrogatori a cui si sottopose. La documentazione dichiarata inutilizzabile dalla Corte di Cassazione non può essere in alcun modo valutata nell'ambito del giudizio di riparazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1153 del 30/10/2008, dep. 13/01/2009, Rv. 241667 - 01).

Nonostante tale pacifico limite, la Corte di appello, contravvenendo al principio espresso dalla Sezioni Unite, si è avvalsa, nella considerazione del caso, della documentazione dichiarata inutilizzabile. I presunti depistaggi e i falsi contributi dichiarativi alla ricostruzione dei fatti resi dal Sanna non hanno in alcun modo influito sull'adozione e sul mantenimento della misura. L'argomento illustrato in motivazione non tiene conto del fatto che gli interrogatori furono resi dopo la sottoposizione a misura. La condotta serbata dal Sanna prima e dopo l'adozione della misura sarebbe stata improntata a perfetta buona fede: il ricorrente ha reso ampie spiegazioni in relazione ad ogni contestazione, sottoponendosi anche ad esame in sede dibattimentale.

Tutte le affermazioni difensive rese dal Sanna, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice della riparazione, sono risultate riscontrate, come emerge chiaramente dalla sentenza di proscioglimento e dalla pronuncia della Corte di Cassazione, che, dichiarando inammissibile il ricorso del P.G., ha chiuso definitivamente il procedimento penale a suo carico. Ogni difesa esposta personalmente dal richiedente ha trovato conferma nella versione dei fatti accolta dai giudici della cognizione: esisteva un interesse del Sanna a trattative economiche con il Murru in materia di oro e falsi diamanti; il fatto che Murru si fosse presentato come suo amico ad Azoulay era comportamento a lui non addebitabile, non suscettibile di essere valutato a suo carico in questa sede.

Infine, le dichiarazioni reticenti o mendaci non possono costituire ragione di esclusione del riconoscimento dell'indennizzo, essendo espressione di legittimo esercizio del diritto di difesa.

3. il P.G. con articolata requisitoria scritta ha concluso per il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come la condotta serbata dal ricorrente sia suscettibile di rivelare una colpa grave ostativa al riconoscimento della riparazione. Occorre rammentare che, sebbene il giudice della riparazione non possa ritenere l'esistenza di fatti esclusi in sede di cognizione, ben può rivalutare - non ai fini dell'accertamento della penale responsabilità, ma ai fini dell'accertamento del diritto alla riparazione - ogni circostanza utile per le valutazioni da compiersi in materia, prendendo in considerazione qualunque comportamento, anche penalmente irrilevante, accertato e non escluso dai giudici del merito.

Si è invero più volte ribadito, in sede di legittimità, come i due procedimenti - quello della cognizione e quello della riparazione - siano del tutto autonomi, rispondendo a finalità diverse (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638: "Nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione";

Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Rv. 247867; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 Rv, 268952). Ebbene, il giudice ha valorizzato in motivazione aspetti rilevanti ai fini del diniego dell'indennizzo, individuati nelle frequentazioni con altri soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti, condannati in via definitiva per tale reato, e nelle dichiarazioni mendaci rese in interrogatorio. 2.1 Il profilo riguardante le ambigue frequentazioni, per consolidato orientamento di questa Corte in materia, è suscettibile di costituire elemento ostativo al riconoscimento dell'indennizzo.

In proposito si è sostenuto che: «In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue - ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità - quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa» (così ex multis Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013 Rv. 258610; conformi: Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Rv. 260397 - 01;

Sez. 4 - , Sentenza n. 53361 del 21/11/2018, Rv. 274498 - 01) La Corte di merito ha evidenziato come il ricorrente abbia intrattenuto, per un periodo di tempo significativo, rapporti con soggetti che sapeva essere dediti al narcotraffico, i quali, nello stesso periodo, erano partecipi di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, circostanza acclarata nelle sentenze irrevocabili pronunciate nei loro confronti. La dimostrazione dell'intensità di tali rapporti viene desunta dal dato storico dello scambio epistolare intrattenuto con costoro.

Tale passaggio motivazionale, oggetto di critica da parte della difesa, non è meritevole di essere censurato, pure alla luce del tradizionale insegnamento di questa Corte, richiamato nel ricorso, che esclude la considerazione, nell'ambito del giudizio di riparazione, dei risultati di prove dichiarati inutilizzabili. Ed invero, la Corte di merito non ha valutato il contenuto di tali missive, dichiarato inutilizzabile in sede di cognizione, ma ha messo in rilievo il dato storico della loro esistenza, comprovante, nell'ottica del giudice della riparazione, le frequentazioni con soggetti condannati per violazione della disciplina in materia di stupefacenti.

L'elemento messo in rilievo non è dunque interessato dalla dichiarazione di inutilizzabilità ex art. 191 cod.proc.pen., essendo collegato ad un dato storico non escluso nell'ambito del giudizio di cognizione. Tali frequentazioni, si è precisato in motivazione, risultano anche aliunde (telefonata intercorsa tra due sodali in cui il Murru, presentandosi al trafficante di droga Al Masalmeh, dice di essere amico del Sanna). 2.2 Quanto alle dichiarazioni rilasciate in interrogatorio, secondo orientamento consolidato della Corte di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice, per valutare la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, può prendere in esame il comportamento silenzioso o mendace pur legittimamente tenuto dall'interessato nel procedimento penale, poiché il diritto all'equa riparazione presuppone una condotta dell'interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di quelle circostanze, a lui note, che contrastino l'accusa e vincano le ragioni di cautela ( ex multis Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Rv. 280082 - 01;

Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Rv. 242755 - 01).Il Sanna, ha spiegato il giudice della riparazione, in interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere e, successivamente, ha reso dichiarazioni in parte insufficienti, in parte false [cfr. pag. 3 motivazione: "Nel successivo sviluppo del procedimento, inoltre, aveva negato di conoscere l'Al Masalmeh, essendo invece vero che, in passato, aveva con quest'ultimo e l'Azoulay commercializzato droga importata dalla Turchia, e aveva altresì falsamente asserito che i suoi reiterati rapporti col Murru fossero giustificati dal comune coinvolgimento in un traffico di diamanti falsi e in una proposta di finanziamento per l'acquisto di un immobile, essendo invece vero che la questione dei diamanti era chiusa già dal 1999; che in tale affare non era sicuramente coinvolto l'Azoulay (onde la spiegazione offerta dei rapporti con i coindagati, a tutto voler concedere, non era completa) e che la proposta di mutuo era tosto abortita per l'indisponibilità della somma richiestaTh Le argomentazioni svolte non sono dunque passibili di essere censurate ed avvalorano, con linearità logica, le conclusioni a cui perviene il giudice della riparazione nel ritenere che il ricorrente abbia concorso a dare causa all'evento della detenzione.

Il legame causale degli individuati comportamenti con il provvedimento restrittivo adottato a carico del Sanna è esplicitato nella parte finale del provvedimento, dove si evidenzia che gli ambigui rapporti con soggetti dediti al traffico di stupefacenti, non altrimenti giustificati, hanno ragionevolmente ingenerato nel giudice della cautela il convincimento dell'agire illecito del ricorrente, convincimento consolidatosi con le successive dichiarazioni reticenti e mendaci.

3. Si è anche evidenziato, nel ricorso, che un componente del collegio che ha adottato il provvedimento impugnato era estensore dell'ordinanza genetica impositiva della misura a carico del Sanna. L'osservazione non ha rilievo nel presente ambito. Questa Corte ha avuto modo di precisare, in casi analoghi che, avendo il procedimento ex art. 314 cod. proc. pen. natura civil-processualistica, non è interessato da situazioni di incompatibilità dei giudici determinate da atti compiuti nel procedimento, dovendosi escludere l'applicazione dell'art. 34 cod. proc. pen. (cfr. in argomento Sez. 4, n. 113 del 31/01/1994, Rv. 196972 — 01: "Il procedimento di cui all'art. 314 cod. proc. pen. (riparazione per l'ingiusta detenzione) ha natura civil-processualistica ed è del tutto diverso dal processo penale da cui trae origine; pertanto non possono applicarsi ad esso, perché inconfigurabili, le situazioni di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento previste dall'art. 34 cod. proc. pen.. (Fattispecie in tema di partecipazione al procedimento "de quo" di un magistrato il quale, nel processo penale, aveva fatto parte del collegio che era stato chiamato a pronunciarsi sull'impugnazione dell'ordinanza con cui il giudice istruttore aveva rigettato l'istanza di remissione in libertà)".

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna