Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 35079/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35079/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35079/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza del 15/2/2021, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile, con procedura de plano, l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da Mafodda Mario il 2/9/2020 (data di deposito della richiesta). Il ricorrente lamentava di essere stato attinto da un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti erroneo, adottato dalla Procura di Busto Arsizio in data 25/8/06, nel quale era stata conteggiata due volte la medesima condanna alla pena di anni sei di reclusione. L'errore era riferito alla sentenza emessa in data 19/4/1982 dalla Corte d'appello di Genova, divenuta irrevocabile il 7/3/1983: la pena irrogata con tale sentenza, pari ad anni sei di reclusione oltre la multa, era stata assorbita, per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione, nella pena irrogata con successiva pronuncia della Corte d'appello di Genova del 6/6/97, irrevocabile il 25/11/98.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 315 cod. proc. pen, art. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35079/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di merito, nella ordinanza impugnata, avrebbe erroneamente individuato il giorno dal quale fare decorrere il periodo di decadenza di due anni previsto dall'art. 315 cod. proc. pen. Detto termine deve farsi decorrere dalla data di accertamento dell'errore, nel caso di specie coincidente con il provvedimento del giudice dell'esecuzione, e non con l'ultimo giorno di ingiusta detenzione, come ritenuto nel provvedimento impugnato. Nel caso in esame il termine biennale di decadenza doveva farsi decorrere dall'ordinanza del G.i.p. Tribunale di Monza, del 14/9/18 (notificata il 18/9/18, esecutiva il 6/10/2018) con cui si è accertato l'errore della duplicazione della pena.

Parole chiave

Generato dall'IA
esecuzione delle pene divieto di doppia punibilità differimento dell'esecuzione della pena concorso di domande d'estradizione violazione del principio di celerità revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 315 cod. proc. pen
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 315 cod. proc. pen.
art. 314 cod. proc. pen
310 del 25/07/1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAFODDA MARIO nato a PALMI il 19/02/1959 avverso l'ordinanza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; lette/se e le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 15/2/2021, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile, con procedura de plano, l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione presentata da Mafodda Mario il 2/9/2020 (data di deposito della richiesta). Il ricorrente lamentava di essere stato attinto da un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti erroneo, adottato dalla Procura di Busto Arsizio in data 25/8/06, nel quale era stata conteggiata due volte la medesima condanna alla pena di anni sei di reclusione. L'errore era riferito alla sentenza emessa in data 19/4/1982 dalla Corte d'appello di Genova, divenuta irrevocabile il 7/3/1983: la pena irrogata con tale sentenza, pari ad anni sei di reclusione oltre la multa, era stata assorbita, per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione, nella pena irrogata con successiva pronuncia della Corte d'appello di Genova del 6/6/97, irrevocabile il 25/11/98.

Di ciò non si era tenuto conto nel citato provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura di Busto Arsizio. Il Giudice della riparazione ha dichiarato inammissibile la domanda per essere stata tardivamente proposta. Ha osservato che, oltre alla condanna alla pena che l'istante lamenta di avere ingiustamente patito, sono passate in giudicato e sono state poste in esecuzione a suo carico numerose altre condanne, fra le quali una definitiva all'ergastolo, la cui esecuzione è iniziata il 24/9/2013. A partire da tale data, ha sostenuto la Corte di merito, è cessata la dedotta ingiusta detenzione: la domanda di riparazione sarebbe pertanto tardiva, essendo stata proposta oltre il termine di due anni dall'ultimo giorno d'ingiusta detenzione.

La Corte ha aggiunto che la domanda sarebbe destituita di fondamento anche nel merito, poiché ogni periodo di detenzione scontato dal ricorrente dopo l'ordine di esecuzione erroneo troverebbe causa in titoli detentivi legittimi.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 315 cod. proc. pen. La difesa premette che la richiesta di riparazione è stata avanzata a seguito dell'ordinanza emessa in data 14/9/18 (notificata il 18/9/18 e divenuta esecutiva il 6/10/2018) dal G.i.p. del Tribunale di Monza, che ha riconosciuto, quale giudice dell'esecuzione, l'errore in cui era incorso il P.M. della Procura di Busto 1t3 Arsizio nell'originario provvedimento di cumulo, con invito ad emettere un nuovo provvedimento di determinazione delle pene concorrenti.

La Corte di merito, nella ordinanza impugnata, avrebbe erroneamente individuato il giorno dal quale fare decorrere il periodo di decadenza di due anni previsto dall'art. 315 cod. proc. pen. Detto termine deve farsi decorrere dalla data di accertamento dell'errore, nel caso di specie coincidente con il provvedimento del giudice dell'esecuzione, e non con l'ultimo giorno di ingiusta detenzione, come ritenuto nel provvedimento impugnato. Nel caso in esame il termine biennale di decadenza doveva farsi decorrere dall'ordinanza del G.i.p. Tribunale di Monza, del 14/9/18 (notificata il 18/9/18, esecutiva il 6/10/2018) con cui si è accertato l'errore della duplicazione della pena.

Essendo stata la domanda di riparazione presentata in data 2/9/2020, il termine biennale sarebbe stato rispettato. La Corte territoriale, inoltre, sarebbe entrata nel merito della richiesta, apprezzandone la infondatezza, senza tuttavia rispettare la regola del contraddittorio. Anche con riferimento a tale parte il provvedimento sarebbe censurabile, essendo basato sulla erronea ricostruzione dei periodi di detenzione dell'istante.

3. Il P.G. con requisitoria scritta ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Ai sensi dell'art. 315 cod. proc. pen. "La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile, la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314". Il dettato della norma non contempla il caso di un illegittimo ordine di esecuzione della pena. Tuttavia è indubbio che la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione possa essere fatta valere anche in tale ambito.

Ed invero, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 310 del 25/07/1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 cod. proc. pen. «nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione».Nella pronuncia si è affermato che «la diversità della situazione di chi abbia subito la detenzione a causa di una misura cautelare, che in prosieguo sia risultata iniqua, rispetto a quella di chi sia rimasto vittima di un ordine di esecuzione arbitrario non è taFe da giustificare un trattamento così discriminatorio, al punto che la prima situazione venga qualificata ingiusta e meritevole di equa riparazione e la seconda venga invece dal legislatore completamente ignorata».

Pertanto, le vicende della fase dell'esecuzione della pena rilevano ai fini dell'applicabilità dell'istituto disciplinato dall'art. 314 cod. proc. pen., sempre che da esse derivi una ingiustizia della detenzione patita, in conseguenza di un errore dell'autorità procedente (Sez. 4, n. 30492 del 12/06/2014, Rv. 262240 - 01). Ciò premesso, si deve ritenere che il termine di decadenza, come prospettato nel ricorso, decorra dalla data in cui è divenuto non più impugnabile il provvedimento del G.i.p. Tribunale di Monza (emesso il 18/9/2018 e divenuto esecutivo il 6/10/2018) che ha accertato l'errore contenuto nel cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio e non dall'ultimo giorno di detenzione "ingiusta" patita dal ricorrente, come affermato dalla Corte di merito.

Ne consegue la tempestività dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, depositata dal Mafodda il 2/9/2020.

3. Il ricorrente muove anche censure che riguardano la forma prescelta dalla Corte di merito, che ha adottato la decisione con procedura "de plano", senza instaurazione del contraddittorio, affrontando questioni che riguardano il merito e ritenendo, anche sotto questo profilo, la domanda manifestamente infondata. Pur essendo assorbenti rispetto a tale ulteriore questione le considerazioni che precedono, dalle quali discende l'annullamento della ordinanza impugnata, deve considerarsi fondata l'ulteriore doglianza difensiva in ordine alla necessità della instaurazione del contraddittorio, avanzando la difesa rilievi in ordine alla precisa ricostruzione dei periodi di detenzione espiati dal ricorrente.

4. Da quanto precede deriva l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano. Così deciso il 2 lug