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Sentenza — n. 35077/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35077/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35077/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il difensore di Calò Emanuele ricorre avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti resa dal Gip del Tribunale di Lecce, in ordine alla cessione ed alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina. Solleva due motivi con cui rispettivamente deduce: 2.1. violazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 cod. pen., con riguardo alle somme di denaro, pari ad euro 460, rinvenute nella camera da letto e poste sotto sequestro al momento dell'arresto nella flagranza di reato. Nell'ordinanza impugnata non vi è motivazione a giustificazione della disposta confisca del denaro contante in riferimento al preteso collegamento eziologico con il reato contestato. Né detto denaro è stato qualificato come profitto del reato; 2.2. vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen. per non avere il giudice adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza di una causa di non punibilità, laddove non è stata indicata alcuna valutazione in ordine alla destinazione ad uso personale dello stupefacente.

Regesto Legislator

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art. 240 cod. pen, art. 445 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35077/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inammissibile è, invece, il secondo motivo in quanto proposto fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo quanto previsto dall'art. 448 comma 2- bis cod. proc. pen., infatti, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato atto sessuale con un detenuto appropriazione indebita di fondi reati economici sanzioni pecuniarie traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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art. 240 cod. pen
violazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 cod. pen., con riguardo alle somme di denaro, pari ad euro 460, rinvenute nella camera da letto e poste sotto sequestro al momento dell'arresto nella flagranza di reato.
art. 445 cod. proc. pen
— e la cui applicabilità è fatta espressamente salva anche in caso di patteggiamento dal comma 1 dell'art. 445 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CALO EMANUELE nato il 30/10/1986 avverso la sentenza del 19/01/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lettersentitepe conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Calò Emanuele ricorre avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti resa dal Gip del Tribunale di Lecce, in ordine alla cessione ed alla detenzione di sostanza stupefacente del tipo eroina.

2. Solleva due motivi con cui rispettivamente deduce: 2.1. violazione e vizio di motivazione in relazione all'art. 240 cod. pen., con riguardo alle somme di denaro, pari ad euro 460, rinvenute nella camera da letto e poste sotto sequestro al momento dell'arresto nella flagranza di reato. Nell'ordinanza impugnata non vi è motivazione a giustificazione della disposta confisca del denaro contante in riferimento al preteso collegamento eziologico con il reato contestato. Né detto denaro è stato qualificato come profitto del reato; 2.2. vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 129 cod. proc. pen. per non avere il giudice adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza di una causa di non punibilità, laddove non è stata indicata alcuna valutazione in ordine alla destinazione ad uso personale dello stupefacente.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che l'impugnata sentenza sia annullata con rinvio limitatamente alla confisca del denaro e che il secondo motivo di ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è meritevole di accoglimento, essendo, invece, inammissibile il secondo.

2. Deve, preliminarmente, precisarsi che l'imputazione è relativa sia alla cessione di tre dosi sia alla detenzione illecita di eroina. La confisca, disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. — e la cui applicabilità è fatta espressamente salva anche in caso di patteggiamento dal comma 1 dell'art. 445 cod. proc. pen. - presuppone (avendo esclusivo riguardo alle ipotesi che interessano ai fini della soluzione del caso di specie) che si tratti di un bene utilizzato per commettere il reato ovvero di una cosa che ne costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ai fini dell'adozione del provvedimento ablativo è dunque necessario provare la sussistenza di un nesso di pertinenzialità della res con l'illecito, in termini di strumentalità ovvero di derivazione (prodotto, profitto o prezzo).

3. Con specifico riguardo all'ablazione del denaro in caso di patteggiamento in un procedimento per violazione della legge sugli stupefacenti, costituisce principio di diritto acquisito quello secondo il quale il giudice può sottoporre a confisca facoltativa il denaro che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti, trattandosi di cose riferibili direttamente al reato, a condizione che svolga un'adeguata motivazione circa l'esistenza del nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399-01; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275-01; Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013, dep. 2014, Gambacorta, Rv. 258546-01).

4. Inammissibile è, invece, il secondo motivo in quanto proposto fuori dei casi consentiti dalla legge. Secondo quanto previsto dall'art. 448 comma 2- bis cod. proc. pen., infatti, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla disposta confisca con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio. Così deciso il 28 aprile 2021 Il C