Sentenza — n. 35075/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Bologna ha rigettato la domanda, presentata da Ibra Atnande, di riparazione per l'ingiusta detenzione patita in custodia cautelare (prima in carcere, poi agli arresti domiciliari) dal 05/04/2011 al 22/03/2012, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 314 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35075/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel suo complesso, l'ordinanza si presenta assai succinta, di talché, in considerazione delle pregresse considerazioni, essa appare carente nonché erronea nel motivare la colpa di cui all'art. 314 cod. proc. pen.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IBRA ATNANDE nato il 08/04/1970 avverso l'ordinanza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lettehatitelle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna ha rigettato la domanda, presentata da Ibra Atnande, di riparazione per l'ingiusta detenzione patita in custodia cautelare (prima in carcere, poi agli arresti domiciliari) dal 05/04/2011 al 22/03/2012, in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90.
2. L'odierno ricorrente era stato coinvolto nell'indagine perché menzionato da tale Pelumbi e dal fidanzato di questa, Edi Hornalli, quale soggetto detentore e custode della droga che la donna avrebbe spacciato il 07/03/2008 e presso il quale la predetta si recava a prendere sia la sostanza che gli strumenti da taglio. La Pelumbi, che aveva deciso di collaborare con gli inquirenti, aveva riferito di avere frequentato assieme ad Edi l'abitazione dell'Ibra (soprannominato Lopa) e che i due uomini si incontravano spesso. Dalle conversazioni intercettate tra la Pelumbi e il fidanzato Edi, aventi ad evidente oggetto la droga, emergevano i riferimenti all'Ibra (Lopa) presso la cui abitazione vi era la disponibilità dello stupefacente. Sono stati poi registrati diversi contatti tra l'Ibra (Lopa) e tale Sheqi, anch'egli imputato del reato associativo (successivamente assolto).
3. Il giudice della riparazione ha ravvisato nelle anzidette frequentazioni con i coimputati la colpa grave ostativa all'indennizzo richiesto.
4. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna ricorre il difensore dell'istante che deduce violazione dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione. In particolare, il ricorrente ha sottolineato la mancanza di consapevolezza, in capo all'Ibra, degli affari illeciti altrui e dell'assenza di riscontri probatori. La Corte territoriale ha mutuato l'interpretazione accusatoria posta a base della misura cautelare e non spiega le ragioni per le quali le frequentazioni sospette dell'Ibra non potessero trovare giustificazione in meri rapporti di amicizia.
5. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Occorre premettere che, nella prospettiva del sindacato di legittimità, è decisivo rimarcare che esso è limitato alla correttezza del ragionamento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio, mentre resta nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il proprio convincimento, la valutazione sull'esistenza e la gravità della colpa o del dolo (Sez. 4, n. 21896 del 11/04/2012, Hilario Santana, Rv. 253325). Dovendosi tener conto del fatto che va tenuta distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione.
Questi, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico- motivazionale del tutto autonomo, perché suo compito é stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione"; e, in relazione a tale aspetto della decisione, egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (in tal senso, espressamente, Sez.
U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro ed altri; più di recente, ex multis, Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952).
3. Al giudice della riparazione spetta dunque valutare, in maniera congrua e logica, e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione, la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È infatti noto che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.
Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il citto parametro dell'idquod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria.
È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.4. Ciò posto, il Collegio rileva che, nel caso di specie, la Corte territoriale non ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen. Essa, infatti, al fine di ravvisare la colpa grave dell'istante, ostativa al richiesto indennizzo, ha riferito, in particolare, di conversazioni intercorse tra la predetta Pelumbi e il suo compagno, Edi Hornalli, nonché di una telefonata dell'Ibra con Shequi Arthur, anch'egli assolto dall'imputazione associativa ascrittagli.
Le conversazioni tra la Pelumbi e l'Hornalli costituiscono gran parte delle ragioni su cui l'ordinanza reiettiva fonda la colpa dell'odierno ricorrente: si tratta, tuttavia, di conversazioni intercorse tra terze persone le quali, indipendentemente dal loro contenuto e dai riferimenti (espliciti o meno) all'Ibra, non possono evidentemente qualificarsi come colpa grave dell'istante. Né può bastare, in tal senso, una valutazione di mera verosimiglianza, quale quella esplicitamente operata dalla Corte di appello con riferimento alle chiamate ricevute dall'Ibra (Lopa) da parte di asseriti clienti che gli chiedevano di "quei due ragazzi", apoditticamente ritenuti essere Edi e tale Miri.
Nel suo complesso, l'ordinanza si presenta assai succinta, di talché, in considerazione delle pregresse considerazioni, essa appare carente nonché erronea nel motivare la colpa di cui all'art. 314 cod. proc. pen.
5. Ne consegue che la stessa debba essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio. Così deciso il 28 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il