Sentenza — n. 35073/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl difensore di Fagioli Massimo, imputato del reato di cui all'art. 590- bis cod. pen., ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ferrara ai sensi degli art. 444 ss. con la quale, applicatagli la pena concordata di mesi 3 di reclusione, veniva disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 590- bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35073/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con un unico motivo, deduce l'omessa motivazione della sentenza impugnata nel punto relativo alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, apoditticamente disposta per una durata sensibilmente superiore ai limiti edittali. Sono stati del tutto pretermessi specifici elementi a favore del ricorrente.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FAGIOLI MASSIMO nato a FERRARA il 03/10/1997 avverso la sentenza del 11/10/2019 del TRIBUNALE di FERRARAudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di Fagioli Massimo, imputato del reato di cui all'art. 590- bis cod. pen., ricorre avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ferrara ai sensi degli art. 444 ss. con la quale, applicatagli la pena concordata di mesi 3 di reclusione, veniva disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.
2. Con un unico motivo, deduce l'omessa motivazione della sentenza impugnata nel punto relativo alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, apoditticamente disposta per una durata sensibilmente superiore ai limiti edittali. Sono stati del tutto pretermessi specifici elementi a favore del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. È opportuno, preliminarmente, precisare che le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 21369/2020, la cui motivazione è stata depositata in data 17/7/2020 (PG c/ Melzani Saymon), hanno stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279349, così massimata: «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiannento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»).
5. Quanto al merito della doglianza, il Collegio reputa che il dovere motivazionale, da assolversi pur sempre in forme agili e sintetiche, in conformità alla speditezza e semplicità del rito, possa essere altresì soddisfatto attestando la sanzione non oltre la media edittale (che nel caso di specie è pari ad un anno), ove non constino specifici elementi a discarico ( Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211). Può, infatti, darsi per presupposto un ragionamento implicito di media sanzionabilità di una condotta che ha comunque cagionato lesioni gravi.
6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 febbraio 2021 Il Consigliere estensore Il Pr idente Daniela Dawan Giaci Funnu DEPO,c1TA70 N CMCE