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Sentenza — n. 35072/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 35072/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 35072/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen., il Tribunale di Rimini ha applicato a Piro Salvatore - imputato del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. - la pena concordata tra le parti, nonché la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con conseguente trasmissione degli atti alla competente Autorità amministrativa per provvedere a darvi esecuzione al passaggio in giudicato della sentenza.

Regesto Legislator

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art. 590-bis cod. pen, art. 606 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 624 cod. proc. pen; Sentenza — n. 35072/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 ss. cod. proc. pen., il Tribunale di Rimini ha applicato a Piro Salvatore - imputato del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. - la pena concordata tra le parti, nonché la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con conseguente trasmissione degli atti alla competente Autorità amministrativa per provvedere a darvi esecuzione al passaggio in giudicato della sentenza.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione reato di pirateria della strada infrazione privilegiata abbandono del procedimento per infrazione stradale divieto di condurre

Disposizioni normative citate

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art. 590-bis cod. pen
pen., il Tribunale di Rimini ha applicato a Piro Salvatore - imputato del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen
pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr.
art. 444 cod. proc. pen
285, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt.
art. 624 cod. proc. pen
Ciò detto, trattandosi di un vaglio di merito che non può essere svolto da questa Suprema Corte, si impone l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Rimini per nuovo giudizio sul punto, dovendosi, ai sensi dell'art. 624 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIRO SALVATORE nato a NICOSIA il 16/09/1979 avverso la sentenza del 04/10/2018 del TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen., il Tribunale di Rimini ha applicato a Piro Salvatore - imputato del reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. - la pena concordata tra le parti, nonché la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con conseguente trasmissione degli atti alla competente Autorità amministrativa per provvedere a darvi esecuzione al passaggio in giudicato della sentenza.

2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge per avere il giudice automaticamente disposto la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, per il reato di lesioni stradali pur in assenza delle aggravanti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 590-bis cod. pen.: automatismo illegittimo alla luce della sentenza 88/2019 della Corte Costituzionale. Evidenzia, altresì, che solo con la proposizione di tempestivo ricorso per cassazione può essere impedita la illegittima applicazione della sanzione della revoca della patente, atteso che l'eventuale incidente di esecuzione interverrebbe in un momento successivo, quando il pregiudizio per l'imputato potrebbe già essersi verificato.

3. Il ricorso è fondato.

4. È opportuno, preliminarmente, precisare che le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 21369/2020, la cui motivazione è stata depositata in data 17/7/2020 (PG d/ Melzani Saymon), hanno stabilito il seguente principio di diritto: «In caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (cfr. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, Rv. 279349, così massimata: «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»).

5. Deve rilevarsi che, nelle more del presente giudizio, è intervenuta la sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime), cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222.

La Corte Costituzionale ha così stabilito che la revoca della patente di guida non può essere "automatica", indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589-bis sia dall'art. 590-bis cod. pen., ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dai commi 2 e 3 di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del comma 1 delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi 4, 5 e 6, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto - e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada.

Nessun automatismo, dunque, ma una valutazione specifica sulla sanzione amministrativa più congrua. Il giudice dovrà valutare, a seconda delle circostanze del caso, se si debba applicare la revoca ovvero la sospensione della patente, dando della scelta operata adeguata motivazione.

6. Ciò detto, trattandosi di un vaglio di merito che non può essere svolto da questa Suprema Corte, si impone l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla disposta revoca della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Rimini per nuovo giudizio sul punto, dovendosi, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida con rinvio al Tribunale di Rimini per nuovo giudizio sul punto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 16 febbraio 2021 Il Consigliere esten