Sentenza — n. 35071/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 9 luglio 2020 la Corte di appello di Cagliari confermava la decisione del Tribunale di Oristano del 15 maggio 2019 con cui Racanelli Andrea era stato condannato alla pena di venti giorni di arresto ed euro 1.333,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 531 cod. proc. pen, art. 603 cod. proc. pen, art. 159 cod. pen; Sentenza — n. 35071/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la seconda doglianza viene eccepita inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 159, comma 1, n. 3, nonché degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen. e correlata mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della causa di sospensione della prescrizione del reato dal 20 marzo 2017 al 19 marzo 2018 - trattandosi di rinvio di udienza disposto per mera assenza del difensore -, con conseguente mancata emissione da parte della Corte di appello di sentenza ai sensi dell'art. 531 cod. proc. pen., dichiarativa dell'intervenuta prescrizione del reato.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RACANELLI ANDREA nato a SASSARI il 23/03/1989 avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio del ricorso per intervenuta prescrizione. udito il difensore Nessun avvocato presente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 luglio 2020 la Corte di appello di Cagliari confermava la decisione del Tribunale di Oristano del 15 maggio 2019 con cui Racanelli Andrea era stato condannato alla pena di venti giorni di arresto ed euro 1.333,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett.
b) e 2-sexies del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, accertato in Bosa (OR) il 5 luglio 2013 alle ore 00.15, per avere condotto un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica determinato dall'uso di sostanza alcoliche, con valori di tasso alcolemico rilevati di 0,85 g/I e 0,89 g/I, in fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e le ore 07.00.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, Racanelli Andrea deducendo quattro motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 157 cod. pen., lamentando l'errato computo del periodo di sospensione della prescrizione. Viene eccepita, inoltre, violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., deducendosi la mancata declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di secondo grado benché fosse già intervenuto il decorso della prescrizione.
Il ricorrente rileva che la Corte territoriale avrebbe errato nell'individuare il termine di prescrizione nel 19 agosto 2020 - ritenuto il termine massimo previsto per la contestata contravvenzione cui aggiungere un periodo di sospensione complessivamente pari ad 1 anno, 11 mesi e 10 giorni - per essere esso spirato il giorno 2 luglio 2020, prima della pronuncia della sentenza di appello - essendo il periodo di sospensione corretto pari ad 1 anno, 9 mesi e 23 giorni -. Non si dovrebbe, in particolare, considerare la sospensione avvenuta tra il 27 marzo e il 15 maggio 2019, in quanto ai fini del disposto rinvio dell'udienza del 27 marzo 2019 costituirebbe motivo prevalente l'assenza di un testimone impedito a comparire rispetto al contemporaneo legittimo impedimento del difensore.
Con la seconda doglianza viene eccepita inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 159, comma 1, n. 3, nonché degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen. e correlata mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza della causa di sospensione della prescrizione del reato dal 20 marzo 2017 al 19 marzo 2018 - trattandosi di rinvio di udienza disposto per mera assenza del difensore -, con conseguente mancata emissione da parte della Corte di appello di sentenza ai sensi dell'art. 531 cod. proc. pen., dichiarativa dell'intervenuta prescrizione del reato.
Con il terzo motivo viene dedotta violazione degli artt. 495, commi 2 e 4, e 603 cod. proc. pen., oltre all'art. 6, comma 3, lett.
d) CEDU, ripreso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 603 cod. proc. pen., in particolare lamentandosi la mancata decisiva escussione dell'unico testimone oculare dei fatti, non ascoltato dal giudice di merito pur in assenza di una revoca formale della prova testimoniale ammessa. Con l'ultima doglianza il ricorrente eccepisce omessa motivazione nella sentenza di primo grado delle allegazioni e produzioni difensive, oltre a violazione dell'art. 546, lett. e), cod. proc. pen. e dell'art. 6, comma 3, lett.
d) CEDU, ripreso dall'art. 111, comma 2, Cost. e dall'art. 603 cod. proc. pen. Il Racanelli lamenta, in particolare, che il giudice di prime cure non avrebbe inteso in alcun modo confutare, nella sua stringata motivazione, le produzioni, le argomentazioni e le allegazioni dedotte dalla difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato, per cui, essendo il relativo accoglimento assorbente rispetto a tutte le altre doglianze dedotte, deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
2. La Corte di appello ha, infatti, errato nel computare tra i periodi di sospensione della prescrizione quello compreso tra il 27 marzo e il 15 maggio 2019. Per come correttamente rilevato dal ricorrente, l'udienza dibattimentale del 27 marzo 2019 era stata rinviata sia per legittimo impedimento del difensore che per assenza di un testimone impedito a comparire. Tale specifica ipotesi processuale trova disciplina nel principio, reiteratamente affermato da questa Corte, per cui, in tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad "esigenze di acquisizione della prova" (art. 304, comma primo, lett. a, cod. proc. pen.), la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art. 159 cod. pen. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione (così, espressamente, Sez. 5, n. 49647 del 02/10/2009, Delli Santi, Rv. 245823-01, con riferimento ad una fattispecie - identica a quella in esame - in cui il rinvio era stato disposto sia per impedimento del difensore che per l'escussione di un teste assente; cfr. pure, in termini conformi, Sez. 3, n. 26429 del 01/03/2016, Bellia e altro, Rv. 267101-01;
Sez. 6, n. 41557 del 05/10/2005, Mele, Rv. 232835-01). Nel medesimo solco interpretativo è stato, quindi, affermato che nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro al giudice, deve accordarsi la prevalenza a quello riferibile al giudice e pertanto il rinvio non determina la sospensione del corso della prescrizione (così: Sez. 5, n. 36990 del 24/06/2019, Levita, Rv. 277533-01; Sez. 2, n. 11559 del 09/02/2011, De Rinaldis, Rv. 249909-01).3. Applicando gli indicati principi al caso di specie, ben si comprende, allora, come non si potesse computare tra i periodi di sospensione della prescrizione quello compreso tra il 27 marzo e il 15 maggio 2019, considerato che il differimento dell'udienza del 27 marzo 2019 era stato disposto per una duplice causale (assenza di un testimone impedito a comparire e legittimo impedimento del difensore) che precludeva la possibilità di sospendere la prescrizione, stante la prevalenza della causa di rinvio connessa all'esigenza di acquisizione della prova rispetto a quella prevista dall'art. 159 cod. pen.
Escludendo l'indicato periodo da quello complessivo della sospensione della prescrizione, risulta corretto, allora, il computo effettuato dal Racanelli in ricorso (data commissione reato = 5 luglio 2013 + termine massimo di 5 anni di prescrizione della contravvenzione = 5 luglio 2018 + sospensione della prescrizione di 1 anno, 9 mesi e 23 giorni per adesione del difensore ad astensione collettiva da partecipazione alle udienze = 28 aprile 2020 + sospensione di 64 giorni ex art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. n. 27 del 2020 = 2 luglio 2020), per cui il termine di prescrizione del reato era effettivamente spirato il giorno 2 luglio 2020, anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado.
4. Tale decisione deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, risultando maturata la prescrizione del reato prima della sua pronuncia, peraltro non ravvisandosi la ricorrenza di condizioni idonee a consentire una statuizione assolutoria di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di merito nella sentenza impugnata. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Alessandro D'Andrea Patre= DEPOO