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Sentenza — n. 35069/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for two defendants but annuls one's sentence for lack of factual guilt.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35069/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeals of Caruso Rocco and Linguanti Alfio inadmissible while annulling Maria Iacono's sentence without remittal. The defendants argued for reduced sentences based on generic mitigating circumstances, but the court found their claims unfounded. Iacono's conviction was overturned because the evidence proved she did not commit the crime, whereas the other two were found guilty.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 62 n. 6 cod. pen.: The court must annul a conviction if the facts do not support the defendant's guilt, but dismiss appeals challenging the application of generic mitigating circumstances if the lower court's reasoning is logical and congruent.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal lack of factual guilt generic mitigating circumstances concurrent criminal liability procedural economy criminal appeal cassation logical congruence of reasoning condotta colpevole

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
sul presupposto che le dichiarazioni confessorie da costui rese erano già state valutate ai fini del riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., senza che nessun altro elemento favorevole potesse essere ravvisato a suo vantaggio.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
art. 102 c.p
udito il difensore E' presente l'avvocato DANIELE CARDENIA del foro di LATINA in sostituzione dell'avvocato TRAVERSA ALBERTO del foro di SIRACUSA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.
art. 62-bis cod. pen
Il ricorrente ritiene che il giudice di seconde cure avrebbe errato nell'escludere la configurabilità del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come implicitamente avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso
Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro
Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CARUSO ROCCO nato a CATANIA il 15/04/1982 LINGUANTI ALFIO nato il 05/03/1968 IACONO MARIA nato a LENTINI il 25/01/1981 avverso la sentenza del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di CARUSO ROCCO.

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di LINGUANTI ALFIO. Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio del ricorso proposto nell'interesse di IACONO MARIA per non aver commesso il fatto. udito il difensore E' presente l'avvocato DANIELE CARDENIA del foro di LATINA in sostituzione dell'avvocato TRAVERSA ALBERTO del foro di SIRACUSA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza, in difesa di CARUSO ROCCO, LINGUANTI ALFIO e IACONO MARIA che illustrando i motivi dei ricorsi insiste per il loro accoglimento.RITENUTO IN FATTO 1.

Con sentenza dell'8 novembre 2019 la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia del Tribunale di Ragusa del 3 luglio 2014 con cui Caruso Rocco, Linguanti Alfio e Iacono Maria, in esito a celebrazione di giudizio abbreviato, erano stati, rispettivamente, condannati: Caruso Rocco e Linguanti Alfio alla pena di anni uno di reclusione ed euro 400,00 di multa, Iacono Maria alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 e 7 cod. pen., perché, in concorso tra loro ed al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si erano impossessati di un'autovettura, e di oggetti e valori in essa custoditi, di proprietà di Cerruto Concetta ed in uso a Stissi Bruno Alberto, che l'aveva lasciata parcheggiata, regolarmente chiusa a chiave, in una pubblica via di Modica (RG); con le aggravanti di aver commesso il fatto usando violenza sulla portiera e sul quadro di accensione dell'autovettura esposta per necessità alla pubblica fede e con la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale per Caruso Rocco e Linguanti Alfio.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione Caruso Rocco, Linguanti Alfio e Iacono Maria, a mezzo del loro difensore, deducendo tre motivi di doglianza. Con il primo viene eccepita mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità di Caruso Rocco e Iacono Maria. Lamentano, infatti, i ricorrenti che dalla lettura del provvedimento gravato non risulterebbero elementi idonei a configurare la loro responsabilità penale, anche tenuto conto delle dichiarazioni confessorie rese nell'immediatezza da parte del Linguanti, dichiaratosi unico autore del perpetrato furto.

Non sarebbe, infatti, sufficiente a configurare la partecipazione concorsuale del Caruso il fatto che il medesimo sia stato trovato alla guida dell'autovettura rubata, senza le chiavi di accensione e a poche ore dal furto, considerato che tali emergenze probatorie ben potrebbero consentire una ricostruzione fattuale alternativa, per cui l'imputato poteva trovarsi a condurre incautamente l'automobile, consapevole della sua provenienza illecita, pur non avendo partecipato alla realizzazione del furto. Tali considerazioni risulterebbero ancor più incisive ove riferite alla posizione della Iacono, ritenuta responsabile solo per essere la compagna del Caruso e per essere stata trovata nei sedili posteriori dell'auto al momento del controllo delle Forze dell'Ordine.

Ciò è apparso sufficiente alla Corte di appello per poter affermare che «non vi sono ragioni per ritenere che ella non abbia concorso nel furto appena perpetrato, avendo peraltro sull'auto oggetti personali», con argomentazione che la Iacono contesta in quanto, attraverso essa, sarebbe stata di fatto operata un'illegittima inversione dell'onere della prova, imponendo alla difesa di fornire elementi probatori idonei a dimostrare l'estraneità della prevenuta rispetto all'integrazione del contestato delitto.Le dichiarazioni confessorie del Linguanti e del Caruso avrebbero dovuto indurre a ritenere la Iacono solo una passeggera, trasportata in un'autovettura da altri rubata e di cui non aveva in alcun modo il possesso.

Con la seconda doglianza il Linguanti eccepisce vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, giustificate dalla confessione da lui effettuata. Il ricorrente ritiene che il giudice di seconde cure avrebbe errato nell'escludere la configurabilità del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. sul presupposto che le dichiarazioni confessorie da costui rese erano già state valutate ai fini del riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen., senza che nessun altro elemento favorevole potesse essere ravvisato a suo vantaggio.

A dire del ricorrente, infatti, vi sarebbe stata un'erronea commistione tra la ratio giustificatrice della concessione dell'attenuante della riparazione del danno e quella delle generiche, e cioè tra istituti caratterizzati da elementi strutturali e logiche applicative del tutto differenziate tra loro. Con l'ultimo motivo viene lamentata la mancata formulazione, in sede di merito, di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti rispetto a tutti e tre gli imputati. Il comportamento collaborativo e la piena confessione resa dal Caruso e dal Linguanti, oltre allo stato di incensuratezza ed al minor contributo causale offerto dalla Iacono, avrebbero dovuto favorire, infatti, un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, da esprimersi ai sensi dell'art. 69, comma 2, cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il proposto ricorso è manifestamente infondato con riguardo alle posizioni di Caruso Rocco e Linguanti Alfio, mentre è meritevole di accoglimento nei confronti di Iacono Maria, rispetto alla quale deve essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per non aver commesso il fatto.

2. Con l'introduttivo motivo gli imputati Caruso e Iacono hanno eccepito la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nella ritenuta carenza di elementi idonei a configurare la loro responsabilità penale. 2.1. La doglianza è manifestamente infondata rispetto alla posizione di Caruso Rocco, in quanto la Corte territoriale, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente, ha evidenziato, con motivazione pienamente logica e congrua, la sussistenza di plurimi elementi fattuali da cui desumere la compartecipazione concorsuale del prevenuto all'integrazione della condotta criminosa.Assumono, al fine, particolare rilievo: il tentativo dell'imputato, rinvenuto alla guida dell'autovettura rubata, di allontanarsi ed evitare il controllo delle Forze dell'Ordine; la dimostrata incapacità di esplicare a chi appartenesse l'auto, rendendo dichiarazioni palesemente non veritiere; l'impossibilità del prevenuto di fornire la chiave di accensione del mezzo; il rinvenimento all'interno dell'auto di un grimaldello-spadino (solitamente utilizzato per forzare le serrature ed i quadri di accensione delle automobili); la conclusiva ammissione confessoria di aver poco prima sottratto l'auto.

Né, d'altro canto, rispetto alla rappresentata valutazione delle emergenze probatorie - logicamente considerate dai giudici di merito come espressive della sua penale responsabilità - il ricorrente ha mai saputo proporre una diversa ricostruzione della vicenda fattuale che, senza determinare un'illegittima inversione dell'onere della prova, potesse ipoteticamente consentire di escludere la sua partecipazione al delitto. Nessun rilievo assumono, poi, le dichiarazioni confessorie rese da parte del Linguanti, considerato che, per come correttamente osservato dal giudice di seconde cure, «la circostanza che il Lin guanti abbia successivamente in Caserma ammesso la propria responsabilità e si sia dichiarato unico autore del delitto non appare utile ai fini invocati, poiché gli elementi fattuali sopra evidenziati depongono in modo evidente anche per l'affermazione della penale responsabilità del Caruso». 2.2.

Il motivo di ricorso appare, invece, fondato con riferimento alla posizione di Iacono Maria. I giudici merito hanno ritenuto anche a lei ascrivibile la condotta criminosa sul presupposto della comprovata sua compartecipazione all'integrazione del furto, in particolar modo desunta dal fatto che: l'imputata, compagna del Caruso, era stata rinvenuta in orario notturno, poco dopo l'effettuazione del furto, seduta in un'auto all'evidenza rubata - in quanto priva di chiavi di accensione -; all'interno dell'auto, posizionati al suo fianco, erano stati trovati diversi oggetti di sua appartenenza (stereo per automobile, CD, carica batteria per telefonini da auto), a conferma della chiara non occasionalità della sua presenza.

Orbene, rispetto al giudizio di colpevolezza espresso nei confronti della Iacono il Collegio ritiene non esente da censure l'apparato argomentativo utilizzato da parte dei giudici di merito, osservato che sia il Tribunale che la Corte di appello non hanno approfondito la decisiva questione afferente all'individuazione del contributo causale concretamente offerto dall'imputata. Come correttamente osservato in ricorso, costei potrebbe aver avuto cognizione della provenienza furtiva dell'auto, su cui aveva anche posizionato alcuni suoi beni, senza, tuttavia, aver fornito contributo alcuno alla preventiva condotta di illecita acquisizione.

La mera conoscenza dell'altrui attività criminosa, infatti, non implica di per sé l'attribuzione di responsabilità a titolo concorsuale, dovendosi verificare l'esistenza di un comportamento idoneo a incidere sulla dinamica dell'illecito.Deve, in proposito, essere ribadito il principio per cui, ai fini della configurabilità del concorso di persone, è necessario un contributo causale, seppure in termini minimi di "facilitazione" della condotta delittuosa, mentre la semplice conoscenza o anche l'adesione morale, l'assistenza inerte e senza iniziative a tale condotta non realizzano la fattispecie concorsuale (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna e altro, Rv. 264454- 01).

La distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata, pertanto, nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo causale alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un consapevole contributo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente. Ritenere, nel caso di specie, che la Iacono fosse a conoscenza della provenienza furtiva dell'auto non è certo sufficiente a giustificarne l'affermazione di penale responsabilità, essendo necessario stabilire, in ragione di tale presupposto, in che cosa si sia concretizzato il contributo causale da lei offerto.

La sentenza gravata non ha in alcun modo esplicato tale fondamentale aspetto, conseguentemente inducendo al suo annullamento senza rinvio, con riguardo alla posizione della Iacono, per non aver commesso il fatto.

3. Con riferimento, poi, al secondo motivo di ricorso, il Collegio osserva come la, sia pur stringata, motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di seconde cure ha ritenuto di negare al Linguanti il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., in particolar modo dando rilievo alla recidiva contestatagli. Trattasi di motivazione priva di vizi logici, coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianze difensive, nella sostanza limitatesi a riproporre quelle già avanzate in sede di appello in punto di mancata adeguata considerazione della confessione resa, di fatto invocando una rivalutazione di elementi estranei ai limiti della cognizione del giudice di legittimità e comunque inidonei a far ritenere il mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. quale conseguenza di un arbitrio o di un ragionamento illogico - tale non potendosi considerare la presunta commistione, dedotta dal ricorrente, tra la ratio giustificatrice della concessione dell'attenuante della riparazione del danno e quella delle generiche -.

Il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificato da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caddi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come implicitamente avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen.

In tema di attenuanti generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione 4 09--- prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr.

Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01).

4. Il medesimo giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, infine, anche con riferimento all'ultimo motivo dedotto dal Caruso e dal Linguanti — non essendo oramai più considerabile la doglianza della Iacono in ragione del disposto accoglimento del primo ed assorbente motivo di ricorso - riguardante il mancato riconoscimento, in loro favore, delle circostanze attenuanti in termini di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. Risulta, infatti, del tutto logica e congrua, nonché priva di vizio alcuno, la motivazione con cui il giudice di secondo grado ha deciso di non applicare la prevalenza, rispetto alle contestate aggravanti, dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. riconosciuta al Caruso ed al Linguanti - così mantenendo il giudizio in termini di equivalenza - in particolar modo ritenendo di non poter ravvisare «ulteriori elementi positivamente valutabili oltre quelli già presi in considerazione dal giudice di primo grado e dovendosi ritenere le pene irrogate congrue tenuto conto delle modalità del fatto».

Trattasi di decisione attinente al merito, che, a fronte di una motivazione congruamente e logicamente espressa, non può essere oggetto di censura da parte di questo giudice di legittimità.

5. Il ricorso, conclusivamente, deve essere accolto nei riguardi di Iacono Maria, rispetto alla quale la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per non aver commesso il fatto, mentre deve essere dichiarato inammissibile nei confronti di Caruso Rocco e Linguanti Alfio, con conseguente condanna di tali ultimi al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Iacono Maria per non aver l'imputata commesso il fatto. Dichiara inammissibili i ricorsi di Caruso Rocco e Linguanti Alfio e li condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 se