Sentenza — n. 35068/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 15 gennaio 2020 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Como del 27 novembre 2017 con cui Colella Zelindo era stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 5 e 6 cod. pen., perché, in concorso con Martinelli Michele e Verdi Salvatore (giudicati separatamente), al fine di trarne profitto, si era impossessato di alcuni bagagli posti all'interno di un'autovettura di proprietà di Eleuteri Rosario, parcheggiata in un'area di servizio autostradale, in particolare appropriandosi, dopo aver frugato tra i bagagli, di due borsoni contenenti beni di valore - un personal computer, due telecamere ed una fotocannera - caricati all'interno di una Fiat Panda in suo uso, per poi darsi a precipitosa fuga a piedi dopo essere stati scoperti dalla persona offesa, che allertava la Polizia Stradale, così favorendo l'arresto del Martinelli e del Verde; con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre persone, su bagagli di viaggiatori deposti all'interno di un autoveicolo e con la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 2, n. 1 e 2 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625 cod. pen, art. 110 cod. pen, art. 63 cod. pen; Sentenza — n. 35068/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Privo di ogni fondamento è, invece, il secondo motivo, con cui il ricorrente ha eccepito difetto di correlazione tra accusa e sentenza, per avere il capo di imputazione descritto la sola condotta posta in essere dai complici Martinelli e Verde, senza effettuare riferimento alcuno al contributo concorsuale da lui materialmente offerto. Trattasi, invero, di una lettura parziale e del tutto erronea, considerato che l'imputazione - pur non direttamente indicando l'effettuato svolgimento delle mansioni di "palo" - ha in modo chiaro precisato, in piena aderenza ai dettami previsti dall'art. 110 cod. pen., la sussistenza di una compartecipazione materiale prestata dal ricorrente all'azione criminosa dei suoi due complici, di cui è stata data ampia e dettagliata rappresentazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COLELLA ZELINDO nato a NAPOLI il 08/07/1974 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore Nessun avvocato presente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15 gennaio 2020 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Como del 27 novembre 2017 con cui Colella Zelindo era stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 5 e 6 cod. pen., perché, in concorso con Martinelli Michele e Verdi Salvatore (giudicati separatamente), al fine di trarne profitto, si era impossessato di alcuni bagagli posti all'interno di un'autovettura di proprietà di Eleuteri Rosario, parcheggiata in un'area di servizio autostradale, in particolare appropriandosi, dopo aver frugato tra i bagagli, di due borsoni contenenti beni di valore - un personal computer, due telecamere ed una fotocannera - caricati all'interno di una Fiat Panda in suo uso, per poi darsi a precipitosa fuga a piedi dopo essere stati scoperti dalla persona offesa, che allertava la Polizia Stradale, così favorendo l'arresto del Martinelli e del Verde; con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre persone, su bagagli di viaggiatori deposti all'interno di un autoveicolo e con la recidiva ai sensi dell'art. 99, comma 2, n. 1 e 2 cod. pen.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione Colella Zelindo, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza. Con il primo viene eccepita violazione di legge per errata interpretazione degli artt. 56 e 624 cod. pen. Il ricorrente contesta la decisione con cui la Corte territoriale, a fronte di identica doglianza, aveva ritenuto realizzato il pieno impossessamento dei beni sottratti da parte degli imputati, fino al momento dell'intervento della persona offesa. Per il Colella, invece, la loro condotta aveva integrato la sola fase preventiva della sottrazione, ma non già quella del definitivo impossessamento delle cose poste all'interno dell'autovettura, invero mai entrate nella loro piena signoria per l'intervento interruttivo effettuato dalla vittima, dopo aver osservato e vigilato sullo svolgimento dell'azione criminosa.
In ossequio all'interpretazione resa dalla giurisprudenza di legittimità, si determinerebbe, allora, la configurazione del furto solo a titolo di tentativo, e non già di reato consumato. Con la seconda doglianza viene dedotto vizio di motivazione in relazione agli artt. 552 e 546 cod. proc. pen. Il ricorrente eccepisce un difetto di correlazione tra accusa e sentenza, già lamentato in sede di appello, sul presupposto che il capo di imputazione non avrebbe descritto in modo specifico la condotta a lui ascrivibile, essendo stato solo indicato che costui aveva agito in concorso con il Martinelli ed il Verde, di cui, invece, era stata puntualmente rappresentata l'attività criminosa svolta.
Non viene, in particolare, precisata la contribuzione offerta dal Colella, che, per come indicato in sentenza, era stata individuata nello svolgimento delle funzioni di "palo", tenuto al controllo dell'area circostante.Con l'ultimo motivo viene lamentata la violazione degli artt. 63, 99 e 625 cod. pen. Sempre ribadendo una doglianza già eccepita in appello, il Colella deduce, in punto di pena, che vi sarebbe stata violazione del disposto dell'art. 63, comma 4, cod. pen., dettato a disciplina delle ipotesi di aumento per concorso di circostanze ad effetto o efficacia speciale, avendo i giudici di merito illegittimamente computato un doppio aumento di pena, in applicazione delle circostanze di cui all'art. 625 cod. pen. e 99, comma 2, cod. pen.
Il fatto che, nel caso di specie, fosse stata contestata una circostanza aggravante ad effetto speciale (art. 99, comma 2, n. 1 e 2 cod. pen.) ed una ad efficacia speciale (art. 625 n. 5 e 6 cod. pen.) avrebbe dovuto indurre all'applicazione del criterio mitigatore di cui all'art. 63, comma 4, cod. pen., facendo riferimento alla sola pena stabilita per la circostanza più grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso è parzialmente fondato, dovendo trovare accoglimento la doglianza dedotta con il primo motivo.
2. Il Collegio ritiene, infatti, che la condotta concorsualmente imputabile al ricorrente non abbia travalicato il limite del tentato furto, non essendo mai giunta all'integrazione della fattispecie consumata. Ciò appare evincibile dalla stessa modalità con cui il giudice di prime cure ha descritto la perpetrata azione criminosa, specificando che la persona offesa, nell'uscire dell'autogrill, «notava un uomo che rovistava nel vano bagagli posteriore della sua auto, mentre un altro stava caricando due valigie - contenenti gli oggetti di valore elencati nel capo di imputazione - su un'autovettura Panda parcheggiata a fianco, targata EN810EF.
Eleuteri - persona evidentemente dotata di particolare prontezza di riflessi - riusciva ad estrarre le chiavi della Panda dal quadro di accensione, recuperando la refurtiva» ed inducendo i malviventi alla fuga. Risulta evidente, pertanto, come, alla stregua dell'azione delittuosa così descritta, se può ritenersi integrata la preventiva condotta di sottrazione dei beni della vittima, non si può, allo stesso modo, ritenere conclusa la successiva fase di innpossessamento della refurtiva, indispensabile ai fini della consumazione del delitto, atteso che la persona offesa è intervenuta ad interrompere l'iter criminis mentre ancora uno dei complici stava rovistando nel vano bagagli della sua autovettura e l'altro stava procedendo a caricare i già sottratti beni all'interno della Panda in uso ai malviventi.
L'intervento della vittima, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, ha, quindi, fattualmente impedito la realizzazione di una signoria piena sui beni da parte degli imputati, invero mai entrati, neppure per un lasso temporale minimo, nel possesso autonomo, definitivo ed incontrastato della refurtiva.Il perpetrato crimine, poi, deve essere configurato come tentativo anche in applicazione del criterio discretivo tra furto consumato e fattispecie tentata individuato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016-01;
Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266-01; Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, P.G. in proc. Prevete e altro, Rv. 261186-01) nell'uscita o meno del bene oggetto di furto dalla sfera di vigilanza e controllo del soggetto passivo, che nel primo caso produce l'impossessamento della res furtiva da parte dell'agente, che ne consegue l'autonoma disponibilità, sia pur per breve tempo, recidendo il legame tra il legittimo detentore e la cosa sottratta, mentre nella seconda ipotesi la possibilità dell'intervento a difesa del possesso da parte del soggetto passivo o di persone a lui riferibili, a causa del permanere del controllo del titolare del diritto nei modi indicati, impedisce il perfezionamento dell'impossessamento da parte del soggetto agente.
Il fatto che, per come diffusamente esplicato, l'azione criminosa sia stata interrotta dall'intervento della vittima, mai del tutto privatasi della possibilità di vigilare e controllare i suoi beni, impedendone l'impossessamento da parte degli imputati, necessariamente configura il crimine a livello di conato, e non già di ipotesi consumata, conformemente a quando dedotto da parte del Colella in ricorso.
3. Privo di ogni fondamento è, invece, il secondo motivo, con cui il ricorrente ha eccepito difetto di correlazione tra accusa e sentenza, per avere il capo di imputazione descritto la sola condotta posta in essere dai complici Martinelli e Verde, senza effettuare riferimento alcuno al contributo concorsuale da lui materialmente offerto. Trattasi, invero, di una lettura parziale e del tutto erronea, considerato che l'imputazione - pur non direttamente indicando l'effettuato svolgimento delle mansioni di "palo" - ha in modo chiaro precisato, in piena aderenza ai dettami previsti dall'art. 110 cod. pen., la sussistenza di una compartecipazione materiale prestata dal ricorrente all'azione criminosa dei suoi due complici, di cui è stata data ampia e dettagliata rappresentazione.
Questa Corte ha più volte esplicato, anche nel suo più autorevole consesso, come, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (così, espressamente, Sez.
U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01; ma cfr. anche, in termini conformi: Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addio e altri, Rv. 265946-01; Sez. 4, n. 10103 del 15/01/2007, Granata e altri, Rv. 236099-01).La nozione strutturale di "fatto" contenuta nelle disposizioni di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. va, perciò, coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice), risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli, Rv. 257015-01).
Tutto ciò non è dato ravvisare nella fattispecie in esame, risultando comprovato, invero già dalla sola lettura della sentenza di primo grado, che il Colella ha certamente avuto modo di difendersi rispetto al "fatto" specificamente contestatogli, avendo avuto cognizione piena dei motivi di contribuzione concorsuale contestatigli, consistiti nell'aver messo a disposizione la Fiat Panda (intestata al di lui padre) utilizzata per caricare i bagagli sottratti - circostanza espressamente indicata nel capo di imputazione -, nell'essere stato presente sui luoghi, nell'aver inviato frequenti contatti telefonici ai suoi due complici, e nell'aver svolto, quindi, il ruolo di "palo", con la specifica funzione di controllo dell'area circostante.
Nessuna lesione del diritto defensionale è, dunque, configurabile nel caso di specie, così come nessuna specifica violazione delle disposizioni previste dagli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.
4. Con riguardo, infine, alla residua doglianza, il Collegio rileva come, trattandosi di questione direttamente inerente alla quantificazione della pena, essa debba essere ritenuta assorbita dal disposto accoglimento del primo motivo di ricorso, e della conseguente diversa qualificazione dell'imputazione riferita al Colella. Non può non osservarsi, tuttavia, come la stessa debba comunque essere considerata infondata, avendo il giudice di merito effettuato una corretta applicazione dei parametri dettati dall'art. 63 cod. pen. per la determinazione della pena in caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto e/o ad efficacia speciale.
5. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano, altra Sezione, per nuovo giu