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Sentenza — n. 35067/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for aggravated theft, rejecting the 'prank' defense based on objective facts.

Numero d'incarto Sentenza — n. 35067/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Francesco Feretti's appeal against a second-instance conviction for aggravated theft. While the first instance court acquitted the defendants based on their drunken confessions claiming the theft was merely a prank, the appellate court overturned this by analyzing objective evidence such as the vehicle's transport over ten kilometers and the collision with police. The court ruled that these facts logically disproved the subjective intent of a joke and established the specific intent required for the aggravated crime.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.: The appellate court may overturn a first-instance acquittal by conducting a comprehensive logical analysis of all evidence to demonstrate that the defendant's subjective intent was not merely a prank but a profit-seeking motive, thereby validating the conviction for aggravated theft.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated theft subjective intent prank defense appellate review objective evidence specific intent criminal liability accuse di truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 110 c.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FERETTI FRANCESCO nato a BRESCIA il 04/06/1964 avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato SIMEONE LAURA del foro di BRESCIA in difesa di FERETTI FRANCESCO che, riportandosi ai motivi del ricorso, insiste per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 novembre 2019 la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza di assoluzione emessa, dopo giudizio abbreviato, dal Tribunale di Brescia il 20 aprile 2016, dichiarava Feretti Francesco e Gariup Augustin Bruno responsabili del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., condannandoli alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, per avere in concorso tra loro, al fine di trarne profitto, mediante violenza consistita nel manomettere il blocco d'accensione, asportato una macchina operatrice semovente del valore di euro 20.000,00, di proprietà della Società Edil Sei Costruzioni di Pozzolengo, parcheggiata nei pressi di un cantiere sito in Pozzolengo, con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza su cose esposte alla pubblica fede e la recidiva specifica e reiterata per entrambi gli imputati.

2. Il giudice di primo grado aveva escluso la responsabilità degli imputati sulla scorta delle dichiarazioni, ampiamente confessorie, da costoro rese nell'immediatezza dell'arresto, nell'ambito delle quali avevano precisato di aver rubato la ruspa solo per divertimento, essendo entrambi ubriachi. Tale versione era risultata credibile al Tribunale sul presupposto che: il bene sottratto era una ruspa, e cioè un mezzo non idoneo a passare inosservato ovvero a garantire il conseguimento del fine di profitto - in quanto non agevolmente rivendibile, né per intero né smontato in singoli pezzi -; il bene rubato era stato condotto in zona diversa dal luogo ove il Feretti aveva un'autofficina, in cui poter nascondere, eventualmente, la ruspa. Considerando, pertanto, il gesto come un'azione goliardica, commessa ioci causa, era risultato carente il dolo specifico necessario ad integrare il contestato delitto di furto aggravato.

3. La Corte di appello di Brescia, adita a seguito di impugnazione proposta dalla locale Procura Generale, sovvertiva il giudizio di primo grado, ritenendo che, alla stregua di una rilettura di tutte le acquisite emergenze processuali - ed in particolare degli accertamenti effettuati dai verbalizzanti e delle dichiarazioni confessorie rese da parte degli imputati -, fosse possibile desumere la sussistenza di plurimi elementi rappresentativi della colpevolezza dei due prevenuti. Per la Corte territoriale, infatti, era possibile ravvisare la ricorrenza dell'elemento soggettivo, stante la configurabilità del fine di profitto, desumibile da elementi fattuali e logici del tutto trascurati dal giudice di primo grado.

L'asserita finalità scherzosa della sottrazione era, in particolare, da ritenersi smentita dal fatto che la ruspa - peraltro di proprietà di soggetto a loro sconosciuto - era stata avviata forzando il quadro di accensione e collegando i fili elettrici, per poi essere condotta per un lungo tratto (10 chilometri) in un altro Comune ed essere occultata presso una cascina abbandonata.4. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione Feretti Francesco, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo viene eccepito vizio di motivazione per il mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., nella valutazione della presenza di una penale responsabilità a carico dell'imputato.

Lamenta il ricorrente che la pronuncia assolutoria di primo grado sarebbe stata sovvertita in ragione di una diversa valutazione di prove dichiarative decisive senza procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale, quindi operando una mera rilettura "cartolare" del fascicolo processuale non consentita dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, anche nel suo più autorevole consesso. Nel caso di specie, in particolare, la Corte territoriale avrebbe ritenuto la colpevolezza degli imputati dopo aver completamente rivalutato la credibilità della loro versione dei fatti, operandone una ricostruzione alternativa, fortemente critica del loro portato narrativo e del credito espresso dal giudice di primo grado, senza procedere alla necessaria rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Con il secondo motivo viene dedotta violazione di legge, in riferimento all'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per essere stato oggetto di scrutinio un punto della sentenza non espressamente impugnato dalla Procura Generale. Per il ricorrente, infatti, la Corte territoriale avrebbe travalicato il limite dei suoi poteri occupandosi di un punto della decisione di primo grado, relativo alla ricostruzione della condotta degli imputati, mai impugnato dalla Procura Generale, che nel proprio atto di appello si era limitata a criticare il giudizio espresso dal Tribunale circa l'assenza in capo ai prevenuti dell'elemento soggettivo del reato.

La pronuncia di condanna, pertanto, prescindendo da ogni rivalutazione dell'elemento soggettivo, avrebbe illegittimamente operato una nuova ricostruzione della dimensione fattuale della condotta, e quindi una nuova (e diversa) definizione dell'elemento oggettivo del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, infatti, questa Corte ritiene che il giudice di secondo grado abbia fatto buon governo delle risultanze processuali, riconoscendo, con motivazione del tutto pertinente e congrua, oltre che coerente con il portato probatorio acquisito, la ricorrenza di profili di responsabilità penale in capo all'imputato, in particolare accertando, con adeguato costrutto logico giuridico, che l'avvenuto (ed incontestato) impossessamento della macchina operatrice semovente non era stato affatto effettuato con finalità goliardica, bensì allo scopo di conseguire un profitto.3.

Rispetto a tale conclusione non appare conducente quanto eccepito dal ricorrente con il primo motivo, con cui è stato lamentato che il sovvertimento della pronuncia assolutoria di primo grado sarebbe avvenuto all'esito di una diversa valutazione di prove dichiarative decisive senza rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in spregio alla norma dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e all'interpretazione reiteratamente espressa da parte di questa Corte di legittimità (cfr. Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785-01; Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488-01).

Nel caso di specie, infatti, non è dato ravvisare la violazione dei principi enunciati da parte delle Sezioni Unite, avendo il giudice di secondo grado accolto l'appello del Procuratore Generale unicamente sulla scorta di una compiuta analisi di tutto il compendio in atti, e quindi anche del contenuto delle prove dichiarative, non apparse, tuttavia, connotate da quel carattere di decisività che ne rende indispensabile la rinnovazione. Per come esplicato dal Supremo Collegio, la necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche di ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa - nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione - richiede, quale presupposto indefettibile, che tale prova risulti decisiva, nel senso, cioè, che, sulla base della sentenza di primo grado, abbia determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, ove espunta dal complesso del materiale probatorio si riveli potenzialmente idonea ad incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa "proscioglimento-condanna" (così, espressamente, Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488-01). Non possono essere considerate tali, pertanto, le dichiarazioni rese dagli imputati nel giudizio di primo grado, essendo palese come il sovvertimento dell'esito assolutorio non sia stato la conseguenza di una diversa valutazione delle suddette prove dichiarative, bensì una differente analisi logico giuridica dei fatti, per come emersi dall'istruttoria svolta in prime cure, sulla base di apporti dichiarativi già presenti agli atti che il Tribunale o aveva omesso di considerare ovvero aveva interpretato in maniera illogica, non qualificandone correttamente la loro rilevanza giuridica.

4. Argomentazioni varie, infatti, hanno consentito alla Corte territoriale di escludere che la sottrazione e l'impossessamento della ruspa fosse avvenuto solo ioci causa. Diversi riscontri presenti in atti, valutati nella loro interezza ed in maniera logica, hanno, invece, fatto ritenere al giudice di secondo grado, seguendo un ragionamento adeguato e coerente, che l'asportazione del mezzo fosse avvenuta per indubbie finalità di profitto. La Corte di appello non si è limitata a disattendere, perché in contrasto con il notorio ed in quanto illogiche, le argomentazioni specificamente espresse dal primo giudice a supporto della ritenuta goliardia del perpetrato furto, ma ha soprattutto evidenziato aspetti, già acquisiti nel giudizio di primo grado e non adeguatamente considerati da parte del Tribunale, che hanno reso oltremodo inverosimile la ritenuta versione dello scopo scherzoso nel compimento del gesto criminoso.

Sono state, in particolare, considerate antiteche rispetto al fine ioci causa le circostanze per cui: la macchina operatrice semovente era stata messa in moto forzando il quadro di accensione e collegando i fili elettrici; la ruspa era stata condotta per circa dieci chilometri in un altro Comune, anche percorrendo strade sterrate, per essere poi nascosta tra la vegetazione in una cascina abbandonata; non era stata effettuata nessuna telefonata al proprietario per consentirgli di recuperare il mezzo sottratto; gli imputati neppure conoscevano il nominativo del proprietario della ruspa.

Altresì di rilievo è apparsa, poi, la troncante circostanza, del tutto non considerata dal decidente di primo grado e palesemente dissonante con la ritenuta finalità scherzosa del furto, per cui «i due imputati, nel momento in cui i Carabinieri "posizionavano diagonalmente la vettura di servizio ... con i lampeggianti accesi, con il chiaro tentativo di arrestare la loro fuga", anziché fermarsi e spiegare ai militari che si sarebbe trattato di un semplice scherzo, tentavano, "nonostante il varco ostruito", "di proseguire ... cercando di passare su margine della strada sterrata ma, stante lo spazio esiguo a loro disposizione" collidevano con la vettura di servizio e finivano con il proprio veicolo in parte nel fossato, così poi da venir bloccati e arrestati (si veda il verbale di arresto del 18.3.2016, redatto dai Carabinieri di Desenzano del Garda)».

Non vi sono dubbi, pertanto, in ordine al fatto che la Corte territoriale ha sovvertito il giudizio assolutorio del Tribunale, anche colmandone evidenti lacune motivazionali, all'esito di un'analisi complessiva e logica di tutto il compendio probatorio in atti, senza limitarsi ad operare una mera rilettura, in termini di attendibilità, delle dichiarazioni rese dai prevenuti in primo grado, così precludendone la relativa decisività, osservato che tali prove, ove espunte dal materiale probatorio, non risultano potenzialmente idonee a modificare l'esito decisorio raggiunto dal giudice di appello.

5. Priva di ogni fondamento, infine, è la seconda doglianza dedotta dal ricorrente, per cui la Corte di appello avrebbe proceduto allo scrutinio di un punto della sentenza non espressamente impugnato dalla Procura Generale, occupandosi della ricostruzione della condotta degli imputati, con diversa definizione dell'elemento oggettivo del reato, a fronte di un appello proposto solo in ordine alla corretta qualificazione dell'elemento soggettivo. E' sufficiente, infatti, al riguardo fare richiamo alle considerazioni precedentemente svolte per osservare come la Corte territoriale, in antitesi rispetto alla censura dedotta, abbia considerato il materiale probatorio illogicamente e non esaustivamente valutato dal primo giudice al precipuo scopo di dimostrare come la condotta imputabile ai prevenuti non fosse stata perpetrata per finalità di scherzo, bensì allo scopo di conseguire un profitto, così integrando il dolo specifico caratterizzante il delitto furto.

6. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q. M . Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma 1'8 settembre 2021 I